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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06671/2022

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la seguente ORDINANZA l 'OT-E 9 sul ricorso 8658-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'l I I GAIA; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA] I GAIA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente successivo - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 4502/18/2019 della [OSCURATO:PERSONA], SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 08658 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -2- Rg 8658/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 4502/18/2019 dep. 22.7.2019, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento per Irpef anno 2012 ha accolto l'appello della contribuente, ritenendo, contrariamente alla sentenza di primo grado, tempestiva la domanda introduttiva del giudizio in relazione alla data di notifica dell'atto impugnato, con compensazione delle spese del giudizio "stante l'opposta soluzione della controversia nei due gradi di giudizio". [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto tempestivo il ricorso in relazione alla cartella, notificata il 28.4.2017, considerando ininfluente che la medesima cartella fosse stata notificata precedentemente e posta a base di atto di pignoramento presso terzi, oggetto di separato giudizio.

Contro la medesima sentenza della CTR del Lazio, n. 4502/18/2019 dep. 22.7.2019, ricorre [OSCURATO:PERSONA], contestando la statuizione della sentenza quanto alla liquidazione delle spese, ritenendo inidonea la motivazione addotta dalla CTR per compensarle.

L'Agenzia delle entrate non ha proposto controricorso.

Considerato che: in mancanza di specifici precedenti non ricorrono le condizioni di cui all'art.375 c.p.c.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandata alla Cancelleria per gli opportuni adempimenti R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA l 'OT-E 9 sul ricorso 8658-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'l I I GAIA; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA] I GAIA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente successivo - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 4502/18/2019 della [OSCURATO:PERSONA], SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 08658 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- Rg 8658/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 4502/18/2019 dep. 22.7.2019, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento per Irpef anno 2012 ha accolto l'appello della contribuente, ritenendo, contrariamente alla sentenza di primo grado, tempestiva la domanda introduttiva del giudizio in relazione alla data di notifica dell'atto impugnato, con compensazione delle spese del giudizio "stante l'opposta soluzione della controversia nei due gradi di giudizio". [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto tempestivo il ricorso in relazione alla cartella, notificata il 28.4.2017, considerando ininfluente che la medesima cartella fosse stata notificata precedentemente e posta a base di atto di pignoramento presso terzi, oggetto di separato giudizio. Contro la medesima sentenza della CTR del Lazio, n. 4502/18/2019 dep. 22.7.2019, ricorre [OSCURATO:PERSONA], contestando la statuizione della sentenza quanto alla liquidazione delle spese, ritenendo inidonea la motivazione addotta dalla CTR per compensarle. L'Agenzia delle entrate non ha proposto controricorso. Considerato che: in mancanza di specifici precedenti non ricorrono le condizioni di cui all'art.375 c.p.c. P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandata alla Cancelleria per gli opportuni adempimenti R
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