CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14088/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a MESSINA il 15/09/1986 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 30260/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337 - 582 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della esimente di cui all'art. 393 bis c.p., alla sussistenza di lesioni lievi, alla circostanza aggravante del nesso teleologico per detto reato, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M