Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32730/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23653/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 05403700726, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dal'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1116/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizi o, innanzi al Tribunale di Lecce, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del suo rappresentante e trustee [OSCURATO:PERSONA] e personalmente quest'ultimo, al fine di sentir dichiarare la nullità dell'atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 31 dicembre 2021 rep. 27768/13738 istitutivo del “[OSCURATO:PERSONA]”.

L'attore chiedeva, inoltre, in via subordinata ed alternativa, la declaratoria di inefficacia ex 2901 c.c. nei suoi confronti del medesimo atto, con conseguenti ordini di iscrizioni e trascrizioni a cura e spese dei convenuti.

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 2312/2017, depositata in data 6 giugno 2017, accoglieva la domanda e per l'effetto dichiarava inefficace nei confronti della società attrice l'atto istitutivo del “[OSCURATO:PERSONA]”, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali.

2. [OSCURATO:SOCIETA] d'Appello di Lecce, con la sentenza n. 1116/2020, depositata in data 20 novembre 2020, confermando la decisione impugnata, rigettava l'appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

3.1. Resiste con controricorso illustrato da memoria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti censurano l'erroneità, la contraddittorietà e la carenza della motivazione della sentenza in ordine alla valutazione dell'eccezione di nullità della fideiussione e sull'inesistenza delcredito in testa a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudizio dei ricorrenti la nullità della fideiussione e, conseguentemente, l'inesistenza del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] srl sarebbe dimostrata dalla mancata indicazione dell'importo massimo garantito per la garanzia medesima nel contratto tipico di fideiussione, in violazione dell'art. 1938 c.c.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l'erroneità, la contraddittorietà e la carenza della motivazione della sentenza sia in ordine all'eccezione di decadenza della fideiussione per decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 1957 c.c. sia in ordine alla conseguente eccezione di difetto assoluto di legittimazione attiva in testa al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d'Appello avrebbe erroneamente omesso di considerare la decadenza del [OSCURATO:PERSONA] srl dalla garanzia fideiussoria.

A giudizio dei ricorrenti, infatti, l'inadempimento dell'onere di attivarsi entro il termine di sei mesi dalla scadenze delle obbligazioni ha reso incerta ed inesigibile l'obbligazione in capo alla parte resistente, con il conseguente venir meno della legittimazione attiva ad agire in giudizio.

4.2. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l'erroneità, la contraddittorietà e la carenza della motivazione della sentenza in ordine al rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda revocatoria dell'atto costitutivo del Trust. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda revocatoria dell'atto costitutivo del Trust senza fornire alcuna prospettazione giuridica che giustifichi tale decisione, a fronte, invece, dell'interesse meritevole di tutela perseguito dalle parti con il negozio in esame.

Inoltre, a giudizio dei ricorrenti, oggetto dell'azione revocatoria non può mai essere l'atto costitutivo del Trust - che, in quanto atto neutro, non può in alcun modo pregiudicare i creditori - ma soltanto gli atti ad esso successivi, che si qualificano come distinti negozi di trasferimento, in patrimonio separato, dei beni immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 4.3.Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti censurano la nullità della sentenza per decisione "ultra petita" [OSCURATO:SOCIETA] d'appello avrebbe pronunciato "ultra petita" nel dichiarare inefficace l'atto istitutivo del Trust, senza limiti quantitativi, nonostante l'entità del credito da tutelare fosse inferiore al valore dei beni immobili segregati in trust. 5.Il ricorso è innanzitutto inammissibile per violazione del termine previsto dall’art. 327 c.p.c..

Come denunciato anche dal controricorrente, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 20 novembre 2020, pertanto, il termine di sei mesi scadeva il 20 maggio 2021 mentre la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta il 9 settembre 2021.

Ne consegue pertanto la palese tardività della notifica.

È ininfluente, ai fini di una diversa decorrenza, la correzione richiesta dal ricorrente il 29 gennaio 2021.

Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (Cass. Sez.

U.n. 5053 del 28/02/2017; Cass. n. 8863 del 10/04/2018).

Nel caso di specie la correzione ha riguardato solo la distrazione delle spese in favore dell'avvocato e nessuno dei motivi di ricorso attinge tale parte della sentenza.

E comunque, ove fosse possibile, ma non lo è, passare all’esame del ricorso, esso dovrebbe dirsi inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c. atteso che, sia nella parte rubricata "in fatto" sia nell'illustrazione dei motivi, non è rinvenibile una esposizione dei fatti rilevanti funzionale alla valutazione dei motivi e idonea a consentire la decisione.

Orbene, deve ribadirsi che, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - sia volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi di impugnazione: ne deriva che il ricorrente abbia l'onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documento prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. ord. n. 24340/2018).

Peraltro, le censure proposte dai ricorrenti si risolvono nella riproposizione delle tesi già sostenute in sede di impugnazione e disattese dalla Corte territoriale.

Al riguardo, è principio consolidato quello secondo cui, con i motivi di ricorso per cassazione, la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice d'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (v.

Cass. ord. n. 22478/2018).

Le doglianze si rivelano, perciò, inammissibili in quanto non colgono e non criticano la ratio decidendi della decisione impugnata laddove, ad esempio, ripropongono la decadenza della parte resistente dalla garanzia fideiussoria o lamentano il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda revocatoria dell'atto costitutivo del Trust, circostanze già valutate e decise dalla Corte Territoriale. 6.Le spese seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 10.260 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23653/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 05403700726, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dal'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1116/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizi o, innanzi al Tribunale di Lecce, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del suo rappresentante e trustee [OSCURATO:PERSONA] e personalmente quest'ultimo, al fine di sentir dichiarare la nullità dell'atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 31 dicembre 2021 rep. 27768/13738 istitutivo del “[OSCURATO:PERSONA]”. L'attore chiedeva, inoltre, in via subordinata ed alternativa, la declaratoria di inefficacia ex 2901 c.c. nei suoi confronti del medesimo atto, con conseguenti ordini di iscrizioni e trascrizioni a cura e spese dei convenuti. Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 2312/2017, depositata in data 6 giugno 2017, accoglieva la domanda e per l'effetto dichiarava inefficace nei confronti della società attrice l'atto istitutivo del “[OSCURATO:PERSONA]”, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali. 2. [OSCURATO:SOCIETA] d'Appello di Lecce, con la sentenza n. 1116/2020, depositata in data 20 novembre 2020, confermando la decisione impugnata, rigettava l'appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. 3.1. Resiste con controricorso illustrato da memoria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti censurano l'erroneità, la contraddittorietà e la carenza della motivazione della sentenza in ordine alla valutazione dell'eccezione di nullità della fideiussione e sull'inesistenza delcredito in testa a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudizio dei ricorrenti la nullità della fideiussione e, conseguentemente, l'inesistenza del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] srl sarebbe dimostrata dalla mancata indicazione dell'importo massimo garantito per la garanzia medesima nel contratto tipico di fideiussione, in violazione dell'art. 1938 c.c. 4.1. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l'erroneità, la contraddittorietà e la carenza della motivazione della sentenza sia in ordine all'eccezione di decadenza della fideiussione per decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 1957 c.c. sia in ordine alla conseguente eccezione di difetto assoluto di legittimazione attiva in testa al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d'Appello avrebbe erroneamente omesso di considerare la decadenza del [OSCURATO:PERSONA] srl dalla garanzia fideiussoria. A giudizio dei ricorrenti, infatti, l'inadempimento dell'onere di attivarsi entro il termine di sei mesi dalla scadenze delle obbligazioni ha reso incerta ed inesigibile l'obbligazione in capo alla parte resistente, con il conseguente venir meno della legittimazione attiva ad agire in giudizio. 4.2. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l'erroneità, la contraddittorietà e la carenza della motivazione della sentenza in ordine al rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda revocatoria dell'atto costitutivo del Trust. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda revocatoria dell'atto costitutivo del Trust senza fornire alcuna prospettazione giuridica che giustifichi tale decisione, a fronte, invece, dell'interesse meritevole di tutela perseguito dalle parti con il negozio in esame. Inoltre, a giudizio dei ricorrenti, oggetto dell'azione revocatoria non può mai essere l'atto costitutivo del Trust - che, in quanto atto neutro, non può in alcun modo pregiudicare i creditori - ma soltanto gli atti ad esso successivi, che si qualificano come distinti negozi di trasferimento, in patrimonio separato, dei beni immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 4.3.Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti censurano la nullità della sentenza per decisione "ultra petita" [OSCURATO:SOCIETA] d'appello avrebbe pronunciato "ultra petita" nel dichiarare inefficace l'atto istitutivo del Trust, senza limiti quantitativi, nonostante l'entità del credito da tutelare fosse inferiore al valore dei beni immobili segregati in trust. 5.Il ricorso è innanzitutto inammissibile per violazione del termine previsto dall’art. 327 c.p.c.. Come denunciato anche dal controricorrente, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 20 novembre 2020, pertanto, il termine di sei mesi scadeva il 20 maggio 2021 mentre la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta il 9 settembre 2021. Ne consegue pertanto la palese tardività della notifica. È ininfluente, ai fini di una diversa decorrenza, la correzione richiesta dal ricorrente il 29 gennaio 2021. Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (Cass. Sez. U.n. 5053 del 28/02/2017; Cass. n. 8863 del 10/04/2018). Nel caso di specie la correzione ha riguardato solo la distrazione delle spese in favore dell'avvocato e nessuno dei motivi di ricorso attinge tale parte della sentenza. E comunque, ove fosse possibile, ma non lo è, passare all’esame del ricorso, esso dovrebbe dirsi inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c. atteso che, sia nella parte rubricata "in fatto" sia nell'illustrazione dei motivi, non è rinvenibile una esposizione dei fatti rilevanti funzionale alla valutazione dei motivi e idonea a consentire la decisione. Orbene, deve ribadirsi che, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - sia volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi di impugnazione: ne deriva che il ricorrente abbia l'onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documento prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. ord. n. 24340/2018). Peraltro, le censure proposte dai ricorrenti si risolvono nella riproposizione delle tesi già sostenute in sede di impugnazione e disattese dalla Corte territoriale. Al riguardo, è principio consolidato quello secondo cui, con i motivi di ricorso per cassazione, la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice d'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (v. Cass. ord. n. 22478/2018). Le doglianze si rivelano, perciò, inammissibili in quanto non colgono e non criticano la ratio decidendi della decisione impugnata laddove, ad esempio, ripropongono la decadenza della parte resistente dalla garanzia fideiussoria o lamentano il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda revocatoria dell'atto costitutivo del Trust, circostanze già valutate e decise dalla Corte Territoriale. 6.Le spese seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 10.260 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i
Sentenza Cassazione n. 32730/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris