CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 22/07/2021 del tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Messina adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del gip del medesimo tribunale, che applicativa nei confronti dell'istante la misura della custodia in carcere in relazione alle ipotesi di reato di cui al capo 4) di incolpazione, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74 comma 4 DPR 309/90, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) d) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. con riguardo all'art. 74 DPR 309/90. Si osserva come la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso sarebbe fondata, secondo il collegio della cautela, sull'essersi egli relazionato con uno o più elementi dell'associazione e sulla sua costante disponibilità a fornire lo stupefacente con cui il sodalizio citato ha effettuato un traffico illecito. Tuttavia, a tali fini non sarebbe sufficiente la mera elencazione del contenuto di conversazioni intercettate né l'affermazione, assertiva, per cui ogni trasferta degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Arena, integrerebbe un episodio connotato da autonomo acquisto o pagamento di una precedente vendita. La corte avrebbe anche dovuto spiegare la ragione per sostenere che il ricorrente fosse consapevole della appartenenza dei suoi interlocutori al vertice di un'associazione criminale, così da fornire ad essa un consapevole contributo. Non sarebbe quindi possibile ricavare l'adesione del ricorrente al programma criminale del sodalizio da una accertata, sporadica presenza di vertici dell'associazione in via [OSCURATO:PERSONA] del quartiere Giostra, in un contesto investigativo da cui risulta che gli stessi godevano di plurimi canali alternativi di rifornimento. 4. Con il secondo motivo, deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 274, 275 cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. La motivazione in tema di esigenze cautelari sarebbe illogica e contraddittoria, non avendo il tribunale considerato come l'Arrigo si trovasse sottoposto a misura degli arresti domiciliari da oltre un anno nell'ambito di altro procedimento penale, perché gravemente indiziato in ordine a reati ex artt. 73 e 74 DPR 309/90, senza avere determinato alcuna criticità. Circostanza, quest'ultima, rilevante in termini di concretezza e attualità delle esigenze in parola. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Va premesso che la misura cautelare contestata fa riferimento ad un grave compendio indiziario inerente le distinte fattispecie di cui all'art. 74 e 73 DPR 309/90. In ordine ad esse, risulta censurata con il motivo in esame esclusivamente la motivazione riguardante gli indizi inerenti la prima. Con tale motivazione, invero, dopo avere illustrato le indagini svolte e gli indizi delineanti il sodalizio criminale rispetto al quale è stata valutata la posizione del ricorrente, si descrive il ruolo di partecipe dell'Arrigo: desunto da una ritenuta, costante attività di fornitura di sostanza stupefacente, svolta in favore della predetta associazione criminale ed illustrata attraverso la rappresentazione di taluni episodi, in occasione dei quali il ricorrente avrebbe ceduto sostanza stupefacente in favore di alcuni associati recatisi all'uopo anche presso la sua abitazione. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione insufficiente rispetto allo scopo di delineare l'inserimento, consapevole ed organico, del ricorrente, all'interno del sodalizio. Se è vero/ infatti, che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, è tuttavia nel contempo necessario accertare la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4 - , n. 19272 del 12/06/2020 Rv. 279249 - 01). Questi ultimi profili, afferenti la consapevole adesione al sodalizio criminale, non risultano in alcun modo individuati e rappresentati, a fronte di una ricostruzione del ritenuto quadro indiziario che indulge sui contatti tra il ricorrente e singoli associati, senza in alcun modo scandagliare la sussistenza di eventuali elementi utili a dimostrare la consapevolezza dell'Arrigo di somministrare droga non semplicemente in favore di singoli acquirenti bensì, attraverso di essi, a beneficio del sodalizio di cui i medesimi erano componenti. Le presenti considerazioni assorbono, rendendone pleonastico l'esame, le censure proposte in tema di esigenze cautelari con il secondo motivo, limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 74 DPR 309/90. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, da esaminarsi, alla luce di quanto poco prima rilevato, limitatamente al profilo delle esigenze cautelari inerenti l'ulteriore ipotesi di reato configurata e relativa alla fattispecie di cui all'art. 73 DPR 309/90. Al riguardo, la motivazione elaborata dal collegio della cautela appare immune da vizi, atteso che i giudici, evidenziando come il ricorrente abbia dato corso all'attività criminale per cui è indiziato strumentalizzando a tali fini il proprio domicilio, quale base logistica della propria condotta, e avvalendosi del contributo di terzi, hanno fornito una completa e coerente motivazione sulla inidoneità di ogni misura diversa da quella della custodia in carcere per fronteggiare il rilevato pericolo di reiterazione. Si tratta di una motivazione, peraltro, logicamente in grado anche di confutare la considerazione difensiva della ritenuta rilevanza della già intervenuta vigenza, a carico del ricorrente, di una misura cautelare di carattere domiciliare, asseritamente descritta come priva di ogni criticità nel suo svolgimento. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza debba essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p. Con dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso e invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, co. 7 c. p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 , comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel rest