CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22332/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura Generale dello Stato, presso i cuiuffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.RICORRENTEcontroSERVIZI [OSCURATO:PERSONA] e MOLISE – [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] /[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controri-corso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c.; elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Viminale, n. 38, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18253/2025Numero sezionale 2049/2026Numero di raccolta generale 22332/2026Data pubblicazione 29/06/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 185/2025 della Corte d'Appello di L'Aquila.Udita la relazione nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. in data 11.3.2017 la ServiziAutomobilistici Abruzzo e Molise – [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di trasportopubblico locale, adiva il Tribunale di L'Aquila.Esponeva che la Regione Abruzzo non aveva provveduto a corrisponderlel'importo di euro 31.336,76 (al netto della quota del 16,3818% a carico dell'a-zienda) dovuto per l'anno 2016 a titolo di rifusione dei maggiori oneri derivantidai rinnovi, siglati in data 20.12.2003, 14.12.2004 e 14.12.2006, dei C.C.N.L.del settore “autoferrotranvieri” nonché dall'accordo siglato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Chiedeva ingiungersi alla Regione il pagamento dell'importo anzidetto.2. Con decreto n. 168/2017 veniva pronunciata l'ingiunzione.3. Con atto notificato il 24.4.2017 la Regione Abruzzo proponeva opposizione.Instava per la revoca dell'ingiunzione.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]Instava per il rigetto dell'opposizione.4. Espletata la c.t.u., con sentenza n. 761/2022 il Tribunale di L'Aquila acco-glieva l'opposizione, revocava l'ingiunzione opposta, rigettava ogni ulteriore do-manda della SATAM e condannava l'opposta alle spese di lite e di c.t.u.Numero registro generale 18253/2025Numero sezionale 2049/2026Numero di raccolta generale 22332/2026Data pubblicazione 29/06/20265. Proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]Resisteva la Regione Abruzzo.6. Con sentenza n. 185/2025 la Corte d'appello di L'Aquila accoglieva il gra-vame e, in riforma della gravata sentenza, rigettava l'opposizione e condannavala Regione Abruzzo al pagamento in favore della SATAM dell'importo di euro32.488,00 – a titolo di copertura per l'anno 2016 dei maggiori oneri derivantidai rinnovi dei C.C.N.L. di settore – con gli interessi ex art. 1284, 4° co., cod.civ. ed il maggior danno ex art. 1224, 2° co., cod. civ.Premetteva la Corte di L'Aquila che con i commi 295 e ss. dell'art. 1 dellalegge (finanziaria) n. 244/2007 era stata prefigurata, a decorrere dal 2011, lasostituzione e integrazione delle risorse previste per i rinnovi dei contratti dilavoro dal d.l. n. 355/2003 (convertito con modificazione dalla legge n. 47/2004), dal d.l. n. 16/2005 (convertito con modificazione dalla legge n. 58/2005)e dalla legge n. 296/2006, attraverso la compartecipazione delle Regioni al get-tito dei tributi erariali, in particolare al gettito derivante dalle accise sul gasolioper autotrazione (cfr. sentenza d'appello, pag. 10).Premetteva altresì che, di seguito, l'art. 16 bis del d.l. n. 95/2012 - convertitocon modificazioni dalla legge n. 135/2012 - aveva abrogato i commi 295 e ss.dell'art. 1 cit., in tal modo travolgendo il meccanismo previsto dalla legge n.244/2007, e aveva istituito a decorrere dal 2013 un Fondo nazionale per il con-corso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche fer-roviario, nelle Regioni a statuto ordinario, Fondo alimentato dalla comparteci-pazione delle Regioni al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotra-zione e sulla benzina (cfr. sentenza d'appello, pag. 10).Numero registro generale 18253/2025Numero sezionale 2049/2026Numero di raccolta generale 22332/2026Data pubblicazione 29/06/2026Indi evidenziava che l'art. 16 bis e più in generale la normativa di cui al d.l.n. 95/2012 “non [avevano] disposto nulla in ordine ai d.l. 47/2004, 16/2005 e296/2006 relativi alle somme stanziate da destinare per la contribuzione aglioneri derivanti dai rinnovi dei CCNL negli anni 2004-2007”, sicché “da tale man-cata indicazione non [poteva] di certo indursi e dedursi (…) l'abrogazione tacitadi tali discipline che invece e al contrario [dovevano] ritenersi ancora in vigoree operanti anche per le Regioni a Statuto ordinario” (così sentenza d'appello,pag. 11).Evidenziava dunque che nella specie non poteva scorgersi, alla streguadell'art. 15 delle preleggi, un'ipotesi di abrogazione tacita per incompatibilità trale nuove disposizioni e le precedenti, siccome le disposizioni di cui al d.l. n.355/2003 (convertito con modificazione dalla legge n. 47/2004), di cui al d.l. n.16/2005 (convertito con modificazione dalla legge n. 58/2005) e di cui alla leggen. 296/2006, “richiamando accordi sindacali, perseguono una finalità contribu-tiva particolare e speciale, e dunque risultano pienamente compatibili con quelledi carattere generale di cui alla (…) Legge 135/2012” (così sentenza d'appello,pag. 11).Evidenziava inoltre che “la vigenza attuale e operativa dei contributi per irinnovi contrattuali del settore TPL emerge[va] in modo chiaro dalla normativaregionale (…) [ovvero dalla legge regionale] n. 62/1983, come integrata dallaL.R. n. 38/2017” (così sentenza d'appello, pag. 12).Evidenziava ancora che l'operata ricostruzione doveva reputarsi corroboratadai rilievi di cui all'ordinanza n. 9203/2023 di questa Corte di legittimità (cfr.sentenza d'appello, pag. 12).Numero registro generale 18253/2025Numero sezionale 2049/2026Numero di raccolta generale 22332/2026Data pubblicazione 29/06/2026Evidenziava in conclusione che spettavano senz'altro all'appellante “le sommerelative ai contributi previsti per legge per i maggiori oneri derivanti dai rinnoviCCNL di cui alle normative 2004 – 2007 (d.l. 47/2004, 16/2005 e 296/2006)per l'annualità 2016” (così sentenza d'appello, pag. 13).7. Avverso tale sentenza la Regione Abruzzo ha proposto ricorso; ne ha chie-sto la cassazione sulla scorta di un unico articolato motivo con ogni conseguentestatuizione.[OSCURATO:PERSONA] e Molise – [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato con-troricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favoredelle spese.8. La controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE9. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 bis, 2°co., legge n. 135/2012 (di conversione d.l. n. 95/2012), nella parte in cui è statoabrogato il sistema di finanziamento di cui all'art. 1, commi 295 - 297, legge n.244/2007.Deduce che ha errato la Corte di L'Aquila, allorché ha opinato per la persi-stente vigenza del d.l. n. 355/2003 (convertito con modificazione dalla legge n.47/2004), del d.l. n. 16/2005 (convertito con modificazione dalla legge n.58/2005) e della legge n. 296/2006.Deduce che in virtù, dapprima, dell'art. 1, comma 297, della legge n. 244/2007 ed in virtù, poi, dell'art. 16 bis, 2° co., della legge n. 135/2012, sonoNumero registro generale 18253/2025Numero sezionale 2049/2026Numero di raccolta generale 22332/2026Data pubblicazione 29/06/2026“venuti meno i contributi statali destinati specificamente ai rinnovi contrattualiper il personale (CCNL) in servizio presso le aziende del trasporto pubblico localee le Regioni [a statuto ordinario] (…) ricevono (…) risorse per la compartecipa-zione, senza alcuna distinzione di sorta e senza alcun specifico vincolo di desti-nazione” (così ricorso, pag. 9).Deduce quindi che con l'art. 16 bis del d.l. n. 95/2012 – convertito dalla leggen. 135/2012 – sono state unificate nel Fondo nazionale tutte le forme di finan-ziamento statale destinate al trasporto pubblico locale, sicché le “risorse erogatenon possono essere più dettagliate per specifici sotto-costi” (così ricorso, pag.10).Deduce pertanto che è ingiustificata la pretesa della ricorrente volta alla se-parata corresponsione del contributo statale destinato ai rinnovi contrattuali dacommisurare al numero di dipendenti in servizio presso le aziende di trasportopubblico locale (cfr. ricorso, pag. 10).10. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.11. Vanno appieno recepiti e condivisi, viepiù alla luce del rilievo - “la Regionesi limita a trasferire un monte risorse omnicomprensivo, vincolato al solo scopodi sostenere i costi del servizio urbano” - di cui alla motivazione dell'ordinanzan. 21054 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, gli esiti della evoluzione normativa,quali prefigurati dalla ricorrente.Segnatamente viene in evidenza, dapprima, l'art. 1, commi 295 e ss., dellalegge n. 244/2007 (il comma 297 in particolare così disponeva: “la comparteci-pazione di cui al comma 296 sostituisce e, a decorrere dall'anno 2011, integrale seguenti risorse: (…) d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro re-Numero registro generale 18253/2025Numero sezionale 2049/2026Numero di raccolta generale 22332/2026Data pubblicazione 29/06/2026lativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2004, n. 47, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, eall'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un im-porto annuo pari a 480,2 milioni di euro”).Segnatamente viene in evidenza, poi, l'art. 16 bis, 1° e 2° co., del d.l. n.95/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012. Il 1° co. cosìrecita: “a decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorsofinanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario,nelle regioni a statuto ordinario. [OSCURATO:PERSONA] è alimentato da una compartecipazioneal gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.(…)”). Il 2° co. così recita: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del decretodel Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati: (…);b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, esuccessive modificazioni; (…)”).Ebbene, le surriferite disposizioni legislative depongono per l'abrogazione ta-cita, per incompatibilità con le disposizioni sopravvenute, delle disposizioni dicui al d.l. n. 355/2003 (convertito con modificazioni dalla legge n. 47/2004), dicui al d.l. n. 16/2005 (convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2005) e dicui alla legge n. 296/2006.12. Del resto, nella motivazione della sentenza n. 5804 del 23.8.2019 delConsiglio di Stato si legge testualmente:Numero registro generale 18253/2025Numero sezionale 2049/2026Numero di raccolta generale 22332/2026Data pubblicazione 29/06/2026«in diversa direzione non può militare la mancata abrogazione formale delledisposizioni che, a suo tempo, avevano introdotto l'obbligo di contribuzione percui è causa (D.L. n. 355/2003; D.L. n. 16/2005; L. 296/2006) ovvero della pre-visione contenuta nell'art. 1, comma 633, della L. n. 208/2015 (che quantificaper il 2016 e a decorrere dal 2017 le risorse destinate dallo Stato al cofinanzia-mento del rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del TPL)».«Osta a tale intendimento il rilievo che con il D.L. n. 95/2012, per le Regioniordinarie, il legislatore ha (…), unificato tutte le forme di finanziamento stataledestinate al trasporto pubblico locale nel fondo nazionale di cui al citato art.16 bis, di tal che le risorse erogande non sono (e non possono essere più) det-tagliate per specifici sottocosti; deve quindi ritenersi che le modalità di assegna-zione delle medesime ai rinnovi contrattuali rientrino nella discrezionalitàdell'amministrazione regionale».«Argomenti di segno contrario non possono trarsi dal comma 8 dell'art. 16bis del D.L. n. 95/2012 cit., in base al quale “le risorse di cui al comma 1 nonpossono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del tra-sporto pubblico locale, anche ferroviario”: dalla disposizione si ricava, invero,che la destinazione vincolata delle risorse contenute nel fondo nazionale è rico-nosciuta solo in relazione alla materia del trasporto pubblico locale complessi-vamente considerato, non già specificamente ai rinnovi contrattuali, che, delresto, non vengono in alcun modo menzionati».13. Va soggiunto che questa Corte con l'ordinanza n. 21049 del 24.7.205 hapuntualizzato che «il precedente di Cass. 9203/23, relativa alle annualità ante-cedenti, non tocca l'odierna questione poiché riguardava contributi per annualitàNumero registro generale 18253/2025Numero sezionale 2049/2026Numero di raccolta generale 22332/2026Data pubblicazione 29/06/20262008-2010, anteriori all'introduzione del nuovo fondo nazionale nel 2013. Diconseguenza, tale ordinanza non rileva al fine di dimostrare l'esistenza di unobbligo contributivo per l'anno 2016».Nella specie, del pari, la pretesa azionata dalla SATAM concerne l'anno 2016.14. In conclusione va disatteso il rilievo della controricorrente secondo cui “ledisposizioni a carattere straordinario contenute nelle leggi n. 47/2004, n. 58/2005 e n. 296/2006, siccome recettive di specifici accordi sindacali, hanno unafinalità contributiva tutta particolare (…) e risultano pertanto pienamente com-patibili con quelle di carattere generale contenute nella legge n. 135/2012” (cosìcontroricorso, pag. 14).15. I surriferiti rilievi assorbono sia la doglianza di cui al paragrafo 1.4. delricorso (“occorre, peraltro, evidenziare come nel caso di specie non siano dovutiulteriori contributi a controparte (…)”: così ricorso, pagg. 12 e ss. Al riguardo vasoggiunto che la Corte di L'Aquila ha specificato ulteriormente che la Regioneera “tenuta a contribuire ai maggiori costi sostenuti dalle aziende concessionariedel TPL secondo il sistema normativo delineato dai d.l. già citati, dalla leggequadro originaria n. 151/1981 e, per la Regione Abruzzo, dalla L.R. n. 62/1983”:così sentenza d'appello, pagg. 11 - 12) sia la doglianza di cui al paragrafo 1.5.del ricorso (“la sentenza impugnata è errata laddove condanna l'appellata alpagamento della somma ingiunta e degli interessi moratori ex art. 1284 comma4 c.c. dalla domanda al saldo”: così ricorso, pag. 15).16. In accoglimento, nei termini suindicati, del ricorso, la sentenza n.185/2025 della Corte d'Appello di L'Aquila va quindi cassata, con rinvio allastessa Corte, in diversa composizione.Numero registro generale 18253/2025Numero sezionale 2049/2026Numero di raccolta generale 22332/2026Data pubblicazione 29/06/2026In dipendenza del buon esito del motivo di ricorso, formulato ed accolto nelsegno della previsione del n. 3 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., si attende,giusta il disposto dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., all'enunciazione del prin-cipio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – nel modo chesegue:“il meccanismo di contribuzione dei C.C.L.N. degli autoferrotranvieri di cui ald.l. n. 355/2003 (convertito con modificazioni dalla legge n. 47/2004), al d.l. n.16/2005 (convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2005) e alla legge n.296/2006 è stato per le Regioni a statuto ordinario superato, dapprima, dall'art.1, commi 295 e ss., della legge n. 244/2007 e, poi, dall'art. 16 bis, 1° e 2° co.,del d.l. n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012); si èistituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri deltrasporto pubblico locale; sicché le Regioni a Statuto ordinario ricevono risorsesenza distinzione di sorta e senza alcun specifico vincolo di destinazione, se nonquello di devolvere le somme al servizio del trasporto pubblico locale”.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.17. Non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater,d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione anorma del 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. P.Q.MLa Corte così provvede:Numero registro generale 18253/2025Numero sezionale 2049/2026Numero di raccolta generale 22332/2026Data pubblicazione 29/06/2026accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 185/2025 della Corte d'Appello diL'Aquila e rinvia alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la rego-lamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 6 maggio 2026.Il presidenteGuido Mercolino