CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento totale o parziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen, il Tribunale di Napoli ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 nella qualità di capo e promotore, commesso in Napoli e provincia, nel territorio nazionale, in Olanda dal mese di settembre 2017 al mese di febbraio 2018 (giorno del suo arresto) (capo A) ed in ordine ai delitti scopo di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R n. 309/90 ( capi B e C), commessi negli anni 2017 e 2018. Nell'ordinanza si dà atto che le indagini avevano consentito di disvelare la sussistenza di una struttura organizzata capace di operare su scala internazionale, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e, dopo l'arresto di questi, avvenuto in data 8 febbraio 2018 per l'esecuzione di una pena inflittagli in altro procedimento nel quale si era reso latitante, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta all'acquisito, al trasporto internazionale e alla importazione di cocaina per lo più dall'Olanda, con base operativa nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. Le indagini erano state condotte attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali di utenze ed autovetture in uso agli indagati, nonché attività di videoriprese effettuate nei siti considerati basi logistiche del gruppo; con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] erano state ritenute rilevanti anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore ha proposto ricorso formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 273 comma 1 bis e 192 cod. proc. pen. Il difensore osserva che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non erano risultate riscontrate, sicché il Tribunale non avrebbe dovuto considerarle ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. che richiama l'art. 192 comma 3 cod. proc. peri. Le dichiarazioni di Lollo attenevano ad eventi che erano fuori dal perimetro temporale della contestazione provvisoria relativa al reato associativo e non riguardavano le condotte contestate ai capi B) e C) e comunque, in quanto generiche e relative alla gestione in passato da parte di [OSCURATO:PERSONA] di traffici di droga, non potevano valere a dimostrare il suo coinvolgimento nei reati in contestazione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati. Il difensore rileva l'assenza di elementi atti a dimostrare l'affectio societatis in capo a [OSCURATO:PERSONA] quanto al reato contestato al capo A); l'assenza di elementi in ordine al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo B), che fra l'altro, essendo relativo alla cessione di sostanze fra gli appartenenti all'associazione, varrebbe a smentire la sua esistenza che invece presuppone coesione organizzativa e comunione di intenti; l'assenza di elementi in ordine al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui al capo C), in quanto nelle conversazioni intercettate non vi è alcun riferimento alla sostanza stupefacente oggetto del sequestro successivo e le conversazioni del 4 dicembre 2017, intercettata in Spagna, e del 4 gennaio 2018 non potevano essere riferite al sequestro di una partita di cocaina intervenuto oltre due mesi dopo. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta adeguatezza della sola misura della custodia in carcere. Il difensore rileva che [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato nel febbraio del 2018, sicchè la sua partecipazione all'associazione doveva ritenersi cessata in tale data. La cristallizzata ricostruzione degli addebiti consentiva, dunque, di ritenere che in relazione al caso concreto le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con altre misure, tanto più che dal 22 febbraio 2022, fino al momento dell'arresto [OSCURATO:PERSONA] era stato ristretto in regime di arresti domiciliari senza che alcun comportamento contra legem gli fosse mai stato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze//i, Rv. 276976) L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati risultanti dalle indagini. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3.Così definito il perimetro della cognizione di legittimità, i primi due motivi, con cui il ricorrente censura la ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato associativo ed in ordine ai delitti scopo, devono ritenersi manifestamente infondati. Il Tribunale del riesame, muovendo dalla premessa che [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto nell'anno 2008 da ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (quale affiliato del clan camorristico Gionta, dedito alla gestione monopolistica del traffico di sostanze stupefacenti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]) e, scarcerato nel 2013, si era poi sottratto a far data dal 13 marzo 2015, rendendosi latitante, alla esecuzione della pena, sino all'arresto dell'8 febbraio 2018, ha riepilogato gli esiti dell'attività di indagine da cui era emerso il ruolo di primo piano svolto da [OSCURATO:PERSONA], sino al momento dell'arresto e nonostante la latitanza trascorsa in Spagna e Olanda, nell'ambito della associazione dedita al narcotraffico. In particolare il compendio indiziario nei suoi confronti è stato individuato: - nelle dichiarazioni rese in data 17 dicembre 2017 dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva indicato il ricorrente come persona dedita stabilmente al traffico di sostanze stupefacenti dalla Spagna e dall'Olanda, riferite, non solo, ad epoca precedente a quella analizzata dalle indagini, ovvero all'anno 2014 e 2015, ma anche all'epoca della sua audizione. Lollo, che ben conosceva le attività criminali di [OSCURATO:PERSONA], in quanto "piazzava" a Napoli la droga importata da costui dall'Olanda, aveva raccontato che [OSCURATO:PERSONA], da latitante, vivendo fra la Spagna e l'Olanda, aveva continuato a gestire l'importazione di droga in Italia insieme al nipote [OSCURATO:PERSONA] e al suocero di questi, [OSCURATO:PERSONA], effettuando mediamente due trasporti al mese per un quantitativo di circa 150 kg di cocaina; - le conversazioni captate e gli esiti dell'attività di polizia giudiziaria in ordine alle contestazioni di cui ai capi B) e C). Quanto al capo B) le indagini avevano documentato la cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di ritorno da Amsterdam, dove si erano recati con [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] di 3 kg di cocaina al prezzo di circa 100.000 euro, di cui 67.000 euro erano stati versati al Bocchetti presso l'abitazione di Maresca: il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in tale operazione era comprovato da plurime conversazioni intercettate, riportate nella ordinanza del Tribunale (pag. 8). Quanto al capo C) le indagini avevano documentato la partecipazione di Bocchetti e Maresca, oltre di che [OSCURATO:PERSONA] ed altri sodali, nella importazione di 73 kg di cocaina dall'Olanda, poi sequestrati in data 8 febbraio 2018 e il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] era emerso dal contenuto delle conversazioni intrattenute con [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale il ricorrente si informava sui costi dell'operazione e si diceva disponibile a pagare le spese utilizzando del denaro che Baggio avrebbe dovuto recuperare da Maresca, nonché dai messaggi scambiati con lo stesso Baggio in epoca antecedente (pagg. 9 e 10 dell'ordinanza). Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che il compendio indiziario descritto valesse a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA], dal settembre 2017 sino all'arresto, aveva stabilmente diretto, benché latitante dall'estero, il traffico di sostanze stupefacenti avvalendosi della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'apparato logistico creato da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da una società di diritto slovacco, della stabile disponibilità ad effettuare il trasporto da parte di alcuni autotrasportatori. A fronte di una motivazione, dunque, non carente, aderente alle risultanze delle indagini e non affetta da profili di contraddittorietà ed illogicità nella indicazione dei gravi indizi di colpevolezza in capo al ricorrente e nella valutazione e nella interpretazione degli elementi dichiarativi ed intercettivi acquisiti al procedimento, i motivi di ricorso sono generici e non si confrontano in maniera puntuale con il percorso argomentativo delineato. In particolare la censura per cui l'ordinanza avrebbe dato rilievo alle dichiarazioni del collaboratore Lollo, benché prive di riscontri, è smentita dalla stessa indicazione degli elementi indiziari come sopra riassunti, giacché il Tribunale ha dato atto che le propalazioni di Loti° erano state riscontrate dalle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica nel dettaglio puntualmente riportate. Generiche e inammissibili sono le doglianze, nella parte in cui pretendono di negare la portata dimostrativa delle intercettazioni, rispetto alle quali questa Corte ha stabilito che "costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). La contestazione relativa alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo è pure del tutto aspecifica, essendosi limitato il ricorrente a dedurre, in maniera apodittica, la mancanza della c.d. affectio societatis. Anche l'affermazione per cui "gli indagati sarebbero mossi da interessi personali" e non già animati da una condivisione di intenti, come dimostrato dalle cessioni di droga infra gruppo (affermazione che sembra alludere alla assenza di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza stessa dell'associazione), appare del tutto generica e comunque manifestamente infondata, posto che eventuali compravendite fra i componenti del gruppo, lungi dall'essere incompatibili con l'esistenza di un contesto associativo, sono fenomeni fisiologici nei contesti criminali quale quello in esame. 4. Il terzo motivo relativo al trattamento cautelare è manifestamente infondato. Il Tribunale ha richiamato la doppia presunzione relativa stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 74 T.U. Stup., ovvero la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere e ha ritenuto che nel caso di specie, gli elementi in atti, lungi dall'essere tali da vincere la presunzione, valevano semmai a rafforzarla. I giudici hanno, in tal senso, ritenuto sussistente un elevato pericolo di recidiva desunto da; - le modalità della condotta che deponevano per lo stabile inserimento dell'indagato nel settore del traffico su larga scala di sostanze stupefacenti e alla disponibilità di contatti con ambienti criminali attivi all'estero in forza die quali aveva organizzato importazioni di ingenti quantitativi di droga anche durante la latitanza; - il contenuto del dialogo intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] il 4 dicembre 2017 in Spagna che ben rappresentava le dimensioni del traffico illecito gestito dal ricorrente e i messaggi ricevuti sul proprio cellulare da fornitori di nazionalità colombiana corredati da foto della sostanza a lui offerta e del relativo prezzo;- la condanna passata in giudicato in ordine ad analogo delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/90 e il ruolo attivo nell'ambito della criminalità organizzata operante in [OSCURATO:PERSONA] così come descritto dai collaboratori di giustizia; e un concreto e attuale pericolo di fuga, dimostrato dalla lunga latitanza all'estero durante la quale aveva riorganizzato una struttura associativa. 4.2. La motivazione del Tribunale anche sotto il profilo del trattamento cautelare è, dunque, congrua e coerente con i dati processuali. Di contro le censure del ricorrente non valgono a incrinarne il percorso argomentativo, stante l'assenza di elementi in grado di vincere la presunzione e, anzi, la ricorrenza di una persistente ed attuale pericolosità. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti d