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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 10931/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29864/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NOVARA via maestra 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 676/2022 depositata il 15/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 15/12/2022, affidato ad un unico motivo di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 676/2022, depositata il 15/6/2002.

L’agenzia delle Entrate ha notificato controricorso.

Il ricorso è affidato a un unico motivo in cui si deduce che l’Agente della [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato l’inefficacia dell’atto di compravendita del 19 febbraio 2014, trascritto in data 26 febbraio 2014, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto alla madre, [OSCURATO:PERSONA], la nuda proprietà di un immobile al prezzo corrispondente al valore catastale.

Il Tribunale di Novara, con sentenza n. 243/2020 del 15 maggio 2020, accoglieva la domanda revocatoria proposta dall’Agente della [OSCURATO:PERSONA].

I sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la sentenza del Tribunale di Novara, censurando i capi della sentenza con cui era stato riconosciuto sussistente l’eventus damni e il consilium fraudis.

La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 676/2022 depositata il 15/6/2002, rigettava l’appello.

Motivi della decisione Con un unico motivo il ricorrente deduce “Omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia” lamentando l’errata valutazione dell’eventus damni, in relazione al valore catastale dell’immobile, corrispondente al prezzo di vendita di € 11.250,00 dell’immobile oggetto della revocatoria promossa dall’agenzia controricorrente a tutela del proprio credito.

Il motivo è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° co. nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

Nell’esposizione del ricorso, oltre a mancare la chiara esposizione dei fatti essenziali alla illustrazione del motivo, in ordine alle censure sollevate nei gradi di merito e alla posizione delle parti, manca ogni riferimento al contenuto dell’impugnata sentenza e viene dedotto un vizio che dal 2012 non è più deducibile in sede di legittimità, il quale comunqueè inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., ricorrendo nella specie l’ipotesi di doppia sentenza conforme.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro

6. 0 00,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito; della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29864/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NOVARA via maestra 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 676/2022 depositata il 15/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 15/12/2022, affidato ad un unico motivo di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 676/2022, depositata il 15/6/2002. L’agenzia delle Entrate ha notificato controricorso. Il ricorso è affidato a un unico motivo in cui si deduce che l’Agente della [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato l’inefficacia dell’atto di compravendita del 19 febbraio 2014, trascritto in data 26 febbraio 2014, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto alla madre, [OSCURATO:PERSONA], la nuda proprietà di un immobile al prezzo corrispondente al valore catastale. Il Tribunale di Novara, con sentenza n. 243/2020 del 15 maggio 2020, accoglieva la domanda revocatoria proposta dall’Agente della [OSCURATO:PERSONA]. I sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la sentenza del Tribunale di Novara, censurando i capi della sentenza con cui era stato riconosciuto sussistente l’eventus damni e il consilium fraudis. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 676/2022 depositata il 15/6/2002, rigettava l’appello. Motivi della decisione Con un unico motivo il ricorrente deduce “Omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia” lamentando l’errata valutazione dell’eventus damni, in relazione al valore catastale dell’immobile, corrispondente al prezzo di vendita di € 11.250,00 dell’immobile oggetto della revocatoria promossa dall’agenzia controricorrente a tutela del proprio credito. Il motivo è inammissibile. Esso risulta formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° co. nn. 3, 4 e 6, c.p.c. Nell’esposizione del ricorso, oltre a mancare la chiara esposizione dei fatti essenziali alla illustrazione del motivo, in ordine alle censure sollevate nei gradi di merito e alla posizione delle parti, manca ogni riferimento al contenuto dell’impugnata sentenza e viene dedotto un vizio che dal 2012 non è più deducibile in sede di legittimità, il quale comunqueè inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., ricorrendo nella specie l’ipotesi di doppia sentenza conforme. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6. 0 00,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito; della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso p
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