CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 32486/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18652-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 901/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/12/2019 R.G.N. 488/2019; Oggetto R.G.N.18652/2020 Cron. Rep. Ud.12/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 901, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del tribunale di Ferrara che aveva respinto l’opposizione di quest’ultima società avverso l’avviso di addebito per € 47.635,50, per contributi e somme aggiuntive da versare all’Inps con riferimento a due lavoratrici, per il periodo 1.9.10- 31.7.12, fondato sul VUAN della DTL di Ferrara, in forza del quale erano stati riqualificati come subordinati i rapporti di lavoro intercorsi con le predette lavoratrici, nell’unità produttiva di Ferrara, in veste di associate in partecipazione. Il tribunale ha ritenuto simulati i due rapporti di associazione instaurati, perché la mancata partecipazione alle perdite comporta la non configurabilità del contratto di associazione in partecipazione, apportando l’associato solo le proprie energie lavorative; inoltre, lo schema contrattuale non riconosce nemmeno la partecipazione agli utili, non essendo tali gli importi risultanti dalla differenza tra il prezzo di acquisto del prodotto e i corrispettivi della vendita. Inoltre, l’istruttoria espletata aveva confermato la non genuinità delle collaborazioni intercorse con le predette associate. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo che per la genuinità dello schema, l’associato lavoratore deve partecipare sia agli utili che alle perdite, dovendosi escludere l’ammissibilità di un tale contratto di mera cointeressenza, allorché l’apporto dell’associato consista in una prestazione lavorativa. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza nel termine di 60 gg. dall’adozione della presente decisione. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2549, 2552 e 2553 c.c., per avere il giudice dell’appello ritenuto determinanti, per la legittimità del contratto di associazione in partecipazione, presupposti non richiesti dalla legge, in particolare, la partecipazione dell’associato alle perdite dell’impresa dell’associante e la partecipazione dell’associato alla gestione dell’impresa. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c., per omesso esame delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, essendosi la Corte territoriale limitata all’esame del dato testuale risultante dal contratto sottoscritto dalle parti, senza verificare se le modalità di svolgimento del rapporto corrispondessero effettivamente al nomen iuris attribuito. Con il terzo motivo di ricorso, in via subordinata, la società ricorrente deduce il vizio di violazione dell’art. 437 c.p.c. e dell’art. 116 comma 8 della legge n. 388/00, perché la Corte del merito aveva errato nella determinazione delle sanzioni civili, a seguito della compensazione dei contributi già versati dalla società datrice alla [OSCURATO:PERSONA], con l’importo dell’avviso di addebito opposto: infatti, ad avviso della società ricorrente, se l’importo delle sanzioni viene calcolato in relazione ai contributi omessi, una volta che siastato ridotto l’importo di questi ultimi, a seguito della disposta compensazione, avrebbero dovuto essere ridotte proporzionalmente anche le corrispondenti sanzioni civili. I primi due motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati, con assorbimento del terzo motivo che è stato proposto in via subordinata. In tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato - come disciplinata ratione temporis - e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, occorre poi ribadire (richiamando, fra tante, Cass.28/4/2017, n. 10583, resa in fattispecie analoga), che la causa del primo è ravvisabile nello scambio tra l'apporto dell'associato all'impresa dell'associante ed il vantaggio economico che quest'ultimos’impegna a corrispondere all'associato medesimo. Non costituiscono elementi caratterizzanti del contratto, invece, sia la partecipazione alle perdite - a tteso che l'associato che lavori in un'impresa con risultati negativi comunque è soggetto in senso lato ad un rischio economico - sia la mancanza dell'effettività di controllo da parte dell'associato sulla gestione dell'impresa, posto che diversamente si desume dall'art. 2552 c.c., comma 3, sia la circostanza che la partecipazione possa essere commisurataal ricavo dell'impresa anzichè agli utili netti, in quanto l'art. 2553 c.c. consente alle parti di determinare la quantità della partecipazione dell'associato agli utili (Cass. Civ.8/10/2008,n. 24871; Cass. Civ. 18/4/2007,n. 9264, seguite da Cass. Civ. 18/2/2009, n. 3894; Cass. Civ. 27/1/2011, n. 1954; Cass. Civ. del 29/01/2015, n. 1692). Si è altresì affermato che la riconducibilità del rapporto all'uno o all'altro degli schemi predetti esige un'indagine del giudice del merito, volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti. Tale accertamento, se adeguatamente e correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. Civ. n. 3063/2020 ed ivi ulteriori precedenti). La labilità del confine tra rapporto di lavoro subordinato e associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative impone che l'accertamento sia condotto in modo rigoroso dovendosi rammentare che, con riguardo alle controversie la cui soluzione involge la questione dell'accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, l'elemento decisivo che contraddistingue l'una dall'altra è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 7398/2022). Si aggiunge, inoltre, che non si può comunque prescindere dalla volontà delle parti contraenti e sotto questo profilo va tenuto presente il nomen iuris utilizzato, il quale però non ha mai un rilievo assorbente, poichè deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto, con la conseguenza che in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle modalità della prestazione, occorre dare prevalenza ai secondi (Cass. Civ. 21/10/2014, n. 22289; Cass. Civ. 27/7/2009, n. 17455; Cass. Civ. 23/7/2004, n. 13884). Spetta, dunque , al giudice di merito accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento contrattuale si sia poi tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti, ovvero se quest'ultimo possa ragionevolmente indurre a ravvisare la formazione di una diversa volontà negoziale (Cass. 18/4/2007, n. 9264). Nel caso di specie, i giudici territoriali, lungi dal condurre l'accertamento di cui dianzi s'è detto, hanno erroneamente ricondotto alla (sola) previsione di una mancata partecipazione alle perdite non solo l'insussistenza degli elementi distintivi della causa dell'associazione in partecipazione, ma altresì la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le associate e l'odierna ricorrente, ciò che, viceversa, in mancanza di un accertamento in concreto dei presupposti per l'operatività dell'art. 2094 c.c., non può in alcun modo predicarsi come conseguenza presunta iuris et de iure di una collaborazione in ipotesi non sussumibile nel paradigma dell'associazione in partecipazione (cfr. Cass. n. 6893/2022, punto 8, che ha pronunciato sull’appello della Corte d’appello di Bologna n. 709/15, richiamato alla p. 5 della sentenza impugnata). Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'ap