CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35512/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti del 25 ottobre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 7, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 625, n. 7, cod. pen. per insussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede. 2.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. per l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. In relazione al primo motivo di ricorso, va premessa la descrizione degli ele- menti costitutivi dell'aggravante. Per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita (Sez. 4, n. 5113 del 07/11/2007, Demma, Rv. 238742); tale nozione si desume dalla ratio dell'aggravamento previsto dall'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., e cioè la volontà del legislatore di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" e che, perciò, pos- sono essere più facilmente sottratte (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119). Peraltro, la nozione di "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede non ricom- prende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte (Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Felleti, Rv. 267504, in fattispecie peculiare riguardante il furto di un portafogli lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all'imbarcazione medesima). La nozione di necessità non è un concetto assoluto, ma da valutare volta per volta in relazione al caso concreto. La destinazione è quella che si evince dalla destinazione naturale della res o, al limite, dall'utilizzo cui la medesima viene destinata al fine di fornire all'uomo l'auten- tica utilità della quale é capace.La consuetudine indica le abitudini sociali generali o locali, comuni oppure relative a determinati contesti industriali, commerciali o lavorativi che, proprio in quanto con- sistono in comportamenti statisticamente «standardizzati», e, pertanto, prevedibili secondo un criterio di ordinarietà (specie da parte del cosiddetto «delinquente pro- fessionale») rendono in qualche modo minorata la difesa del possesso. Si è affermato altresì che il delitto di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen. può essere aggravato, ai sensi dell'art. 625 , comma primo, n. 7, dello stesso codice, dalla esposizione alla pubblica fede, essendo tale aggravante configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente ac- cessibile (Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016, Giusto, Rv. 268626, in fattispecie relativa al furto di un'autovettura lasciata all'interno di un cortile, liberamente accessibile, di un'abitazione; Sez. 5, n. 3041 del 27/11/1986, dep. 1987, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 175322). Ciò posto sui principi operanti in materia, va evidenziato che nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha logicamente ritenuto configurabile la circostanza ag- gravante dell'esposizione alla pubblica fede, avendo evidenziato che l'ingresso dell'edificio scolastico era facilmente accessibile Eta chiunque, in quanto il cancello di immissione al cortile era aperto e la recinzione era agevolmente scavalcabile. Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la notevole facilità di accesso desumibile in base ai fattori suindicati non rendeva necessari ulte- riori accertamenti sulle caratteristiche della recinzione. 4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia Qt riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). In linea coi consolidati orientamenti giurisprudenziali, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'assenza di elementi valu- tabili a favore dell'imputato. Il ricorrente si limita a censurare la presunta insufficienza dell'apparato argo- mentativo, senza illustrare circostanze fattuali idonee ad incidere positivamente sul trattamento sanzionatorio. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila