CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 giugno 2025
Cassazione n. 30118/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17 dicembre 2024 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, accogliendo la richiesta concordata tra le parti in ordine al trattamento sanzionatorio ha ridotto la pena inflitta per il reato di cui al capo A) ad anni due e mesi tre di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado e, in particolare, la condanna per il reato di cui al capo B), come riqualificato dalla sentenza di primo grado (art. 337 cod. pen.). Deduce due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 1.1.Violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto la Corte, pur avendo comminato la pena concordata tra le parti, non ha considerato il reato di cui al capo B), decidendo in modo difforme dall'accordo con conseguente inefficacia della decisione ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3-ter, cod. proc. pen. 1.2. Violazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della continuazione, negata dal Tribunale in considerazione dell'erroneo presupposto della inesistenza di un programma criminoso unitario stante l'imprevedibilità della condotta di cui al capo B). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. Dall'esame degli atti cui la Corte può accedere in ragione della questione dedotta risulta la seguente sequenza processuale: all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore del ricorrente, privo di procura speciale, formulava una proposta di concordato sia in relazione al reato di cui al capo A) che a quello di cui al capo B) e, nulla opponendo il Procuratore Generale che prestava anticipatamente il consenso, otteneva un rinvio dell'udienza al fine di munirsi della necessaria procura; alla successiva udienza del 17/12/24 il difensore, munito di detta procura, riformulava la richiesta di concordato facendo riferimento ad una istanza depositata, effettivamente rinvenuta agli atti e datata 4/12/2024, anch'essa relativa ad entrambi i reati, e il Procuratore Generale prestava il consenso. Ebbene, in disparte la questione, neanche esaminata dalla Corte territoriale, sull'oggetto del concordato tra le parti, se quello indicato a verbale all'udienza del 10/12/24 o quello riportato nell'istanza presentata dal ricorrente, in ogni caso entrambe le proposte di concordato riguardavano tutti i reati contestati all'imputato. Emerge, dunque, con evidenza che la sentenza impugnata ha disposto in merito al trattamento sanzionatorio in termini difformi dal negozio processuale, cosicché, ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3-ter, cod. proc. pen., detto accordo deve considerarsi privo di effetto. 2. Alla luce di quanto sopra esposto, va, dunque, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così deciso il 13 giugno 2025 Il Consigliere estens