CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41234/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso n. 4670/18 proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, p.za Euclide n. 31, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso; - ricorrente - contro -) enzua defle entrate - Riscossion4 [OSCURATO:PERSONA]; - intimath- Agirdt. MI. &trate_ - Rtsa.)5-mohQ, -covirrort•c~r(2, - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 19 luglio 2017 n. 4881; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2012 la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. notificò alla società Supercarburanti e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora innanzi, per brevità, "la SEAD") un'intimazione di pagamento emessa nella veste di concessionario della riscossione della Provincia di Roma, con la quale intimava alla suddetta SEAD il pagamento del canone di occupazione del suolo R.G.N. 4670/18 Udienza pubblica del 4 febbraio 2021 pubblico (COSAP) per gli esercizi dal 2002 al 2005 compresi, per un importo complessivo di euro 16.192,14, più accessori. 2. La SEAD propose opposizione ex art. 615 c.p.c. alla suddetta intimazione dinanzi al Tribunale di Roma, eccependo di non aver mai ricevuto la previa e necessaria notifica della cartella esattoriale, e che comunque anche l'ingiunzione era nulla, in quanto notificata a mezzo di soggetto non abilitato, e cioè il servizio postale. Eccepì, infine l'illegittimità della pretesa di interessi moratori. 3. Il Tribunale di Roma con sentenza 29 aprile 2015 n. 9295 accolse l'opposizione. Il Tribunale ritenne che la notificazione dell'intimazione di pagamento fosse nulla, in quanto effettuata per mezzo del servizio postale, invece che per mezzo dell'ufficiale giudiziario. Osservò anche, ad abundantiam, che doveva ritenersi non dimostrata l'effettiva notifica della cartella esattoriale, in quanto il concessionario della riscossione aveva inteso dimostrarne l'esistenza depositando una fotocopia, la cui conformità all'originale era stata tempestivamente disconosciuta dalla SEAD. tv 4. La sentenza di primo grado venne impugnata dalla parte soccombente. La SEAD, costituendosi in grado di appello, eccepì in via preliminare l'avvenuta formazione d'un giudicato esterno. Dedusse, al riguardo, che l'intimazione di pagamento oggetto del contendere era fondata su una cartella esattoriale già annullata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma. Nel merito, reiterò le deduzioni già svolte in primo grado. 5. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 19 luglio 2017 n. 4881 accolse il gravame e rigettò l'opposizione. Ritenne la Corte d'appello che: R.G.N. 4670/18 Udienza pubblica del 4 febbraio 2021 -) era infondata l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla SEAD; la [OSCURATO:PERSONA] di Roma aveva infatti pronunciato nei confronti della SEAD due sentenze: con la prima (sentenza n. 225/2/2009) il giudice tributario si era limitato a dichiarare la nullità di una iscrizione ipotecaria in danno della società contribuente, "senza nulla accertare in merito ai titoli sottesi"; con la seconda sentenza (n. 4945/23/2015) il giudice tributario aveva annullato 11 "avvisi di intimazione" (deve ritenersi ex art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) "relativi all'anno 2013, mentre l'intimazione [oggetto del contendere] è relativa all'esercizio 2012"; la Corte d'appello ne ha tratto la conclusione che "in nessuna delle due sentenze tributarie invocate da SEAD vi è riferimento alla cartella esattoriale di pagamento 09720070336271953/00, presupposta l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio"; -) erroneamente il Tribunale aveva ritenuto nulla la notifica dell'intimazione in quanto compiuta a mezzo del servizio postale; la cartella esattoriale, infatti, ai sensi dell'articolo 26 d.p.r. 602/72 può essere notificata anche direttamente dal concessionario per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; -) infine, ritenne la Corte d'appello che l'eccezione con cui la SEAD aveva contestato la conformità all'originale della fotocopia della ricevuta dell'avviso di ricevimento della notifica della cartella esattoriale doveva ritenersi inammissibile per la sua genericità, e che di conseguenza erroneamente quella eccezione era stata ritenuta fondata dal Tribunale. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla SEAD con ricorso fondato su quattro motivi. All'esito dell'adunanza del 4 febbraio 2021, Con ordinanza interlocutoria 2 luglio 2021 n. 18812 questa Corte ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], successore ope legis della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] adempiuto tale incombente da parte della società SEAD, l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. La causa è stata quindi nuovamente fissata e discussa nell'odierna udienza.R.G.N. 4670/18 Udienza pubblica del 4 febbraio 2021 La SEAD ha depositato memoria sia prima dell'adunanza del 4 febbraio 2021, sia prima dell'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' superfluo dar conto del contenuto dei motivi di ricorso, in quanto questo va dichiarato inammissibile a causa della sua tardività. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, infatti, la SEAD ha chiesto l'annullamento di una "intimazione di pagamento", sul presupposto di non avere ricevuto la rituale notifica dell'atto presupposto, e cioè la cartella esattoriale. L'intimazione di pagamento (rectius, "avviso di intimazione") è l'atto previsto dall'art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che l'erario ha l'obbligo di notificare al contribuente prima di iniziare l'esecuzione forzata, quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale, e contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla notifica dell'avviso stesso. L'avviso di intimazione è dunque un atto prodromico all'esecuzione forzata. 1.1. Nel caso di specie, inoltre, la SEAD si è opposta all'avviso di intimazione deducendo di non avere mai ricevuto una valida notifica della cartella di pagamento. La cartella di pagamento, come noto, ai sensi dell'art. 25 d.p.r. 602/73 ha la medesima funzione del precetto di cui all'art. 480 c.p.c. (ex permultis, Sez. 5 - , Sentenza n. 6833 del 11/03/2021, Rv. 660718 - 02; Sez. 3 - , Sentenza n. 3021 del 08/02/2018, Rv. 647938 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 384 del 13/01/2016, Rv. 638250 - 01). Il presente giudizio, dunque, ha ad oggetto la contestazione del diritto dell'erario a procedere esecutivamente nei confronti della SEAD. Si tratta, pertanto, di una controversia pre-esecutiva rientrante nella previsione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. (ex multis, Sez. 5 - , Sentenza n. 6833 del 11/03/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3283 del 18/02/2015, Rv. 634340 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 27538 del 10/12/2013, Rv. 629322 - 01). R.G.N. 4670/18 Udienza pubblica del 4 febbraio 2021 1.2. In quanto avente ad oggetto una controversia esecutiva, il presente giudizio sfugge alla sospensione feriale dei termini, in virtù di quanto stabilito dall'art. 3 della I. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 742. 2. Ciò posto in diritto, rileva il Collegio in punto di fatto che: -) la sentenza d'appello è stata depositata il 19.7.2017; -) il semestre ex art. 327 c.p.c. è scaduto il 19.1.2018; -) il ricorso è stato notificato il 12.2.2018. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 3. Le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (ll (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 ottobre 2021. Il consigliere es