CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 33955/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 06303EP) avverso la sentenza del Giudice di pace di Perugia del 3.10.2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoP9iTIZ-io r; rz.< 417. t5 ti i 151-) à9to 3,;(7( rfoo)). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Perugia condannava MENAD Mohamed alla pena di euro 7.500 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.igs. 286 del 1998, per essersi trattenuto in Italia in violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. per la omessa nomina di un interprete all'imputato straniero e per la mancata traduzione degli atti. Il difensore rileva, in particolare, che "il diritto all'interprete" comprende anche la redazione del verbale di dichiarazione o elezione di domicilio, in occasione della quale la polizia giudiziaria non ha invece proceduto ad accertamento circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. L'avvenuta elezione di domicilio presso il difensore riguardava le sole modalità di notificazione degli atti processuali e non ha comportato la rinuncia dell'imputato straniero alla traduzione degli atti. In ogni caso, non sono stati tradotti il decreto di citazione a giudizio, i verbali di udienza e la sentenza, in violazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 6 CEDU, 97, 161 e 162, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente nullità dell'elezione di domicilio. Si lamenta, cioè, che l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, senza indicarne nome e cognome e senza indicare il luogo ove procedere alle notificazioni: si è trattato di una elezione in incertam personam, con la conseguenza che ogni atto notificato nel domicilio in tal modo eletto è inficiato da nullità derivata. Si evidenzia, inoltre, che il difensore d'ufficio originariamente designato comunicava successivamente la propria cancellazione dall'albo e che veniva nominato un diverso difensore d'ufficio. 2.3 Con il terzo motivo, si censura, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., che il giudice avrebbe dovuto disapplicare il provvedimento di espulsione dell'imputato, in quanto non adeguatamente motivato - e dunque illegittimo - circa: a) la difficoltà di eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera; b) la difficoltà di procedere al trattenimento dell'espulso in un CPT; c) le informazioni sui programmi di rimpatrio assistito; d) le conseguenze penali della trasgressione. 2.4 Con il quarto motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza del "giustificato motivo" della inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio italiano. Non si è tenuto conto che nel verbale di identificazione l'imputato si era dichiarato disoccupato e che, quindi, versava in stato di totale indigenza: di conseguenza, ricorreva un giustificato motivo che gli impediva di osservare l'ordine del Questore.2.5 Con il quinto motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., il vizio di motivazione derivante da travisamento o omessa valutazione della prova. Si sostiene, in particolare, che la sentenza del Giudice di pace abbia posto l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo a carico dell'imputato, il quale invece ha tutt'al più un onere di allegazione. Il giudice, infatti, ha dato atto in sentenza che l'imputato non abbia provato il proprio stato di impossidenza, risultante invece dal verbale di identificazione, e ha stigmatizzato che Menad non si sia rivolto alle autorità consolari, possibilità questa, però, di cui non veniva messo a conoscenza nel provvedimento di espulsione e a cui comunque non avrebbe potuto dar seguito nei sette giorni entro i quali deve essere data esecuzione al provvedimento stesso. 3. Con requisitoria scritta in data 4/4/2024, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando: che la questione relativa alla conoscenza della lingua avrebbe dovuto essere eccepita in dibattimento e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità: che l'elezione di domicilio cui ha proceduto l'imputato non è in incertam personam. in quanto nel verbale risulta il nominativo del difensore d'ufficio: che l'imputato non ha allegato elementi per dimostrare la eventuale condizione di indigenza e la impossibilità di avvalersi dei programmi di rimpatrio e assistenza messi a disposizione dallo Stato italiano. 4. In data 30/4/2024, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria, con la quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si esporranno. 2. Quanto al primo motivo, dal verbale di identificazione di MENAD Mohamed del 2/3/2021, allegato allo stesso ricorso, risulta che personale dell'[OSCURATO:PERSONA] della Questura di Perugia avesse dato atto che "la persona sottoposta alle indagini parla e comprende la lingua italiana". E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana può essere effettuato anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria ed in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza (Sez. 3, n. 9354 del 15/1/2021, P., Rv. 281479 - 01). Si tratta, infatti, di accertamento che non deve necessariamente essere compiuto personalmente dall'autorità giudiziaria, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove gli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria non siano concludenti (Sez. 5, n. 52245 del 09/10/2014, Viharev, Rv. 262101 - 01). Nel caso di specie, non si ha evidenza di elementi oggettivi che contrastino con l'accertamento della polizia giudiziaria relativo alla conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. Anzi, risulta, come si dirà meglio appresso, che l'imputato sia stato presente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e abbia personalmente comunicato al Giudice di pace l'indirizzo ove era domiciliato. Peraltro, anche la circostanza evidenziata nel ricorso che l'imputato nel frattempo si sia sposato con una cittadina italiana nonché il fatto che egli comunque abbia successivamente rilasciato ad un difensore di fiducia un'articolata procura con la dichiarazione di domicilio, redatta nella sola lingua italiana e da lui sottoscritta, rappresentano elementi che, se non valgono di per sé a integrare la incontrovertibile prova che l'imputato alloglotta conosca la lingua italiana, sono nondimeno ben compatibili con l'esito del precedente accertamento della polizia giudiziaria e, in ogni caso, non sono suscettibili di contraddirlo. 3. Quanto al secondo motivo, è da escludersi, innanzitutto, che si sia in presenza di una elezione di domicilio in incertam personam, la quale ricorre quando non è indicato il nominativo del domiciliatario (come nel caso in cui la designazione del difensore d'ufficio domiciliatario sia rimessa ad un momento successivo) e, pertanto, la elezione è carente dei requisiti essenziali per la sua formazione e per la sua stessa riconoscibilità come atto processuale tipizzato dall'ordinamento (Sez. 1, n. 7430 del 17/1/2017, Canalini, non massimata sul punto). Nel caso di specie, invece, il verbale di identificazione ed elezione di domicilio reca l'indicazione sia del nominativo del difensore che dell'indirizzo del suo studio (compresi i recapiti telefonici), sicché l'atto è da ritenersi compiutamente formato nella sua parte essenziale, e cioè quella per le cui finalità l'ordinamento l'ha previsto: la indicazione precisa del luogo ove eseguire le notificazioni processuali, portato a conoscenza anche dell'interessato. Sotto questo profilo, peraltro, nemmeno viene in questione la avvenuta cancellazione dall'Albo del difensore d'ufficio originariamente designato e la sua 4 /// sostituzione con un nuovo difensore d'ufficio, della quale si dà atto nel decreto di citazione dell'imputato a giudizio. La circostanza avrebbe potuto rilevare ove alla elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio - che pure aveva dato il proprio assenso ex art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. - da parte dell'allora indagato non avessero fatto seguito ulteriori elementi da cui ricavare che Menad avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento (cfr., in proposito, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01; da ultimo, Sez. 1, n. 3048 del 15/9/2023, dep. 2024, Ilenikhena, Rv. 285711 - 01). Ma dalla consultazione degli atti del fascicolo, consentita in ragione del tipo di eccezione formulata, è risultato che all'udienza dibattimentale dinanzi al Giudice di pace di Perugia del 15/11/2022 l'imputato fosse presente, benché avvisato solo in data 11/11/2022 e, quindi, senza il rispetto dei termini previsti dall'art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 274 del 2000: in quella sede, Menad dichiarò anche il suo domicilio (in Perugia alla via Sicilia 63). Di conseguenza, il processo fu aggiornato alla sua presenza, onde consentire la reintegrazione del termine incompleto, e nelle successive udienze l'imputato rimase assente. Dunque, le vicende processuali si incaricano di comprovare che, di fatto, l'elezione di domicilio sortì i suoi effetti tipici, giacché l'imputato ricevette sia pure tardivamente la notifica del decreto di citazione a giudizio, e che, pertanto, si procedette regolarmente in sua assenza (circostanza che, per vero, non risultava espressamente nell'intestazione della sentenza), avendo il giudice acquisito la prova che Menad avesse avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo. 4. Quanto al terzo motivo, è da premettersi che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato la sindacabilità in via incidentale, da parte del giudice penale, del provvedimento amministrativo illegittimo, la cui inosservanza costituisca reato (Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, sulla sindacabilità in generale del provvedimento amministrativo richiamato dalla fattispecie penale; sez. 1, n. 12365 del 15/3;2007, Buliga, Rv. 237347-01, sulla sindacabilità in particolare del provvedimento presupposto del reato di cui all'art. 14, comma 5 - ter, D.Igs. n. 286 del 1998). Infatti, il presupposto, ai fini della configurabilità del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine del Questore e della conseguente sussistenza dell'obbligo di agire da parte del cittadino extracomunitario, è costituito dalla valida adozione da parte del Questore dell'ordine di allontanamento ex art. 14, comma 5-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998. Si tratta di provvedimento che, insieme al provvedimento di espulsione del Prefetto, contribuisce a descrivere, sul piano oggettivo, la tipicità del reato. Rientrando nel novero degli elementi costitutivi della fattispecie, il provvedimento del Questore deve essere conforme ai requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge e, in particolare, deve essere motivato congruamente con riferimento alla riconducibilità del caso di specie alle ipotesi previste dalla legge, al fine di scongiurare il rischio che la verifica della sussistenza dei presupposti dell'ordine e, dunque, l'individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie penale vengano sostanzialmente rimesse all'Autorità di polizia (Sez. 1, n. 35021 del 14/8/2013, Kane, Rv. 257211-01). Ciò premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'ordine impartito al ricorrente dal Questore di Perugia di lasciare il territorio dello Stato - allegato al ricorso - contiene sia pur sintetiche, ma specifiche, attestazioni della mancanza di un documento idoneo per l'espatrio ai fini dell'accompagnamento alla frontiera, della comunicazione della indisponibilità di posti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, dell'avviso all'espulso della punizione con pena pecuniaria in caso di permanenza sul territorio. Per quel che riguarda, poi, i programmi di rimpatrio, il provvedimento del Prefetto già dava conto che non ne sussistessero i presupposti in quanto l'espulso aveva «dichiarato di non voler tornare nel suo paese di origine». Di conseguenza, è da ritenersi che il provvedimento del Questore contenesse una sufficiente indicazione dei motivi relativi al mancato accompagnamento alla frontiera e al mancato trattenimento presso un CPR, anche tenuto conto che il provvedimento del Questore di allontanamento dello straniero clandestino dal territorio dello Stato deve dare conto delle ragioni per cui non è stato possibile seguire l'intero iter previsto dalla legge per l'espulsione, ma con una motivazione che può essere sintetica e priva dei dettagli tecnici da tenere riservati anche per ragioni di sicurezza (Sez. 1, n. 5955 del 4/2/2009, Ghanimi, Rv. 243229 - 01). 5. Quanto al quarto motivo, la sentenza di primo grado contiene una congrua motivazione sull'assenza del "giustificato motivo" ed evidenzia che l'imputato non abbia mai allegato uno stato di assoluta indigenza, che pure è stato individuato dalla difesa anche dinanzi al Giudice di pace come la ragione della mancata ottemperanza dell'ordine di allontanamento. La sentenza impugnata, dunque, ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di immigrazione clandestina la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio- economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino. (Sez. 1, n. 44567 del 3/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 - 01; Sez. 1, n. 47191 del 27/4/2016, Abdelkassem, Rv. 268212 - 01) Il ricorso oppone che l'imputato abbia però dichiarato nel verbale di identificazione di essere disoccupato. Ora, se pure si volesse ammettere che l'onere di allegazione possa essere adempiuto, anziché nel dibattimento dinanzi all'autorità giudiziaria, nel primo atto compiuto nelle indagini preliminari con la polizia giudiziaria, una cosa è la disoccupazione, ovvero la condizione di chi non ha lavoro, altra cosa è invece la indigenza, ovvero la condizione di chi manca dell'indispensabile per vivere. Se la prima è in genere tra le cause della seconda, non necessariamente coincide con essa. La clausola del "giustificato motivo", pur non evocativa delle cause di giustificazione in senso tecnico e fermo il potere del giudice di rilevare direttamente l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza del precetto penale, comporta, comunque, che sullo straniero ricada un onere di allegazione dei motivi non conosciuti né conoscibili dal giudice, di guisa che le situazioni che eventualmente lo integrino si traducono nel giudizio in altrettanti temi di prova per le parti (così Sez. 1, n. 42381 del 28/12/2006, Matoog, Rv. 235572 -01). Nel caso di specie, tale onere non è stato in alcun modo adempiuto con il dovuto rigore, sicché il relativo motivo di ricorso è da ritenersi infondato. 6. Quanto al quinto motivo, si tratta, nella sostanza, di un motivo meramente ripetitivo di quello precedente, in relazione al quale, pertanto, possono essere richiamate le considerazioni appena sopra riportate. In ogni caso, la sentenza di primo grado non ha affatto posto a carico dell'imputato - come lamenta il ricorrente - l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, ma ha più limitatamente rilevato che l'imputato non avesse "allegato" uno stato di assoluta indigenza, così facendo esattamente applicazione del principio invocato nel ricorso stesso, ovvero che la clausola del "giustificato motivo" implica non un'inversione dell'onere della prova, quanto piuttosto un onere di allegazione da parte dell'imputato. 7. Per le ragioni fin qui esposte, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Segue per legge la condanna del ricorrente al