Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07735/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 35459/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 3 febbraio 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 11 settembre 2019 del GUP del Tribunale di Palermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Con il secondo eccepisce la violazione di legge in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche censure di fatto già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito, che hanno escluso il quinto comma per l'importante quantitativo di marijuana detenuto pari a 2.976,80 dosi medie singole nonché per il rinvenimento della somma di euro 7.050 non giustificata da redditi leciti e hanno confermato il diniego delle attenuanti generiche per la gravità del fatto, desumibile dalla quantità di stupefacente e dalle modalità di occultamento in un secchio di plastica situato nel vano sottoscala nella sua disponibilità, e per l'irrilevanza della confessione avvenuta quando il fatto era già chiaro nelle sue linee generali.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

RG 35459/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il ftesidente Ubalda acrì Eiibetta R9,si,---E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 35459/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 3 febbraio 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 11 settembre 2019 del GUP del Tribunale di Palermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con il secondo eccepisce la violazione di legge in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche censure di fatto già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito, che hanno escluso il quinto comma per l'importante quantitativo di marijuana detenuto pari a 2.976,80 dosi medie singole nonché per il rinvenimento della somma di euro 7.050 non giustificata da redditi leciti e hanno confermato il diniego delle attenuanti generiche per la gravità del fatto, desumibile dalla quantità di stupefacente e dalle modalità di occultamento in un secchio di plastica situato nel vano sottoscala nella sua disponibilità, e per l'irrilevanza della confessione avvenuta quando il fatto era già chiaro nelle sue linee generali. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. RG 35459/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il ftesidente Ubalda acrì Eiibetta R9,si,---E
Sentenza Cassazione n. 07735/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris