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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03330/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRoberto [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] LaCorte d’Appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell’art.314 cod. proc. pen. , presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],con riferimento alla detenzione da cost ei subita ( dal 24 maggio 2016 al2 settembre 2016 in stato di custodia in carcere e dal 2 settembre 2016 al 19 luglio 2017 in regime di arresti domiciliari ) in un procedimento penale, nel quale leerano stati contestati i reati di cui all’art. 416 cod. pen . (capo A) e 12 quinquies legge 7 agosto 1992 n. 356 (capo B).

Secondo la contestazione di cui ai capi di imputazione , ella avrebbe partecipato ad una associazione a delinquer e capeggiata da l cugino [OSCURATO:PERSONA],finalizzata alla aggiudicazione illecita di appalti e finanziamenti pubblici ealla comm issione di reati contro l a pubblica amministrazione e si sarebbe , inoltre, pre s tata a fungere da amministratore d i alcuni consorzi, ponendo in essereuna fittizia interposizione di attività di impresa .

IlTribunale del riesame di Palermo con ordinanza del 10 giugno 2016 aveva annullatola mi sura cautelare , per assenza dei gravi indizi di colpevolezza , in ordineal reato di cui al capo B) e aveva confermato la misura cautelare in ordine alreato di cui al c apo A).

Con sentenza del Tribunale di Trapani del 24 settembre 2021, di venuta definitiva,[OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dal reato di cui a l l’art. 416 cod. pen . e dal reatodi cui all’art. 12 quinquies legge n. 356/92 per non aver commesso il fatto .

LaCorte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta d i [OSCURATO:PERSONA] , consistita nel l’aver coadiuvato il cugino, condannatoquale capo dell’associazione , nella gestione delle attività economiche coinvoltenella illecita attività a lui contestata. 2.Ladifesa dell’interessat a ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando tre motivi . 2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione al riconoscimento della colpa grave per travisamento dei limiti del giudizio di riparazionerispetto al giudicato penale di assoluzione.

LaCorte di appello avrebbe desunto la colpa grave di [OSCURATO:PERSONA] da alcune circostanze(il ruolo di collabo ra trice del cugino , il suo coinvolgimento nella gestionedel consorzio COIMP , il contenuto di alcune conversazioni intercetta te ) “superate” dal Tribunale di Trapani nella sentenza assolutoria .

In tal modo avrebbe operato una non consentita rivalutazione dei profili di merito della vicendapenale, giungendo a ritenere colposa una condotta che il giudice penale avevagiudicato penalmente lecita e travalicando , così, i limiti della propria cognizione. 2.2.Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza della colpa grave.

Secondo il difensore l a Corte di appello avrebbe attribuito alla ricorrente una “generica consapevolezza della situazione di illiceità e ambiguità” in cui ella “ si era posta con il suo comportamento ” , senza , tuttavia, ancor are tale affermazione a specifici e provati elementi di fatto e, in ogni caso, avrebbe omesso di verificare in concreto il nesso eziologico tra la condottadi [OSCURATO:PERSONA] e l’adozione della misura cautelare .

La Corte – prosegue il difensore- da un lato avrebbe preso atto della sentenza assolutoria e dall’altro avrebbe contraddittoriamente ricostruito una verità processuale alternativa , su cuiavrebbe fondato il rigetto della domanda di riparazione . 2.3.Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa grave.

Secondo il difensore la Corte sarebbe incorsa in un errore metodologico , in quanto avrebbe ricavato gli elementi indicatividella colpa grave dalla ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento genetico di applicazione della misura cautelare con riferimentoal reato associativo.

In tal modo avrebbe ritenuto gravemente colposo ilcomportamento della P erricone sulla base dello stesso compendio indiziario su cuisi era fondata la misura cautelare .

La Corte , inoltre, avrebbe dato rilievo anche al contenuto dell’interrogatorio della [OSCURATO:PERSONA] al P ubblico M inistero, senza considerareche le spiegazioni fornite dalla donna in merito al contenuto delle intercettazionierano state confermat e dalla attività investigativa espletata : i n particolareera stato accertato che i libri sociali dell a società fallita erano stati sequestratiin epoca di molto antecedente alla esecuzione della misura cautelare e,dunque, non erano stati occultati o manomessi. 3.Il Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA],ha present ato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Ilricorso deve essere rigettato . 2.La Corte della riparazione, nel dare atto delle ragioni che avevano indotto il Tribunale ad assolvere l’imputata, ha rilevato come nel giudizio di merito fossero, comunque, emerse alcune circostanze rilevanti sul piano del giudizio riparatorio.

I giudici hanno osservato che er a stat o provato, anche attraversole conversazioni oggetto di intercettazione, che [OSCURATO:PERSONA] insieme a MariannaCottone, fosse fidata collaboratrice d el cugino [OSCURATO:PERSONA] (condannatoper il reato associativo) nella gestione del Consorzio di cui era a capo enon si fosse limita ta a compiti meramente esecutivi, ma avesse , piuttosto , partecipato alla gestione degli affari attraverso consigli e proposte operative.

A dimostrazione di ciò, la Corte di appello ha riportato i passaggi di alcune conversazioni (quella del 17 febbraio 2015 in cui ella e il cugino avevano discusso della sua posizione in seno alle varie società e del rischio di venire coinvolti nel fallimento delle società Cea e Nettuno ed essere chiamati a risponderedel delitto di bancarotta; quella del 4 agosto 2014 nel corso della quale i due discutevano della costituzione del Consorzio COIMP; quello del 4 giugno 2016 in cui i due discutevano delle possibili strategie per evitare il fallimento della Nettuno e della necessità di fare sparire i documenti), nonché le stesse spiegazioni offerte dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio in ordine al significatodi tali dialoghi, con cui ella aveva ammesso di aver “levato” soltanto lesue carpette dalla Coimp e di essersi adoperata al solo fine di salvare la Nettuno dalfallimento.

3. Il percorso argomentativo così articolato appare esente dalle censure dedotte, da trattare unitariamente in quanto attinenti alla valutazione in ordine alla sussistenza della colpa grave ostativa alla riparazione, seppure articolate sotto differenti profili. 3.1.In primo luogo la Corte, nel rispetto del principio per cui il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663; Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082), ha valorizzato elementi di fatto concreti accertati nella loro dimensione ontologica nel giudizio di merito.

La ricorrente lamenta che la Corte avrebbe operato una inammissibile rivisitazione del compendio probatorio offrendone una diversa lettura rispetto a quella adottata dal giudice del merito, quando invece i giudici si sono limitati a prendere le mosse proprio dalle evidenze processuali accertate nel processo e a considerale nella prospettiva del giudizio riparatorio. 3.2 Infondato è il rilievo per cui le circostanze invocate dal giudice della riparazione come gravemente colpose erano state ritenute insufficienti dai giudici di merito a fondare una pronuncia di condanna.

In tal senso deve ribadirsi che il giudizio in ordine alla affermazione della responsabilità e il giudizio di riparazione si muovono su piani autonomi e distinti.

In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.

Ne consegue che, aifini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246).

3.3. Infondataè, infine , la censura in ordine alla valutazione sul carattere gravemente colposo della condotta.

Il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziariaattraverso l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o la mancata revoca di uno già emesso (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01).

Nel caso in esame la Corte, spiegando che [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto un comportamento quanto meno di connivenzase non di vera e propria solidarietà rispetto alla gestione illecita degli affari del correo [OSCURATO:PERSONA], ha individuato la colpa grave, con percorso argomentativo non manifesatamente illogico.

L’affermazione della Corte per cui la ricorrente era consapevole della situazione di illiceità e ambiguità in cui ella “si era posta con il suo comportamento”,al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, è stata ancorata a precisi elementi e in parti colare al tenore delle conversazioni in cui ella aveva discusso con il cugino, condannato, di occultamenti di libri contabili e delle strategie per non rimanere coinvolti nelle indagini relative alla bancarotta di alcunesocietà a loro riconducibili. 5.Al rigetto del ricorso segue , ex art. 616 cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRoberto [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] LaCorte d’Appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell’art.314 cod. proc. pen. , presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],con riferimento alla detenzione da cost ei subita ( dal 24 maggio 2016 al2 settembre 2016 in stato di custodia in carcere e dal 2 settembre 2016 al 19 luglio 2017 in regime di arresti domiciliari ) in un procedimento penale, nel quale leerano stati contestati i reati di cui all’art. 416 cod. pen . (capo A) e 12 quinquies legge 7 agosto 1992 n. 356 (capo B). Secondo la contestazione di cui ai capi di imputazione , ella avrebbe partecipato ad una associazione a delinquer e capeggiata da l cugino [OSCURATO:PERSONA],finalizzata alla aggiudicazione illecita di appalti e finanziamenti pubblici ealla comm issione di reati contro l a pubblica amministrazione e si sarebbe , inoltre, pre s tata a fungere da amministratore d i alcuni consorzi, ponendo in essereuna fittizia interposizione di attività di impresa . IlTribunale del riesame di Palermo con ordinanza del 10 giugno 2016 aveva annullatola mi sura cautelare , per assenza dei gravi indizi di colpevolezza , in ordineal reato di cui al capo B) e aveva confermato la misura cautelare in ordine alreato di cui al c apo A). Con sentenza del Tribunale di Trapani del 24 settembre 2021, di venuta definitiva,[OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dal reato di cui a l l’art. 416 cod. pen . e dal reatodi cui all’art. 12 quinquies legge n. 356/92 per non aver commesso il fatto . LaCorte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta d i [OSCURATO:PERSONA] , consistita nel l’aver coadiuvato il cugino, condannatoquale capo dell’associazione , nella gestione delle attività economiche coinvoltenella illecita attività a lui contestata. 2.Ladifesa dell’interessat a ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando tre motivi . 2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione al riconoscimento della colpa grave per travisamento dei limiti del giudizio di riparazionerispetto al giudicato penale di assoluzione. LaCorte di appello avrebbe desunto la colpa grave di [OSCURATO:PERSONA] da alcune circostanze(il ruolo di collabo ra trice del cugino , il suo coinvolgimento nella gestionedel consorzio COIMP , il contenuto di alcune conversazioni intercetta te ) “superate” dal Tribunale di Trapani nella sentenza assolutoria . In tal modo avrebbe operato una non consentita rivalutazione dei profili di merito della vicendapenale, giungendo a ritenere colposa una condotta che il giudice penale avevagiudicato penalmente lecita e travalicando , così, i limiti della propria cognizione. 2.2.Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza della colpa grave. Secondo il difensore l a Corte di appello avrebbe attribuito alla ricorrente una “generica consapevolezza della situazione di illiceità e ambiguità” in cui ella “ si era posta con il suo comportamento ” , senza , tuttavia, ancor are tale affermazione a specifici e provati elementi di fatto e, in ogni caso, avrebbe omesso di verificare in concreto il nesso eziologico tra la condottadi [OSCURATO:PERSONA] e l’adozione della misura cautelare . La Corte – prosegue il difensore- da un lato avrebbe preso atto della sentenza assolutoria e dall’altro avrebbe contraddittoriamente ricostruito una verità processuale alternativa , su cuiavrebbe fondato il rigetto della domanda di riparazione . 2.3.Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa grave. Secondo il difensore la Corte sarebbe incorsa in un errore metodologico , in quanto avrebbe ricavato gli elementi indicatividella colpa grave dalla ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento genetico di applicazione della misura cautelare con riferimentoal reato associativo. In tal modo avrebbe ritenuto gravemente colposo ilcomportamento della P erricone sulla base dello stesso compendio indiziario su cuisi era fondata la misura cautelare . La Corte , inoltre, avrebbe dato rilievo anche al contenuto dell’interrogatorio della [OSCURATO:PERSONA] al P ubblico M inistero, senza considerareche le spiegazioni fornite dalla donna in merito al contenuto delle intercettazionierano state confermat e dalla attività investigativa espletata : i n particolareera stato accertato che i libri sociali dell a società fallita erano stati sequestratiin epoca di molto antecedente alla esecuzione della misura cautelare e,dunque, non erano stati occultati o manomessi. 3.Il Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA],ha present ato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Ilricorso deve essere rigettato . 2.La Corte della riparazione, nel dare atto delle ragioni che avevano indotto il Tribunale ad assolvere l’imputata, ha rilevato come nel giudizio di merito fossero, comunque, emerse alcune circostanze rilevanti sul piano del giudizio riparatorio. I giudici hanno osservato che er a stat o provato, anche attraversole conversazioni oggetto di intercettazione, che [OSCURATO:PERSONA] insieme a MariannaCottone, fosse fidata collaboratrice d el cugino [OSCURATO:PERSONA] (condannatoper il reato associativo) nella gestione del Consorzio di cui era a capo enon si fosse limita ta a compiti meramente esecutivi, ma avesse , piuttosto , partecipato alla gestione degli affari attraverso consigli e proposte operative. A dimostrazione di ciò, la Corte di appello ha riportato i passaggi di alcune conversazioni (quella del 17 febbraio 2015 in cui ella e il cugino avevano discusso della sua posizione in seno alle varie società e del rischio di venire coinvolti nel fallimento delle società Cea e Nettuno ed essere chiamati a risponderedel delitto di bancarotta; quella del 4 agosto 2014 nel corso della quale i due discutevano della costituzione del Consorzio COIMP; quello del 4 giugno 2016 in cui i due discutevano delle possibili strategie per evitare il fallimento della Nettuno e della necessità di fare sparire i documenti), nonché le stesse spiegazioni offerte dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio in ordine al significatodi tali dialoghi, con cui ella aveva ammesso di aver “levato” soltanto lesue carpette dalla Coimp e di essersi adoperata al solo fine di salvare la Nettuno dalfallimento. 3. Il percorso argomentativo così articolato appare esente dalle censure dedotte, da trattare unitariamente in quanto attinenti alla valutazione in ordine alla sussistenza della colpa grave ostativa alla riparazione, seppure articolate sotto differenti profili. 3.1.In primo luogo la Corte, nel rispetto del principio per cui il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663; Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082), ha valorizzato elementi di fatto concreti accertati nella loro dimensione ontologica nel giudizio di merito. La ricorrente lamenta che la Corte avrebbe operato una inammissibile rivisitazione del compendio probatorio offrendone una diversa lettura rispetto a quella adottata dal giudice del merito, quando invece i giudici si sono limitati a prendere le mosse proprio dalle evidenze processuali accertate nel processo e a considerale nella prospettiva del giudizio riparatorio. 3.2 Infondato è il rilievo per cui le circostanze invocate dal giudice della riparazione come gravemente colpose erano state ritenute insufficienti dai giudici di merito a fondare una pronuncia di condanna. In tal senso deve ribadirsi che il giudizio in ordine alla affermazione della responsabilità e il giudizio di riparazione si muovono su piani autonomi e distinti. In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Ne consegue che, aifini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246). 3.3. Infondataè, infine , la censura in ordine alla valutazione sul carattere gravemente colposo della condotta. Il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziariaattraverso l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o la mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01). Nel caso in esame la Corte, spiegando che [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto un comportamento quanto meno di connivenzase non di vera e propria solidarietà rispetto alla gestione illecita degli affari del correo [OSCURATO:PERSONA], ha individuato la colpa grave, con percorso argomentativo non manifesatamente illogico. L’affermazione della Corte per cui la ricorrente era consapevole della situazione di illiceità e ambiguità in cui ella “si era posta con il suo comportamento”,al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, è stata ancorata a precisi elementi e in parti colare al tenore delle conversazioni in cui ella aveva discusso con il cugino, condannato, di occultamenti di libri contabili e delle strategie per non rimanere coinvolti nelle indagini relative alla bancarotta di alcunesocietà a loro riconducibili. 5.Al rigetto del ricorso segue , ex art. 616 cod. proc.
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