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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48777/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6n Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per particolare tenuità del fatto in quanto la Corte di appello di Napoli non avrebbe valutato alcuni elementi, considerati decisivi dalla difesa, per la concessione del beneficio (fra i quali l'incensuratezza, il comportamento corretto e collaborativo di Pierri, le modalità di svolgimento della condotta).

Ritenuto che tale motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito.

Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131 bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Cass. Sez. 3 sentenza n. 34151 del 18/06/2018).

Ebbene, la Corte d'appello di Napoli ha ritenuto, con motivazione non censurabile in sede di legittimità, che il numero delle armi detenute da Pierri e la loro potenzialità lesiva siano sufficienti ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto.

Inoltre, la decisione di detta Corte di non riconoscere la lieve entità del fatto ex art. 4 legge n. 110 del 1975 non ha costituito oggetto di specifica censura da parte del ricorrente sicché, essendosi formatosi il giudicato sul punto, va rammentato come il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità impedisca la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6n Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per particolare tenuità del fatto in quanto la Corte di appello di Napoli non avrebbe valutato alcuni elementi, considerati decisivi dalla difesa, per la concessione del beneficio (fra i quali l'incensuratezza, il comportamento corretto e collaborativo di Pierri, le modalità di svolgimento della condotta). Ritenuto che tale motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131 bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Cass. Sez. 3 sentenza n. 34151 del 18/06/2018). Ebbene, la Corte d'appello di Napoli ha ritenuto, con motivazione non censurabile in sede di legittimità, che il numero delle armi detenute da Pierri e la loro potenzialità lesiva siano sufficienti ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto. Inoltre, la decisione di detta Corte di non riconoscere la lieve entità del fatto ex art. 4 legge n. 110 del 1975 non ha costituito oggetto di specifica censura da parte del ricorrente sicché, essendosi formatosi il giudicato sul punto, va rammentato come il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità impedisca la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novem
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