CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01560/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.432/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1207/2021 depositata il27/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invocando la determinazione del confine tra le proprietà delle parti e l’apposizione dei termini, con condanna dei convenuti al rilascio dell’area occupata; domandava, inoltre, l’accertamento negativo della servitù di passaggio imposta di fatto al proprio fondo, con condanna dei convenuti ad arretrare il cancello all’interno della loro proprietà. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], il quale negava lo sconfinamento ed eccepiva comunque di aver usucapito il diritto al mantenimento dello stato di fatto attuale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] restavano contumaci. Il Tribunale di Salerno, ritenuta la certezza del confine, che identificava con il muretto di delimitazione dell’area al piano terra del fabbricato attoreo, dichiarava inammissibile la domanda ex art.950 c.c., rigettava le altre domande e compensava tra le parti le spese di lite. Interponeva appello [OSCURATO:PERSONA], e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenzan. 1207/2021, resa nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione di prime cure. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hannosvolto difese nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha formulato, ai sensi dell’art. 380 - bis c .p.c., la seguente proposta: “ACCOGLIMENTO del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invocando la determinazione del confine tra le proprietà delle parti e l’apposizione dei termini, con condanna dei convenuti al rilascio dell’area occupata; domandava, inoltre, l’accertamento negativo della servitù di passaggio imposta di fatto al proprio fondo, con condanna dei convenuti ad arretrare il cancello all’interno della loro proprietà. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], il quale negava lo sconfinamento ed eccepiva comunque di aver usucapito il diritto al mantenimento dello stato di fatto attuale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] restavano contumaci. Il Tribunale di Salerno, ritenuta la certezza del confine, che identificava con il muretto di delimitazione dell’area al piano terra del fabbricato attoreo, dichiarava inammissibile la domanda ex art.950 c.c., rigettava le altre domande e compensava tra le parti le spese di lite. Interponeva appello [OSCURATO:PERSONA], e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1207/2021, resa nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione di prime cure. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di ultrapetizione, dolendosi della propria condanna alla refusione delle spese del primo grado in favore del Poppiti, nonostante quest’ultimo non avesse proposto appello incidentale avverso la statuizione del Tribunale che aveva disposto la compensazione delle spese del giudizio di prime cure. La censura è fondata. La Corte d’Appello non si è infatti conformata al principio secondo cui “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 58 del 07/01/2004, Rv. 569253; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15557 del 07/07/2006, Rv. 591506; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008, Rv. 603368; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009, Rv. 610026; Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Rv. 655640). Con il secondo motivo, la ricorrente si duole del rigetto delle proprie domande, per aver la Corte distrettuale individuato la linea di confine tra le proprietà delle parti alla luce dello stato di fatto esistente, anche se il C.T.U. aveva accertato che la linea di confine desumibile dalle mappe catastali e dal tipo di frazionamento dei fondi, originariamente appartenuti ad un unico titolare, non era evidenziata da alcun segno visibile, e aveva pertanto ricostruito la demarcazione idealmente, attraverso rilievi in loco, accertando che il pilastro di sostegno del cancello dei convenuti era stato infisso nell’area sottostante la proiezione verticale deipiani aggettanti del fabbricato della Petraglia. La censura è fondata nei termini che seguono. La Corte d’Appello ha escluso che emergesse “l’incertezza sul confine lamentato dall’appellante dai titoli, e dalla situazione di fatto” (cfr. pag. 5 di sentenza), valorizzando il dato empirico della presenza del muretto di recinzione del piano terra del fabbricato della ricorrente, lungo il quale riteneva dovesse essere collocato il confine. Il giudice di seconde cure ha inoltre evidenziato che la differente linea di demarcazione individuata dal C.T.U., definita come “ipotesi di confine ideale” (cfr. pag. 6 di sentenza), era stata ottenuta sulla base di una ricostruzione “fondata sui rilievi catastali, a seguito di frazionamento del suolo originariamente appartenente ad un unico proprietario” (cfr. pag. 5 di sentenza), e dunque sulla base di dati aventi valore probatorio sussidiario, recessivi dinanzi a quanto comprovato nella sua oggettività dallo stato di fatto esistente. L’argomentazione addotta dalla Corte distrettuale a fondamento della propria decisione è erronea, poiché ha ritenuto che la mera esistenza di una recinzione, rappresentativa di un confine fisico ritenuto certo, escluda di per sé qualsivoglia incertezza sul confine desumibile dai titoli, invertendo così l’ordine di rilevanza tra la situazione di fatto e la realtà giuridica, laddove “Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra i fondi limitrofi in sede di azione di regolamento ex art. 950 cod. civ. il giudice del merito non può prescindere dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che questi costituiscono la base primaria per risolvere una situazione di incertezza che non pone in discussione i titoli medesimi e la consistenza dei diritti trasferiti, ma la corrispondenza ad essi della situazione di fatto. Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine, rilevabili dagli indicati titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali” (Cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4508 del 21/05/1997, Rv. 504568; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15304 del 05/07/2006, Rv.590174; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12327 del 23/06/2020, Rv.658462). La Corte distrettuale, dunque, non avrebbe potuto attribuire rilievo dirimente, quale prova del confine, al muretto esistente, né avrebbe potuto liquidare come privi di qualsivoglia valore probatorio i rilievi catastali utilizzati dal C.T.U. nel corso delle proprie indagini, peraltro scaturiti dal frazionamento del fondo originariamente appartenuto ad un unico proprietario, senza procedere ad alcuna preventiva disamina delle indicazioni desumibili dai titoli di provenienza, della cui valutazione non v’è traccia nella pronunciadel giudice di seconde cure. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ad entrambi i motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame del merito attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati, provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità” [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta, per quanto concerne l’accoglimento del secondo motivo. Ritiene tuttavia che il primo, concernente il governo delle spese, debba essere assorbito, dovendo il giudice del rinvio operare una nuova regolamentazione delle stesse, in relazione al complessivo esito del giudizio. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene elementi nuovi rispetto al ricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso e va dichiarato assorbito il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per