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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 21050/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la Corte di appello di Roma che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rideterminato in anni uno di reclusione ed euro 3.400,00 di multa il trattamento sanzionatorio dell'appellante ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 perché deteneva, per fini di spaccio, gr. 222,9 netti di hashish da cui si sarebbero potute ricavare 3351 dosi medie singole.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Il ricorso è inammissibile posto che la pena risulta determinata, secondo quanto specificato in sentenza, sulla base della concorde richiesta delle parti; Quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità che può essere dichiarata "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ÉS. 9 trice Ma '[OSCURATO:PERSONA] — LVo, 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la Corte di appello di Roma che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rideterminato in anni uno di reclusione ed euro 3.400,00 di multa il trattamento sanzionatorio dell'appellante ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990 perché deteneva, per fini di spaccio, gr. 222,9 netti di hashish da cui si sarebbero potute ricavare 3351 dosi medie singole. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile posto che la pena risulta determinata, secondo quanto specificato in sentenza, sulla base della concorde richiesta delle parti; Quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità che può essere dichiarata "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ÉS. 9 trice Ma '[OSCURATO:PERSONA] — LVo, 4
Sentenza Cassazione n. 21050/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris