CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 26394/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Savona;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria difensiva datata 26/6/2026 (trasmessa in pari data per viatelematica) a firma del difensore dell’imputato;preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, inpresenza delle parti, a seguito di rituale richiesta delle stesse;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale RaffaeleGargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 7 maggio 2026, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Savona ha annullato il decreto di sequestro probatorio di una cartadi credito emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Savona in data 13marzo 2026 ed eseguito in data 9 aprile 2026 dal personale dei [OSCURATO:PERSONA] diAlbenga nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], persona sottoposta ad indagini inrelazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 646 cod. pen.In sintesi, si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di essersi appropriato a fini di profitto, conpiù azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità dirappresentante sindacale nazionale del [OSCURATO:PERSONA] (NSC), diuna carta di credito prepagata Quikard (collegata ad un rapporto di contocorrente acceso presso l’agenzia del Monte dei Paschi di Siena di Comacchio), alui assegnata ed intestata a titolo personale, con la quale effettuava pagamentiper la somma complessiva di 1.050,00 euro presso una sala scommesse. Il reatoè contestato come consumato dal 6 novembre 2023 al 20 dicembre 2023.La causa dell’annullamento da parte del Tribunale del provvedimentocautelare è legata al fatto che i Giudici hanno ritenuto che la querela è stataproposta da soggetti (il legale rappresentante della segreteria regionale SNCEmilia-Romagna, dal [OSCURATO:PERSONA] e dall’ex [OSCURATO:PERSONA] eresponsabile permessi di SNC) ritenuti non legittimati.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Pubblico Ministeropresso il Tribunale di Savona, deducendo, con motivo unico, violazione di leggeex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 120 cod.pen., 244 e 253 cod. proc. pen.Deduce il ricorrente che se è ben vero che il legale rappresentantedell’associazione sindacale è colui che è chiamato a tutelare il patrimonio comuneed è il titolare del potere di presentare querela, sarebbe dimostrato che dettoSegretario Generale ([OSCURATO:PERSONA]) pur essendo a conoscenza dellecondotte illecite del [OSCURATO:PERSONA] - come evidenziato nelle dichiarazioni delle personeinformate sui fatti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] richiamate nel ricorso e ad essoallegate - ha optato per un atteggiamento inerte e connivente, oltre che inviolazione dell’art. 37 dello Statuto dell’Associazione sindacale, che gli imponevadi portare la vicenda a conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] dei Probiviri, situazioneche non avrebbe potuto che decretare l’espulsione dell’odierno indagato.Nel caso in esame – prosegue parte ricorrente – stante il fatto che il legalerappresentante dell’Associazione si trova in palese contrasto di interessi conl’associazione stessa, si renderebbe analogicamente applicabile il principiogiurisprudenziale (dettato in materia societaria) secondo il quale il diritto diquerela spetterebbe anche al singolo socio.Sulla premessa che ogni singolo associato nel caso di specie è da ritenersinon solo come danneggiato ma altresì come persona offesa dal reato a fronte diuna condotta connivente posta in essere dal legale rappresentante, evidenziaparte ricorrente che opinare diversamente porterebbe all'assurdo logico, primaancora che giuridico, di rendere impotente ogni singolo associato a fronte dicondotte palesemente illecite da parte di un altro associato, indebitamenteassentite o comunque tollerate da parte del legale rappresentante che scegliessela via del silenzio, dell'omertà e della connivenza. Una tale ricostruzione, infatti,renderebbe il legale rappresentante “arbitro assoluto ed insindacabile” dellaperseguibilità delle condotte illecite dei singoli associati, ciò in palese contrastocon il dettato dell'articolo 120 cod. pen. dato che in tale contesto non puòrevocarsi in dubbio che ogni singolo associato all'NSC, versando una quota chemensilmente viene trattenuta sul proprio stipendio, acquista la qualifica dipersona offesa dal reato laddove il patrimonio del sindacato venga intaccato dacondotte illecite di altri associati a cui faccia seguito l'inerte connivenza del legalerappresentante.In secondo luogo, evidenzia parte ricorrente, come sia il [OSCURATO:PERSONA] che il DeAngelis rivestono entrambi la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] Generale e quindi, a buondiritto, hanno richiesto spiegazioni in merito alle condotte illecite poste in esseredal [OSCURATO:PERSONA] ma ad essi è sempre stata negata alcuna risposta ufficiale in meritoalla vicenda della carta di credito del delegato sindacale. Al contrario l'unica realeiniziativa adottata è stata quella di porre in essere un vero e propriol'applicazione di sanzioni.In terzo luogo, evidenzia sempre parte ricorrente che la gravità dellasituazione di palese conflitto di interessi in cui si è trovato il [OSCURATO:PERSONA] GeneraleZetti emerge anche in considerazione delle condotte riparatorie che sono stateescogitate dal Direttivo dell'associazione sindacale: sempre stando alledichiarazioni rese dai tre testimoni querelanti, infatti, sarebbe stato deciso chePiazza avrebbe in qualche modo restituito il maltolto sottratto all'AssociazioneSindacale richiedendo, per il futuro, rimborsi inferiori rispetto a quelli che glisarebbero effettivamente dovuti.Ancora, a conferma della situazione di totale incompatibilità e conflitto diinteressi in cui verserebbe il [OSCURATO:PERSONA] deve considerarsi che lanorma statutaria di cui all'art. 46 dello statuto stabilisce che è fatto obbligo atutti gli iscritti agli organi territoriali e centrali di rispettare detto statuto egarantire la democraticità e l'assoluta legalità di ogni attività svolta in nome eper conto dell'associazione medesima.Da ultimo sottolinea il ricorrente che la querela presentata dai tre DelegatiSindacali - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - è certamente da ritenersi tempestiva.3. Con memoria in data 26 giugno 2026 il difensore dell’indagato osservavaquanto segue:a) il [OSCURATO:PERSONA] è un’associazione non riconosciuta e “noprofit” e quindi non può essere assimilata ad una società;b) in base all’art. 18 della Statuto è il solo [OSCURATO:PERSONA] Generale il legalerappresentante dell’associazione e, pertanto, solo ad esso fa capo il potere disporgere querela;c) essendo il reato ipotizzato procedibile solo a querela di parte lo stesso èimprocedibile non essendo stata presentata la querelala da soggetto all’uopolegittimato;d) il legale rappresentante ha assunto iniziative al riguardo avendoinformato della situazione gli altri membri della [OSCURATO:PERSONA]Associazione ed ha invitato il [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno restituendo la sommaprelevata;e) il richiamo giurisprudenziale fatto dal Pubblico Ministero ricorrente non ècorretto in quando lo stesso riguarda solo il caso in cui sia stato il legalerappresentante di una società a commettere l’illecito contro la società stessa,situazione del tutto differente da quella in esame nella quale, oltretutto, i socinon sono neppure titolari di quote, trattandosi, come detto, di Associazione nonriconosciuta ed essendo le somme versate dagli associati esclusivamente daconsiderarsi un “contributo e/o quota associativa”;f) l’onere motivazione dell’originario decreto di sequestro non era statoneppure correttamente adempiuto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato.2. Deve, anzitutto, essere ricordato che questa Corte di legittimità ha giàavuto modo di chiarire in tempi remoti ma con un principio che deve essereribadito in questa sede che «Il soggetto legittimato ad esercitare il diritto diquerela spettante ad una persona giuridica o ad un'associazione nonriconosciuta, non essendo indicato espressamente nella legge penale, deveessere individuato a norma dell'art. 75, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.,giusta il rinvio contenuto nell'art. 91 cod. proc. pen. ne consegue che per leassociazioni non riconosciute, in mancanza di specifici accordi o di normestatutarie che individuino le persone alle quali è conferita la presidenza o ladirezione, tali modifiche vanno riferite alla più alta carica associativa cui spetta lagestione dell'ente; solo in mancanza di organi istituzionali dell'ente stesso aciascun componente ne va riconosciuta la rappresentanza» (Sez. 5, n. 14769 del10/03/1989, Fossati, Rv. 182418-01).3. Ciò premesso, deve anche essere evidenziato che il principiogiurisprudenziale richiamato dal ricorrente secondo il quale «La legittimazionealla proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita posto inessere ai danni della società amministrata da parte del legale rappresentante chesia anche socio di maggioranza spetta al singolo socio titolare delle residuequote, dovendo lo stesso considerarsi non solo danneggiato dal reato, ma anchepersona offesa, in quanto titolare del bene giuridico costituito dalla integrità delpatrimonio sociale» (In motivazione la Corte ha rilevato che se, di regola, neireati patrimoniali commessi ai danni di una società la legittimazione a proporrequerela appartiene soltanto al legale rappresentante, sarebbe irragionevoleaffermare il medesimo principio quando la condotta illecita sia stata posta inessere proprio da quest'ultimo) (Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Toma, Rv.278831-01; in tal senso anche Sez. 2, n. 40578 del 24/09/2014, Gatti, Rv.260363-01) non è applicabile al caso in esame.Nella appena citata sentenza “Gatti”, il contenuto della quale è stato poiripreso nella più recente sentenza “Toma”, si è condivisibilmente evidenziatoche:a) la giurisprudenza ha riconosciuto che la legittimazione alla proposizionedella querela per il reato di appropriazione indebita posto in essere dal legalerappresentante ai danni della società da lui amministrata spetti al singolo socioche assume la posizione non solo di danneggiato dal reato, ma anche di personaoffesa titolare del bene giuridico costituito dalla integrità del patrimonio sociale;b) se è vero che, in generale, nei reati patrimoniali quali la truffa el'appropriazione indebita commessi ai danni di una società, la legittimazione aproporre la querela appartenga soltanto al legale rappresentante, essendo isingoli soci - sui quali ricadono le conseguenze patrimoniali dell'illecito in quantodanneggiati - pur sempre legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 5 n. 42871 del21/11/2002, Cambrini, Rv. 224130; Sez. 2 n. 45089 del 10/11/2009, Oggioni,Rv. 245694), è altrettanto vero che tale principio astratto non si presta ad esserepedissequamente applicato nel caso di specie, dovendosi, invece, tener contodelle particolarità della vicenda, in relazione ai ruoli rispettivamente ricoperti dairicorrenti in seno all’associazione di cui trattasi e ciò impone, in linea con altreaffermazioni di questa Suprema Corte relative al delitto di infedeltà patrimonialedi cui all'art. 2634 cod. civ., di giungere ad una conclusione diversa rispetto aquella innanzi, astrattamente, prospettata (Sez. 5 n. 37033 del 16/06/2006,Silletti, Rv. 235282; Sez. 2 n. 24824 del 25/02/2009, Ferracini e altri, Rv.244336);c) partendo dalla premessa che l'appropriazione indebita costituisce undelitto posto a tutela del patrimonio, laddove esso sia commesso in danno di unasocietà, la persona offesa deve essere individuata nel legale rappresentante dellasocietà stessa; ma, nel caso di specie, ciò non è possibile, in quanto la suddettaindividuazione viene a coincidere proprio con il soggetto al quale vengonoascritte le condotte illecite di appropriazione.d) a tale specifica situazione di fatto consegue il riconoscimento al socio(anche se di minoranza) del diritto di presentare l'istanza di punibilità, dovendolo stesso considerarsi, non solo danneggiato dal reato, ma anche persona offesadallo stesso, in quanto titolare del bene giuridico costituito dal patrimoniosocietario leso attraverso le condotte poste in essere dal legale rappresentantedella società stessa e dall'amministratore di fatto,e) sarebbe irrazionale ed irragionevole affermare che il diritto dirimuovere l'ostacolo alla punibilità del reato dovesse spettare soltanto alsoggetto al quale la condotta di reato viene ascritta e cioè che l'istanza diprocedimento potesse essere presentata solo dal legale rappresentante dellasocietà (o dall'amministratore di fatto), in evidente conflitto d'interessi rispettoalla posizione del socio di maggioranza.Purtuttavia, deve essere evidenziato che nel caso in esame ediversamente dalle situazioni sopra indicate:a) ci si trova in presenza non di una società ma di una associazione nonriconosciuta;b) nelle associazioni non riconosciute – contrariamente a quanto accadecon riferimento al singolo socio, ancorché di minoranza, di una società - il singoloassociato non è formalmente titolare di una quota del patrimoniodell’associazione, cosicché non può ritenersi ai sensi e per gli effetti di cui all’art.120 cod. pen. persona offesa da un reato che lede il patrimonio stesso;c) mentre nei casi di cui alle sentenze richiamate dal ricorrente eraindagato il legale rappresentante di una società, nel caso in esame non risultaindagato il legale rappresentante ([OSCURATO:PERSONA]) dell’associazione e la meradedotta inerzia dello stesso, successiva alla già avvenuta consumazionedell’ipotizzato reato di appropriazione indebita da parte del [OSCURATO:PERSONA], non configuraalcun reato;b) l’asserita inerzia dello [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto a ciò legittimato, circal’esercizio del potere di querela nell’interesse dell’Associazione non è elementotale da portare a ritenere che lo stesso sia in contrasto di interessi con iquerelanti essendo frutto di una scelta che allo stesso competeva in forza deipoteri conferitegli dallo Stato associativo.Ne consegue che correttamente ha operato il Tribunale di Savonanell’annullare il decreto di sequestro probatorio de quo non essendo l’ipotizzatoreato di cui all’art. 646 cod. pen. procedibile essendo stata la querela propostada soggetti a ciò non legittimati.4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]