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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39795/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano confermava la condanna dei ricorrenti per i delitti di estorsione aggravata e porto ingiustificato di una pistola scacciacani.

Si contestava loro di avere ripetutamente minacciato la persona offesa - [OSCURATO:PERSONA] costringendola a consegnare la somma di euro 50.000j somma che i ricorrenti pretendevano come ristoro di un presunto inganno posto in essere nei loro confronti dal fratello dell'offeso, [OSCURATO:PERSONA], nella gestione di un accordo di cessione di quote societarie.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dei ricorrenti che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella più lieve fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen., tenuto conto che i ricorrenti avrebbero agito pensando di fare valere una pretesa legittima, nulla valendo l'intensità della minaccia a qualificare il fatto come estorsione;

2.2. travisamento della prova: nel confermare la condanna per il porto ingiustificato di una scacciacani la Corte di appello non avrebbe valutato che i testimoni oculari dell'aggressione non avevano visto l'arma della quale si contestava il porto;

2.3. violazione di legge in ordine alla conferma della legittimità del provvedimento dibattimentale di rigetto di accesso al rito abbreviato condizionato ed al correlato diniego di applicazione dello sconto di un terzo della pena: i ricorrenti avevano chiesto al Giudice per l'udienza preliminare di accedere al rito a prova contratta condizionandolo all'ascolto di tre testimoni, mentre prima dell'apertura del dibattimento, la richiesta veniva rinnovata, condizionandola solo all'acquisizione di documenti; il Tribunale avrebbe rigettato la nuova istanza fornendo una giustificazione manifestamente illogica in quanto i documenti dei quali si chiedeva l'acquisizione, come "condizione" per l'accesso all'abbreviato, venivano comunque inseriti nel fascicolo del dibattimento nella fase di ammissione delle prove, sicché non poteva ritenersi che gli stessi fossero irrilevanti ai fini della decisione;

2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6) cod. pen. ed alla eccessività del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso invoca il riconoscimento della illegittimità dell'inquadramento della condotta come estorsione piuttosto che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Si tratta di doglianza manifestamente infondata.

Invero il problema della diagnosi differenziale tra condotte in astratto riconducibili alle fattispecie previste dagli artt. 629 cod. pen. e 393 cod. pen. si pone solo nei casi in cui emerga una pretesa legittima ipoteticamente tutelabile di fronte all'autorità giudiziaria (autorevolmente: Sez.

Un., Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, Rv. 280027).Nel caso in esame, come rilevato dalla Corte di appello, non sussisteva alcuna pretesa legittima: emergeva invece che i ricorrenti pretendevano con violenza somme di denaro come ristoro di un presunto - ma non provato - diritto alla restituzione di quote societarie senza averne diritto.

La Corte territoriale confermava l'inesistenza di pretese ipoteticamente tutelabili di fronte alla autorità giudiziaria e respingeva legittimamente l'istanza di riqualificazione (pag. 12 della sentenza impugnata).

1.2. Il secondo motivo che denuncia un travisamento della prova per omissione - nella parte in cui la Corte di appello non avrebbe valutato le dichiarazioni dei testimoni oculari che negavano la percezione di una pistola scacciacani - è, anch'esso, manifestamente infondato.

Invero dal compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze di merito emerge la persuasiva valorizzazione delle dichiarazioni della vittima, poste a fondamento della condanna per il reato previsto dall'art. 4 della Legge n. 110 del 1975: queste sono state ritenute accurate, prive di contraddizioni e credibili anche nella parte in cui riferivano della disponibilità da parte del ricorrente della pistola scacciacani.

La Corte di merito, contrariamente a quanto dedotto, (a) valutava le dichiarazioni, in ipotesi omesse, e riteneva che la mancata percezione dell'arma da parte dei custodi fosse dipesa dalla distanza del punto di osservazione rispetto a quello in cui si era consumata l'aggressione, (b) rilevava che comunque le dichiarazioni dei custodi, unitamente al rinvenimento presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] di cartucce di una pistola scacciacani, costituivano delle rassicuranti conferme della credibilità delle dichiarazioni dell'offeso (pag. 12 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità.

1.3. Il terzo motivo di ricorso con il quale si contestava la legittimità del provvedimento di rigetto del riduzione del terzo correlata alla ammissione al rito abbreviato è inammissibile.

In primo luogo il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui il sindacato del giudice del dibattimento sulla ordinanza di reiezione del rito abbreviato condizionato impone che l'istanza sia proposta esattamente negli stessi termini in cui era stata originariamente avanzata, non essendo consentito modificare in alcun modo la condizione, neanche al fine di renderla meno gravosa (Sez. 2, Sentenza n. 47409 del 17/10/2014, Narretti, Rv. 260959 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19729 del 14/04/2011, Sorrento, Rv. 250334 - 01) In secondo luogo non si rileva alcuna illogicità o distonia tra il rigetto del beneficio invocato e la acquisizione dei documenti - attività proposta come "nuova" condizione - , dato che l'ingresso di tali documenti nel fascicolo del dibattimento veniva effettuata nel rispetto delle regole che governano l'ammissione delle prove, diverse da quelle che governano le valutazioni in ordine all'accesso al rito a prova contratta.

1.4. Anche le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono inammissibili.

In materia il collegio ribadisce che il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825.

Conf. mass.

N. 155508; n. 148766; n. 117242).

Quanto all'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6) cod. pen. il collegio condivide l'orientamento secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, finanche ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (tra le altre: Sez. 4 n. 34380 del 14/07/2011, Rv. 251508).

Nel caso in esame il riconoscimento dell'attenuante veniva denegato in ragione della persuasiva valutazione in ordine alla insufficienza della somma offerta a coprire i danni causati dall'aggressione, mentre la pena è stata definita in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione, valorizzando la gravità della condotta ed i temperamenti correlati al riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla esclusione della recidiva (pag. 13 della sentenza impugnata). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile 1V ricorso e condanna W ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano confermava la condanna dei ricorrenti per i delitti di estorsione aggravata e porto ingiustificato di una pistola scacciacani. Si contestava loro di avere ripetutamente minacciato la persona offesa - [OSCURATO:PERSONA] costringendola a consegnare la somma di euro 50.000j somma che i ricorrenti pretendevano come ristoro di un presunto inganno posto in essere nei loro confronti dal fratello dell'offeso, [OSCURATO:PERSONA], nella gestione di un accordo di cessione di quote societarie. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dei ricorrenti che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella più lieve fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen., tenuto conto che i ricorrenti avrebbero agito pensando di fare valere una pretesa legittima, nulla valendo l'intensità della minaccia a qualificare il fatto come estorsione; 2.2. travisamento della prova: nel confermare la condanna per il porto ingiustificato di una scacciacani la Corte di appello non avrebbe valutato che i testimoni oculari dell'aggressione non avevano visto l'arma della quale si contestava il porto; 2.3. violazione di legge in ordine alla conferma della legittimità del provvedimento dibattimentale di rigetto di accesso al rito abbreviato condizionato ed al correlato diniego di applicazione dello sconto di un terzo della pena: i ricorrenti avevano chiesto al Giudice per l'udienza preliminare di accedere al rito a prova contratta condizionandolo all'ascolto di tre testimoni, mentre prima dell'apertura del dibattimento, la richiesta veniva rinnovata, condizionandola solo all'acquisizione di documenti; il Tribunale avrebbe rigettato la nuova istanza fornendo una giustificazione manifestamente illogica in quanto i documenti dei quali si chiedeva l'acquisizione, come "condizione" per l'accesso all'abbreviato, venivano comunque inseriti nel fascicolo del dibattimento nella fase di ammissione delle prove, sicché non poteva ritenersi che gli stessi fossero irrilevanti ai fini della decisione; 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6) cod. pen. ed alla eccessività del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso invoca il riconoscimento della illegittimità dell'inquadramento della condotta come estorsione piuttosto che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Si tratta di doglianza manifestamente infondata. Invero il problema della diagnosi differenziale tra condotte in astratto riconducibili alle fattispecie previste dagli artt. 629 cod. pen. e 393 cod. pen. si pone solo nei casi in cui emerga una pretesa legittima ipoteticamente tutelabile di fronte all'autorità giudiziaria (autorevolmente: Sez. Un., Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, Rv. 280027).Nel caso in esame, come rilevato dalla Corte di appello, non sussisteva alcuna pretesa legittima: emergeva invece che i ricorrenti pretendevano con violenza somme di denaro come ristoro di un presunto - ma non provato - diritto alla restituzione di quote societarie senza averne diritto. La Corte territoriale confermava l'inesistenza di pretese ipoteticamente tutelabili di fronte alla autorità giudiziaria e respingeva legittimamente l'istanza di riqualificazione (pag. 12 della sentenza impugnata). 1.2. Il secondo motivo che denuncia un travisamento della prova per omissione - nella parte in cui la Corte di appello non avrebbe valutato le dichiarazioni dei testimoni oculari che negavano la percezione di una pistola scacciacani - è, anch'esso, manifestamente infondato. Invero dal compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze di merito emerge la persuasiva valorizzazione delle dichiarazioni della vittima, poste a fondamento della condanna per il reato previsto dall'art. 4 della Legge n. 110 del 1975: queste sono state ritenute accurate, prive di contraddizioni e credibili anche nella parte in cui riferivano della disponibilità da parte del ricorrente della pistola scacciacani. La Corte di merito, contrariamente a quanto dedotto, (a) valutava le dichiarazioni, in ipotesi omesse, e riteneva che la mancata percezione dell'arma da parte dei custodi fosse dipesa dalla distanza del punto di osservazione rispetto a quello in cui si era consumata l'aggressione, (b) rilevava che comunque le dichiarazioni dei custodi, unitamente al rinvenimento presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] di cartucce di una pistola scacciacani, costituivano delle rassicuranti conferme della credibilità delle dichiarazioni dell'offeso (pag. 12 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. 1.3. Il terzo motivo di ricorso con il quale si contestava la legittimità del provvedimento di rigetto del riduzione del terzo correlata alla ammissione al rito abbreviato è inammissibile. In primo luogo il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui il sindacato del giudice del dibattimento sulla ordinanza di reiezione del rito abbreviato condizionato impone che l'istanza sia proposta esattamente negli stessi termini in cui era stata originariamente avanzata, non essendo consentito modificare in alcun modo la condizione, neanche al fine di renderla meno gravosa (Sez. 2, Sentenza n. 47409 del 17/10/2014, Narretti, Rv. 260959 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19729 del 14/04/2011, Sorrento, Rv. 250334 - 01) In secondo luogo non si rileva alcuna illogicità o distonia tra il rigetto del beneficio invocato e la acquisizione dei documenti - attività proposta come "nuova" condizione - , dato che l'ingresso di tali documenti nel fascicolo del dibattimento veniva effettuata nel rispetto delle regole che governano l'ammissione delle prove, diverse da quelle che governano le valutazioni in ordine all'accesso al rito a prova contratta. 1.4. Anche le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono inammissibili. In materia il collegio ribadisce che il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242). Quanto all'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6) cod. pen. il collegio condivide l'orientamento secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, finanche ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (tra le altre: Sez. 4 n. 34380 del 14/07/2011, Rv. 251508). Nel caso in esame il riconoscimento dell'attenuante veniva denegato in ragione della persuasiva valutazione in ordine alla insufficienza della somma offerta a coprire i danni causati dall'aggressione, mentre la pena è stata definita in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione, valorizzando la gravità della condotta ed i temperamenti correlati al riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla esclusione della recidiva (pag. 13 della sentenza impugnata). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile 1V ricorso e condanna W ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore
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