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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 1979

Cassazione n. 36471/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il 23/06/1979 avverso la sentenza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunciata, il 12 dicembre 2022, dal Tribunale di Torino, che ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Torino, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza del Tribunale, l'imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione.

2.1. Con un primo motivo, sostiene che «il fatto non sussiste» poiché il giudice di merito avrebbe effettuato una «errata valutazione dei fatti>.

2.2. Con un secondo motivo, contesta la sentenza di primo grado, nella parte relativa al risarcimento dei danni in favore della parte civile, che sarebbe stato disposto dal «giudice di primo grado ... senza» sapere la «verità dei fatti».

3. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputata e non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità.

Tale rilievo preliminare è dirimente: i temi proposti nei ricorsi risultano superati dalla genetica inidoneità dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità.

Al riguardo, va ricordato che l'art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimità debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Al riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 89:14 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201001) hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione nella necessità della rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione: «l'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione dell'atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1».

La sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, dunque, costituisce espressione della necessaria rappresentanza tecnica e non mera formalità legata alla certezza della "paternità" dell'atto.

L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli. , al pagamento delle spese del procedimento nonché — ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità — al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00, così equitativamente determinata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il 23/06/1979 avverso la sentenza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunciata, il 12 dicembre 2022, dal Tribunale di Torino, che ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Torino, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza del Tribunale, l'imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo, sostiene che «il fatto non sussiste» poiché il giudice di merito avrebbe effettuato una «errata valutazione dei fatti>. 2.2. Con un secondo motivo, contesta la sentenza di primo grado, nella parte relativa al risarcimento dei danni in favore della parte civile, che sarebbe stato disposto dal «giudice di primo grado ... senza» sapere la «verità dei fatti». 3. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputata e non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità. Tale rilievo preliminare è dirimente: i temi proposti nei ricorsi risultano superati dalla genetica inidoneità dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità. Al riguardo, va ricordato che l'art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimità debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Al riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite (Sez. U, n. 89:14 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201001) hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione nella necessità della rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione: «l'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione dell'atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1». La sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, dunque, costituisce espressione della necessaria rappresentanza tecnica e non mera formalità legata alla certezza della "paternità" dell'atto. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli. , al pagamento delle spese del procedimento nonché — ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità — al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00, così equitativamente determinata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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