CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29929/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte, con allegata nota spese, della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXX. 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in data 10 maggio 2023 che condannava XXXXXXXXXXXXXXXX per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché in concorso con altri, al fine di esercitare un preteso diritto, si faceva ragione da sé con violenza le cose minaccia le persone; in particolare, quale comproprietario di una villetta con annesso fondo, unitamente agli altri eredi - fra i qualiXXXXXXXXXXXXXXXX-, si immetteva nella suddetta proprietà procedendo all'allaccio del gas e alla voltura del contratto di concessione idrica, apponeva una catena in ferro con annesso lucchetto per impedire ad altri l'accesso, minacciava di morte [OSCURATO:PERSONA] se non se ne fosse andato da casa sua, mentre [OSCURATO:PERSONA] PierXXXXXXX cagionava al predetto lesioni personali. Il compendio probatorio si fonda sulla querela della parte civile, che riferiva che l'episodio in contestazione si inseriva nell'ambito di una contesa familiare insorta tra il d'ingresso con una catena munita di lucchetto. [OSCURATO:PERSONA], al fine di farlo desistere, appoggiava la mano sinistra sul cancello ma il giovane vi avvolgeva intorno la catena ferendolo. Accortosi di avergli fatto male, [OSCURATO:PERSONA] PierXXXXXXX fuggiva in casa, seguito da [OSCURATO:PERSONA], il quale constatava che, all'interno dell'abitazione, erano stati eseguiti lavori non autorizzati. Nella circostanza era gravemente minacciato da XXXXXXXXXXXXXXXX che diceva testualmente: «se non te ne vai ti sparo, esci fuori da casa mia». 2.Con il primo motivo si articolano doglianze generiche che ripropongono una rivisitazione della credibilità della persona offesa in ordine all’avere quest’ultimo smentito la sussistenza di un accordo risalente all’aprile 2017 secondo il quale le parti - divenute insieme ad altri congiunti proprietarie pro indiviso di una villetta ereditata dai genitori di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] quale nipote, figlio-erede della sorella dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] Carmela) - avrebbe prestato il consenso affinché nell’immobile si trasferisse lo zio, imputato, con la propria famiglia. La difesa, in particolare, rispetto all’iter argomentativo del giudicante, ripercorre solamente i motivi a sostengo della ritenuta carenza probatoria allegata in sede di appello, senza alcuna indicazione di lacune o discrasie logiche del provvedimento impugnato, solo genericamente enunciate, onde l’inammissibilità del motivo. La sentenza impugnata ha, poi, puntualmente motivato sulla inattendibilità della versione fornita dell'imputato in ordine al fatto che l'occupazione dell'immobile da parte di XXXXXXXXXXXXXXXX e del suo nucleo familiare era stato oggetto di un accordo tra Il reato, commesso il 22 aprile 2017, si è, pertanto, prescritto il 4 febbraio 2025, successivamente alla sentenza di appello. L’imputato deve, infine, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, come meglio indicato in dispositivo. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.600, oltre accessori di legge. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]