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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 08905/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che l'unica contestazione sollevata in ordine alla estremamente stringata motivazione della sentenza impugnata tale da non consentire, secondo la difesa, di comprendere quali fossero le prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità né a fortiori la sottostante valutazione, non si confronta con lo specifico rilievo formulato dalla Corte di appello che afferma come l'impugnazione proposta fosse del tutto generica sul punto, in difetto di alcuna contestazione delle emergenze probatorie analizzate dalla sentenza di primo grado; rilevato conseguentemente che in difetto di alcuna evidenziazione delle specifiche doglianze rimaste prive di risposta da parte dei giudici del gravame e, soprattutto, delle ragioni della decisività delle lamentate omissioni motivazionali rispetto alla tenuta logico argomentativa della sentenza impugnata che comunque sottolinea come la droga fosse stata rinvenuta a bordo dell'auto guidata dall'imputato unitamente alla somma di danaro trovata sulla sua persona, non consente di rilevare il vizio della motivazione astrattamente invocato; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che l'unica contestazione sollevata in ordine alla estremamente stringata motivazione della sentenza impugnata tale da non consentire, secondo la difesa, di comprendere quali fossero le prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità né a fortiori la sottostante valutazione, non si confronta con lo specifico rilievo formulato dalla Corte di appello che afferma come l'impugnazione proposta fosse del tutto generica sul punto, in difetto di alcuna contestazione delle emergenze probatorie analizzate dalla sentenza di primo grado; rilevato conseguentemente che in difetto di alcuna evidenziazione delle specifiche doglianze rimaste prive di risposta da parte dei giudici del gravame e, soprattutto, delle ragioni della decisività delle lamentate omissioni motivazionali rispetto alla tenuta logico argomentativa della sentenza impugnata che comunque sottolinea come la droga fosse stata rinvenuta a bordo dell'auto guidata dall'imputato unitamente alla somma di danaro trovata sulla sua persona, non consente di rilevare il vizio della motivazione astrattamente invocato; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08905/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris