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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02864/2023

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 23495 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ( PEC ags.r [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro DESTRATISLETIZIA, rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procuraspeciale rilasciata su foglio separato da intendersi congiunto al controricorso, d al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL])e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio del primo dei cennati procuratori, in R oma, ViaFlaminia n. 691 ; - contr o ricorrente - Oggetto: sospensione ex art.5 L. n. 130/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Puglia n.527/05/21 depositata i n data 1 2 / 0 2 /20 21 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatole perl’anno 2009 con il quale era negata la deduzione di costi, in quantonon inerenti; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava l a contribuente; proponeva appello incidentale l’Ufficio; - la CTR con la pronuncia gravata, previo rigetto dell’appello incidentale dell’Erario, dichiarava cessata la materia del contendere alla luce della documentazione prodotta e all’istanza exart. 46 d.

Lgs. n. 46 del 1992; - ricorre l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; Consideratoche: -la contribuente ha avanzato istanza di sospensione ex art. 5 L. n. 130 del2022; p.q.m. dichiarasospeso il processo sino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolodisponendo la trasmissione degli at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 23495 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ( PEC ags.r [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro DESTRATISLETIZIA, rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procuraspeciale rilasciata su foglio separato da intendersi congiunto al controricorso, d al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL])e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio del primo dei cennati procuratori, in R oma, ViaFlaminia n. 691 ; - contr o ricorrente - Oggetto: sospensione ex art.5 L. n. 130/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Puglia n.527/05/21 depositata i n data 1 2 / 0 2 /20 21 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatole perl’anno 2009 con il quale era negata la deduzione di costi, in quantonon inerenti; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava l a contribuente; proponeva appello incidentale l’Ufficio; - la CTR con la pronuncia gravata, previo rigetto dell’appello incidentale dell’Erario, dichiarava cessata la materia del contendere alla luce della documentazione prodotta e all’istanza exart. 46 d. Lgs. n. 46 del 1992; - ricorre l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; Consideratoche: -la contribuente ha avanzato istanza di sospensione ex art. 5 L. n. 130 del2022; p.q.m. dichiarasospeso il processo sino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolodisponendo la trasmissione degli at
Sentenza Cassazione n. 02864/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris