CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce il 25 gennaio 2021, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Brindisi il 14 settembre 2019 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida a tre motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge sotto un triplice profilo: 1) in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, deducendo altresì violazione di legge e travisamento della prova; 2) in ragione dell'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.); 3) in relazione al trattamento sanzionatorio, di carattere eccessivo anche a causa del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pagine 2-5): l'esito positivo dell'esame delle urine e gli altri elementi sintomatici riscontrati dalla p.g. consentono di affermare lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione 91 sostanze stupefacenti; la non modesta entità del fatto, considerato altresì il rinvenimento nell'auto di sostanza stupefacente, non consente di considerare occasionale il consumo della stessa e quindi di applicare la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. Quanto al trattamento sanzionatorio, il solo stato di incensuratezza non consente di riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così