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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36589/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 18 / 12/2023 C .

C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 26875 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26875del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79H19 M089I) titolare dell’impresa individuale Telecomunicazioni e Servizi-Te- lecons di [OSCURATO:PERSONA].

Michele rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76E58 L781U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70D04 Z110H), ti- tolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] G.F. di Ferra- relli Giovanni -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 775/2021, pubblicatain data 23 marzo 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- rarelli, chiedendone la condannaal pagamento dell’importo di € 263,60, quale compenso per attività di consulenza prestata in suo favore nel novembre 2008.

Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 20 [OSCURATO:PERSONA], nel contestare la domanda proposta nei suoi con- fronti, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al risarcimento dei danni derivanti dalla indebita appropriazione di somme di danaro consegnategli al fine di adempiere ad ob- blighi fiscali.

Il Tribunale di Verona (davanti al quale è stato riassunto il giu- dizio, dopo la dichiarazione di incompetenza per valore del Giu- dice di Pace di Verona) ha accolto la sola domanda del [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato il Melati a pagargli l’importo di € 15.027,00.

La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Melati, sulla base di ventimotivi.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’ intimat o .

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2733 Codice Civile.

Motivo che si for- mula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 3 c.p.c.».

Il ricorrente deduce che non avrebbe mai confessato o, comun- que, ammesso di aver ricevuto la somma di danaro di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato l’indebita appropriazione e, anzi, di averlo espressamente contestato.Sarebbe pertanto erronea la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non con- testato «il versamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] al Melati della somma di € 7.819,10».

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 1.1È certamente da escludersi la dedotta violazione dell’art.2733 c.c., in quanto nella sentenza impugnata non vi è alcun Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 20 accenno ad una confessione del Melati sul punto di fatto in di- scussione.

Per tale profilo, le censureavanzate con il motivo di ricorso in esame sono, quindi, infondate. 1.2In relazione all’applicazione del principio di non contesta- zione, inoltre, esse difettano di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non è richiamato in modo puntuale e adeguato il preciso contenuto degli atti difensivi su cui le stesse sono fondate,in particolare con riguardo alla parte relativa alle allegazioni in fatto del [OSCURATO:PERSONA] sui modi e i tempi dei versamenti di danaro effettuati in favore del Melati ed alle eventuali specifiche contestazioni di quest’ultimo in ordine alle predette allegazioni.

Non è quindi possibile per la Corte valutarne la fondatezza sulla base del solo contenuto del ricorso, che, per tale profilo , è inammissibile. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia della Corte d’Appello di Venezia su un motivo di appello costituito dall’erronea formulazione del quesito sottoposto dal Tribunale di Verona nel Giudizio di [OSCURATO:PERSONA] al C.T.U. [OSCURATO:PERSONA].Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.».

Secondo il ricorrente, nella sentenza impugnata sarebbe stata omessa la pronuncia in ordine al suo motivo di appello avente ad oggetto la nullità della consulenza tecnica di ufficio e, di con- seguenza, quella della stessa sentenza di primo grado, per pre- tese «criticità riguardanti la formulazione del quesito posto all’attenzione del [OSCURATO:PERSONA]Ufficio».

Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. 2.1In primo luogo, si osserva che la formulazione dei quesiti da porre al consulente tecnico di ufficio ed il loro contenuto rientra nella piena discrezionalità del giudicedel merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez.

L, Sentenza n.

Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 20 4185 del 02/03/2015, Rv. 634577 –01; «il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere di- screzionale del giudice del merito, insindacabile in sede di le- gittimità, se adeguatamente sostenuto dalla necessità di risol- vere questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche»).

Nella specie, del resto, non vi è dubbio che fosse necessario risolvere questioni implicanti cognizioni tecniche di carattere commerciale e fiscale, in ragione delle difese dello stesso Me- lati, il quale aveva sostenuto che alcuni dei rapporti economici intercorsi con il [OSCURATO:PERSONA] erano stati regolati mediante una pe- culiare operazione contabile di compensazione tra crediti e de- biti fiscali delle parti.

Di conseguenza, non risulta corretto lo stesso presupposto della censura formulatacon il motivo di ricorso in esame, sotto tale profilo, il che ne determina l’inammissibilità. 2.2In ogni caso, la corte d’appello ha espressamente respinto i motivi di gravame con i quali era stata dedotta la nullità della consulenza tecnica svolta in primo grado (cfr. a pag. 14 della sentenza stessa) e, dal complesso della motivazione, è altresì agevolmente riscontrabile che, quanto meno in via implicita (ma inequivoca), i giudici di secondo grado hanno – del tutto correttamente – confermato la valutazione della necessità dell’apporto tecnico richiesto all’ausiliare, con riguardoalle que- stioni ritenute rilevanti ai fini della decisione.

È, pertanto, infondatala censura di omissione di pronuncia.

3. Con il terzo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 112 c.p.c.per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazionedell’art. 115 c.p.c. per mancata con- testazione di parte [OSCURATO:PERSONA] delle prestazioni che ave- vano portato all’emissione della fattura 10 bis/2008 del 16/02/2008.Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.».

Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 20 Il ricorrente sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai conte- stato l’esecuzione delle attività di consulenza per le quali egli aveva emesso nel 2008 una fattura (con il numero 10 bis) per oltre € 47.000,00.

Sarebbe pertanto erronea la sentenza impu- gnata, nella parte in cui ha ritenuto non sufficientemente pro- vata l’esecuzione delle relative prestazioni.

Il motivo è inammissibile. 3.1La corte d’appello ha ritenuto che, dal complesso delle al- legazioni difensive del [OSCURATO:PERSONA], ivi incluso il riferimento alla querela da lui presentata in sede penale contro il Melati per denunciare l’appropriazione indebita delle somme allo stesso versate, emergesse la sostanziale contestazione dello svolgi- mento delle attività di consulenzadi cui alla fattura in contesta- zione; si tratta di una interpretazione del contenuto degli atti difensivi delle parti che risulta sostenuta da adeguata motiva- zione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e che, pertanto, non è sindacabile nella presente sede. 3.2Le censure avanzate con il motivo di ricorso in esame di- fettano,d’altra parte, di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non è richiamato in modo pun- tuale e adeguato il preciso contenuto degli atti difensivi su cui le stesse sono fondate, il che non consente alla Corte di valu- tarle nel merito, sulla base del solo contenuto del ricorso. 4.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione degli artt. 62 e 194 c.p.c.rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio datata 12 settembre 2018 a firma [OSCURATO:PERSONA] e svolta nel Giudizio di [OSCURATO:PERSONA].Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.».

Secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe «ritenuto erro- neamente corretto l’operato del [OSCURATO:PERSONA]Ufficio (il commercialista [OSCURATO:PERSONA] di Verona) nominato nel corso del Giudizio di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva ampliato di propria Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 20 iniziativa – e si ritiene, quindi , – illegittimamente – l’oggetto della [OSCURATO:PERSONA]Ufficio rispetto al quesito formulato dal Tribunale», estendendo, a suo dire arbitrariamente, «l’og- getto delle proprie valutazioni anche all’accertamento delle pre- stazioni eseguite dal Melati in favore del [OSCURATO:PERSONA] e che ave- vano portato all’emissione della fattura 10 bis/2008 del 16/02/2008».

Il motivo èinammissibile, ancor prima che infondato . 4.1Secondo la corte d’appello, era stato demandato all’ausilia- rio di verificare la correttezza dell’operazione fiscale che lo stesso Melati aveva dedotto essere stata concordata con il Fer- rarelli per regolare almeno in parte i propri rapporti, in relazione alla fattura in contestazione,e tale verifica comportava neces- sariamente la valutazione della corretta emissione della stessa, anche con riguardo allo svolgimento delle attività fatturate.

Si tratta di una valutazione del tutto condivisibile, il che già di per sé sarebbe sufficiente ad escludere il dedotto vizio di nullità della consulenza tecnica di ufficio, sotto l’aspetto dedotto dal ricorrente. 4.2In ogni caso, è assorbente la considerazione che lo svolgi- mento delle attività per le quali era stata emessa la fattura era certamente oggetto di contestazione (come del resto già chia- rito con riguardo al precedente motivo di ricorso), che l’onere di provarne l’effettiva esecuzione spettava certamente al Melati e che tale onere non è stato ritenuto assolto, in quanto la rela- tiva prova non è stata considerata sufficientemente raggiunta.

L’insufficienza della prova prescinde, anche sul piano logico, da- gli accertamenti svolti in proposito dal consulente tecnico, il quale avrebbe al più potuto fornire dei riscontri positivi sullo svolgimento delle attività contestate, in favore dello stesso Me- lati, non escluderlo.

Il fatto che il consulente non abbia rivenuto elementi attestanti l’esecuzione delle prestazioni fatturate, in altri termini, non ha Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 20 potuto in alcun modo aggravare l’onere probatorio comunque a carico del ricorrente: l’estensione dell’attività del consulente all’accertamento di eventuali elementi che potessero attestare che le prestazioni oggetto della fattura emessa dal ricorrente erano state effettivamente svolte, nonché l’esito negativo delle relative indagini, non può avere arrecato a quest’ultimo alcun effettivo pregiudizio e non può avere determinato alcuna nullità sul piano processuale, essendo comunque a suo carico l’onere della relativa prova, restando così del tutto irrilevante ai fini dell’esito della controversia la questione posta con il motivo di ricorso in esame.

5. Con il quinto motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 115 c.p.c.per manifesta illogicità e contraddittorietà delle motiva- zioni poste alla base del motivo di appello.Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.».

Anche questo motivo – avente ad oggetto la regolarità della produzione di nuovi documenti, da parte del ricorrente, in sede di svolgimento della consulenza tecnica di ufficio – è in parte inammissibile ed in parte infondato. 5.1La decisione impugnata, nella parte in cui ha confermato l’esclusione della possibilità di prendere in considerazione i nuovi documenti prodotti dal Melati solo nel corso delle opera- zioni di consulenza, risulta conforme all’indirizzo di questa Corte secondo il quale «in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini com- messegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclu- sioni istruttorie vigenti a loro carico –tutti i documenti neces- sari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fonda- mento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 20 documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022, Rv. 663786 –03; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25604 del 31/08/2022 , Rv. 665450 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 09/11/2022 , Rv. 666142 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 21903 del 21/07/2023 , Rv. 668558 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 26144 del 07/09/2023, Rv. 669081 –01).

Nella specie, anche per quanto osservato in precedenza, i do- cumenti prodotti tardivamente dal Melati erano diretti a provare fatti principali che eraonere dello stesso Melati provare e, per- tanto, non ne era possibile la legittima acquisizione da parte del consulente. 5.2 Va poi esclusa la contraddittorietà logica della decisione denunciata dal ricorrente: l’accertamento demandato al consu- lente in relazione alla corretta emissione della fattura allegata dal Melati, essendo già stato contestato lo svolgimento delle relative attività ed essendo già maturate per le parti tutte le preclusioni assertorie ed asseverative, non implicava certo la necessità logica di acquisire ulteriori e nuovi documenti non prodotti tempestivamente e, tanto meno, poteva implicare la legittimità di una produzione tardiva sul piano processuale. 5.3In ogni caso, il motivo di ricorso in esame presenta altresì un profilo di inammissibilità, per difetto di specificità, in viola- zione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: il ricorrente non ri- chiama, infatti, in modo adeguato e puntuale, il contenuto dei documenti di cui lamenta l’omessa valutazione e, soprattutto, non illustra puntualmente le ragioni del preteso carattere deci- sivo degli stessi. 6.Con il sesto motivo si denunzia « Violazione degli artt. 112 e 194 c.p.c.rispetto al diritto di difesa (Art. 24 Cost.) e del prin- cipio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.); violazione dell’ art.115 c.p.c. rispetto alla mancata contestazione del motivo di Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 20 appello da parte di [OSCURATO:PERSONA].Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.».

Secondo il ricorrente, sarebbe stato erroneamente rigettato il motivo del suoappello, relativo alla nullità delle operazioni di consulenza, per la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Il motivo è inammissibile. 6.1Nella sentenza impugnata si afferma espressamente che, diversamente da quanto sostenuto dal Melati, non era stato af- fatto impedito alle parti di partecipare alle operazioni peritali e di presentare osservazioni.

Di fronte a tale chiara statuizione, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame non possono ritenersi sufficiente- mente specifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: non viene infatti adeguatamente richiamato, a loro so- stegno, il contenuto degli atti e dei documenti di causa, ivi in- clusi quelli relativi allo svolgimento delle operazioni di consu- lenza, dai quali sia possibile evincere se effettivamente, ed in quali termini, possa ritenersi che, contrariamente a quanto espressamente accertato dalla corte d’appello, al Melati era stato impedito di intervenire alle operazioni di consulenza e di presentare osservazioni, nonché quale effettivo pregiudizio al diritto di difesa egli aveva eventualmente, e di conseguenza, subito. 6.2 È poi appena il caso di osservare che il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. riguarda le allegazioni di fatto svolte negli atti introduttivi del giudizio e, pertanto, non può ritenersi in alcun modo applicabile con riguardo ad un mo- tivo di appello, come pare assumere il ricorrente.

Tale considerazion e è direttamente riferibil e alla censura for- mulata nei termini di «violazionedell’art. 115 c.p.c. rispetto alla mancata contestazione del motivo di appello da parte di Gio- vanni [OSCURATO:PERSONA]».

Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 20 Essadeve, peraltro, ritenersi valida sia in relazione al presente motivo di ricorso che in relazione ai motivi del ricorso che se- guono e nei quali la predetta censura risulta formulata nei me- desimi termini, motivi ai quali deve ritenersi, pertanto, estes a e ribadita. 7.Con il settimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 198 c.p.c. rispetto al diritto di difesa ( Art. 24 Cost. ); violazione dell’art. 112 c.p.c.per manifesta contraddittorietà ed illogicità delle motivazioni della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia.Motivo che si formula ai sensi dell ’ art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.».

Il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la nullità della consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado , per violazione dell’art. 198 c.p.c., per non avere il consulente acquisito la documentazione che assume trasmessa unitamente alle osservazioni alla bozza della relazioneperitale.

Anche le censure formulate con il motivo di ricorso in esame non possono ritenersi sufficientemente specifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per ragioni analoghe a quelle esposte in relazione al motivo precedente: non viene in- fatti adeguatamente richiamato, a loro sostegno, l’effettivo contenuto dei documenti che si assumono illegittimamente non acquisiti dal consulente, documenti che, peraltro, la stessa corte d’appello dà atto non essere stati neanche allegati dal Melati alla propria produzione, di modo che gli stessi non avreb- bero potuto in nessun caso essere valutati ai fini della decisione.

Non è, pertanto, neanche possibile pervenire all’esame del me- rito del presente motivo di ricorso. 8.Con l’ottavo motivo si denunzia « Violazione degli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972rispetto ai documenti 12 e 13 di parte Mi- chele Melati prodotti nel Giudizio di [OSCURATO:PERSONA].Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n°3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 20 dell’art. 115 c.p.c.

Motivo che si fo rm ula ai sensi dell ’ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c.».

Con il nono motivo si denunzia « Violazione dell’ art 112 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione dell’art. 115 c.p.c.rispetto alla mancata contestazione del mo- tivo di appello da parte di [OSCURATO:PERSONA].Motivo che si for- mula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c.».

L’ottavo ed il nono motivo del ricorso sono connessi, logica- mente e giuridicamente, onde essi possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili.

Il ricorrente criticala decisione impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rilevato alcune irregolarità formali relative all’emissione della fattura oggetto delle contestazioni insorte tra le parti. 8.1Le censure si risolvono, in sostanza, nella contestazione di accertamenti di fatto svolti dai giudici del merito e sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente con- traddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 8.2In ogni caso, le valutazioni relative alla regolarità formale della fattura contestata e della sua emissione non possono ri- tenersi decisive ai fini dell’esito del giudizio, avendo comunque la corte territoriale ritenuto non raggiunta la prova dello svol- gimento delle prestazioni fatturate, il che è di per sé assor- bente, sotto i profili di fatto e di diritto rilevanti per la decisione della presente controversia.

9. Con il decimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 112 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione .

Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c.».

Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 20 Ilricorrente contesta l’affermazione della corte d’appello sulla impraticabilità, dal punto di vista normativoe fiscale, dell’ope- razione di compensazionedell’IVA che era stata da lui allegata a fondamento della propria linea difensiva, per giustificare i ver- samenti di danaro ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni esposte in relazione ai due precedenti motivi.

In particolare, è sufficiente osservare che, una volta escluso che fossero state mai rese le prestazioni oggetto della fattura in contestazione, anche ogni altra questione sul punto deve ri- tenersi irrilevante ai fini della decisione della presente contro- versia, ivi inclusa la regolare praticabilità, dal punto di vista normativoe fiscale, dell’ operazione di compensazione dell’IVA allegata dal Melati a fondamento della propria linea difensiva, per giustificare i versamenti di danaro ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA]. 10.Con l’undicesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art.112 c.p.c.per omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello di Venezia su un motivo di appello; violazione dell’ art. 115 c.p.c.rispetto alla mancata contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del motivo di appello.Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c.».

Ilricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe omesso la pronuncia sul suo motivo di appello con il quale era stato de- nunciato il preteso vizio della sentenza di primo grado derivante dalla mancanza di una espressa motivazione a sostegno dell’adesione alle conclusioni espostedal consulente tecnico di ufficio nella sua relazione, che pure erano state contestate.

Il motivo è in parte inammissibilee in parte infondato. 10.1In primo luogo, la censura difetta di specificità, ancora in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene richiamato il contenuto delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio che sarebbero state contestate ed acritica- mente recepite dai giudici del merito.

Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 20 Per tale profilo, essa è, quindi, inammissibile. 10.2V a , comunque, altresì osservato che il mancato esame, da parte del giudice del merito, di una questione puramente processuale(quale deve qualificarsi l’eventuale difetto di moti- vazione della pronuncia di primo grado su un punto della con- troversia) nonpuò dar luogo ad omissione di pronuncia, confi- gurandosi quest’ultimanella sola ipotesi di mancato esame di domande oeccezioni di merito (ex multis: Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 22952 del 10/11/2015, Rv. 637622 –01; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383 –01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018, Rv. 648218 - 02 ) , nella specie non sussistente. 10.3In ogni caso, la corte d’appello ha ampiamente motivato, nella sentenza impugnata, le ragioni dell’adesione alle conclu- sioni esposte nella relazione del consulente tecnico di ufficio, per quanto le stesse avessero rilievo ai fini dell’esito della con- troversia, il che, da una parte, esclude in radice ogni possibile rilievo del vizio della decisione di primo grado oggetto del mo- tivo di appello e, dall’altra parte, impedisce di ritenere fondata la stessa censura di omissione di pronuncia. 11.Con il dodicesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art.112 c.p.c.per omessa pronuncia su un motivo di appello; vio- lazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronun- ciato; violazione dell’ art. 115 cpc rispetto alla mancata conte- stazione di [OSCURATO:PERSONA] del motivo di appello.Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c.».

Secondo il ricorrente, la corte di appello avrebbe omesso di pro- nunciarsi sul motivo del suo gravame relativo all’ammissione delle prove articolate in primo grado.

Il motivo è in parte infondatoe in parte inammissibile. 11.1Va, in primo luogo, nuovamente ribadito che il mancato esame, da parte del giudicedel merito, di una questione pura- mente processuale (quale deve qualificarsi l’eventuale difetto Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 20 di pronuncia o di motivazione della sentenza di primo grado sulle istanze istruttorie, anche se con conseguente rigetto della domanda per insufficienza della prova dei fatti dedotti in quelle istanze) nonpuò dar luogo ad omissione di pronuncia, configu- randosi quest’ultimanella sola ipotesi di mancato esame di do- mande oeccezioni di merito (ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015, Rv. 637622 – 01 ; Sez. 6 - 2, Sen- tenza n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383 – 01 ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018, Rv. 648218 - 02 ) , nella specie non sussistente. 11.2 Inoltre, la censura difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene richia- mato in modo adeguato il contenuto delle istanze istruttorie di cui si discute, il che impedisce di valutarne la rilevanza ai fini dell’esito del giudizio. 11.3In ogni caso è assorbente, sul punto, il rilievo che lo stesso ricorrente dà atto del fatto che la corte d’appello ha preso essa stessa in esame le istanze istruttorie sulle quali il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato e le ha ritenute tutte inammissibili, il che esclude la stessa sussistenza dei vizi di vio- lazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dedotti con il motivo di ri- corso in esame. 12.Con il tredicesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art.112 c.p.c.per insufficiente motivazione in ordine al rigetto di un motivo di appello e per omessa pronuncia su un motivo di appello.Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c.».

Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. 12.1 I l vizio di insufficiente motivazione non è più compreso tra i possibili motivi di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., nella formulazione nella specie applicabile, ratione temporis.

Per tale profilo, il motivo è inammissibile.

Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 20 12.2Il dedotto vizio di omessa pronuncia su un motivo di ap- pello, d’altra parte, certamente va escluso: la corte d’appello ha preso in esame tutti i motivi di appello relativi a domande o eccezioni del Melati, rigettandoli sulla base di adeguata motiva- zione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

Per tale profilo, quindi, il motivo è infondato.

13. Con il quattordicesimo motivo si denunzia « Violazione dell’art. 112 c.p.c.per insufficiente motivazione riguardante un motivo di appello.

Motivo che si fo rmula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c.». 13.1Anche questo motivo è inammissibile, in quanto il vizio di insufficiente motivazione non è più compreso tra i possibili mo- tivi di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., nella formula- zione nella specie applicabile, ratione temporis. 13.2In ogni caso, è opportuno osservare che, sui punti conte- staticon il motivo di ricorso in esame, la motivazione resa dalla corte d’appello risulta, ancora una volta,adeguata, non appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. 14.Con il quindicesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art.112 c.p.c.per omessa pronuncia su un motivo di appello.

Mo- tivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c.».

Il ricorrente sostieneche la corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo del suo gravame relativo ad un difetto di motivazione della sentenza di primo grado (relativo alla con- siderazione delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio pe- nale).

Il motivo è inammissibile. 14.1Va, in primo luogo, ulteriormente ribadito che il mancato esame, da parte del giudicedel merito, di una questione pura- mente processuale (quale deve qualificarsi l’eventuale difetto di pronuncia o di motivazione della sentenza di primo grado su Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 16 di 20 un punto controverso) nonpuò dar luogo ad omissione di pro- nuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di man- cato esame di domande oeccezioni di merito (ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015, Rv. 637622 –01; Sez. 6 -2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383 – 01 ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018 , Rv. 648218 - 02), nella specie non sussistente. 14.2 Inoltre, la censura difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene richia- mato in modo adeguato il contenuto delle dichiarazioni di cui si discute, il che impedisce di valutarne la rilevanza ai fini dell’esito del giudizio. 15.Con il sedicesimo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 81 cpv 640, 646, 61 n.11 c.p. in ordine alle presunte condotte di truffa e appropriazione indebita della somma di € 1.424,21 (€ 686,00 + 738,21) asseritamente con- sumate in danno di [OSCURATO:PERSONA].Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 3c.p.c.».

Il motivo è inammissibile.

Le censure in esso formulate si risolvono, in sostanza, nella contestazione di accertamenti di fatto svolti dai giudici del me- rito e sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né in- sanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

16. Con il diciassettesimo motivo si denunzia « Violazione dell’art. 112 c.p.c.in ordine alla quantificazione del danno pa- trimoniale.Motivo che si formula ai sensi dell’ art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.».

Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. 16.1 In primo luogo, le censure sono formulate in modo del tutto generico.

Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 17 di 20 16.2In ogni caso, non è ravvisabile alcuna violazione del prin- cipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art.112 c.p.c., essendosi la corte d’appello correttamente pronun- ciata su tutte le domande e tutte le eccezioni proposte dalle parti. 16.3 D’altra parte, come già chiarito, il vizio di insufficiente motivazione –che nella sostanza è quello che parrebbe essere denunciato con il motivo di ricorso in esame, pur nella generi- cità delle relative censure – non è più compreso tra i possibili motivi di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., nella for- mulazione nella specie applicabile, ratione temporis. 16.4Per completezza è, comunque, opportuno osservare che, sui punti contestati conil motivo di ricorso in esame, la moti- vazione resa dalla corte d’appello risulta adeguata, non appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. 17.Con il diciottesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art.112 c.p.c.per insufficiente e contraddittoria motivazione in or- dine al rigetto del motivo di appello riguardante il credito azio- nato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di citazione datato 10 ottobre 2012; -violazione del prin- cipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione dell’art. 115 c.p.c.rispetto alla mancata contestazione del mo- tivo di appello da parte [OSCURATO:PERSONA].

Motivo che si fo r- mula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.».

Ilricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui è stata rigettata la sua domanda di pagamento dell’importo di € 263,60, di cui ad una fattura emessa nel novembre 2008.

Il motivo è inammissibile. 17.1La corte d’appello ha ritenuto non raggiunta la prova dello svolgimento delle prestazioni oggetto della fattura.

Si tratta di un accertamento di fatto derivante dalla prudente valutazione delle prove, attività riservata al giudice del merito Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 18 di 20 che, essendo nella specie sostenuta da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano lo- gico, certamente non è sindacabile nella presente sede. 17.2 Con riguardo alla questione del mancato accoglimento delle istanze istruttorie volte a dimostrare lo svolgimento di quelle prestazioni, valgono poi le medesime osservazioni for- mulate in relazione al dodicesimo motivo del ricorso: la censura difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene richiamato in modo adeguato il con- tenuto delle istanze istruttorie di cui si discute, il che impedisce di valutarne la rilevanza ai fini dell’esito del giudizio; in ogni caso è assorbente, sul punto, il rilievo chelo stesso ricorrente dà atto del fatto che la corte d’appello ha preso essa stessa in esame le istanze istruttorie e le ha ritenute tutte inammissibili, il che esclude la stessa sussistenza dei vizidedotti. 17.3Ogni altro profilo delle censure di cui al motivo di ricorso in esame resta assorbito.

18. Con il diciannovesimo motivo si denunzia « Violazione dell’art 112 c.p.c.: violazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omessa pronuncia sul motivo eli appello costituito dall’omessa pronuncia del Tribunale di Verona sulle istanze istruttorie formulate da parte [OSCURATO:PERSONA], con la me- moria ex art. 183 VI comma N°2 c.p.c. datata 04 ottobre 2014 e con la memoria ex art. 183 VI comma N°3 c.p.c. datata 28 ottobre 2014; violazionedell’ art. 115 c.p.c. rispetto alla man- cata contestazione del motivo di appello da parte di [OSCURATO:PERSONA].Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.».

Il presente motivo è inammissibileper le medesime ragioni già esposte con riguardo al dodicesimo e al diciottesimo motivo, che hanno analogo oggetto. 18.1 In primo luogo, il mancato esame, da parte del giudice del merito, di una questione puramente processuale (quale Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 19 di 20 deve qualificarsi l’eventuale difetto di pronuncia o di motiva- zione della sentenza di primo grado sulle istanze istruttorie, an- che in caso di conseguente rigetto della domanda per insuffi- cienza della prova dei fatti dedotti in quelle istanze) non può dar luogo ad omissione dipronuncia, configurandosi quest’ul- timanella sola ipotesi di mancato esame di domande o ecce- zioni di merito (ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015, Rv. 637622 –01; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383 –01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018, Rv. 648218 -02), nella specie non sussistente. 18.2 Inoltre, la censura difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene richia- mato in modo adeguato il contenuto delle istanze istruttorie di cui si discute, il che impedisce di valutarne la rilevanza ai fini dell’esito del giudizio. 18.3In ogni caso è assorbente, sul punto, il rilievo che lo stesso ricorrente dà atto del fatto che la corte d’appello ha preso essa stessa in esame le istanze istruttorie (sulle quali il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato) e le ha ritenute tutte inammissibili, il che esclude la stessa sussistenza dei vizi de- dotti.

19. Con il ventesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art.112 c.p.c.per mancata ammissione delle prove orali di cui alla memoria ex art. 183 VI comma N°2 c.p.c. datata 04 ottobre 2014 e di cui alla memoria ex art. 183 VI comma N°3 c.p.c. datata 28 ottobre 2014 ritenute decisive.Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 5c.p.c.».

Anche questo motivo è inammissibile.

Ilricorrente, in sostanza, si limita, con lo stesso, a sostenere chele prove orali di cui aveva chiesto inutilmente l’ammissione sarebbero state decisive ai fini dell’accoglimento delle proprie domande ed eccezioni.

Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 20 di 20 Manca, però, nell’articolazione della censura, non solo e non tanto la precisa illustrazione delle ragioni di tale convincimento, mediante il puntuale richiamo del contenuto delle suddette istanze, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quanto, soprattutto, la specifica contestazione delle distinte ra- gioni per le quali la corte di appello ha giudicato ciascuna di esse inammissibile. 20.Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’in- timato svolto attività difensiva.

Deve darsi a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 18 / 12/2023 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 26875 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26875del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79H19 M089I) titolare dell’impresa individuale Telecomunicazioni e Servizi-Te- lecons di [OSCURATO:PERSONA]. Michele rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76E58 L781U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70D04 Z110H), ti- tolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] G.F. di Ferra- relli Giovanni -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 775/2021, pubblicatain data 23 marzo 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- rarelli, chiedendone la condannaal pagamento dell’importo di € 263,60, quale compenso per attività di consulenza prestata in suo favore nel novembre 2008. Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 20 [OSCURATO:PERSONA], nel contestare la domanda proposta nei suoi con- fronti, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al risarcimento dei danni derivanti dalla indebita appropriazione di somme di danaro consegnategli al fine di adempiere ad ob- blighi fiscali. Il Tribunale di Verona (davanti al quale è stato riassunto il giu- dizio, dopo la dichiarazione di incompetenza per valore del Giu- dice di Pace di Verona) ha accolto la sola domanda del [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato il Melati a pagargli l’importo di € 15.027,00. La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Melati, sulla base di ventimotivi. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’ intimat o . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2733 Codice Civile. Motivo che si for- mula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 3 c.p.c.». Il ricorrente deduce che non avrebbe mai confessato o, comun- que, ammesso di aver ricevuto la somma di danaro di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato l’indebita appropriazione e, anzi, di averlo espressamente contestato.Sarebbe pertanto erronea la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non con- testato «il versamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] al Melati della somma di € 7.819,10». Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 1.1È certamente da escludersi la dedotta violazione dell’art.2733 c.c., in quanto nella sentenza impugnata non vi è alcun Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 20 accenno ad una confessione del Melati sul punto di fatto in di- scussione. Per tale profilo, le censureavanzate con il motivo di ricorso in esame sono, quindi, infondate. 1.2In relazione all’applicazione del principio di non contesta- zione, inoltre, esse difettano di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non è richiamato in modo puntuale e adeguato il preciso contenuto degli atti difensivi su cui le stesse sono fondate,in particolare con riguardo alla parte relativa alle allegazioni in fatto del [OSCURATO:PERSONA] sui modi e i tempi dei versamenti di danaro effettuati in favore del Melati ed alle eventuali specifiche contestazioni di quest’ultimo in ordine alle predette allegazioni. Non è quindi possibile per la Corte valutarne la fondatezza sulla base del solo contenuto del ricorso, che, per tale profilo , è inammissibile. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 112 c.p.c.per omessa pronuncia della Corte d’Appello di Venezia su un motivo di appello costituito dall’erronea formulazione del quesito sottoposto dal Tribunale di Verona nel Giudizio di [OSCURATO:PERSONA] al C.T.U. [OSCURATO:PERSONA].Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.». Secondo il ricorrente, nella sentenza impugnata sarebbe stata omessa la pronuncia in ordine al suo motivo di appello avente ad oggetto la nullità della consulenza tecnica di ufficio e, di con- seguenza, quella della stessa sentenza di primo grado, per pre- tese «criticità riguardanti la formulazione del quesito posto all’attenzione del [OSCURATO:PERSONA]Ufficio». Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. 2.1In primo luogo, si osserva che la formulazione dei quesiti da porre al consulente tecnico di ufficio ed il loro contenuto rientra nella piena discrezionalità del giudicedel merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 20 4185 del 02/03/2015, Rv. 634577 –01; «il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere di- screzionale del giudice del merito, insindacabile in sede di le- gittimità, se adeguatamente sostenuto dalla necessità di risol- vere questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche»). Nella specie, del resto, non vi è dubbio che fosse necessario risolvere questioni implicanti cognizioni tecniche di carattere commerciale e fiscale, in ragione delle difese dello stesso Me- lati, il quale aveva sostenuto che alcuni dei rapporti economici intercorsi con il [OSCURATO:PERSONA] erano stati regolati mediante una pe- culiare operazione contabile di compensazione tra crediti e de- biti fiscali delle parti. Di conseguenza, non risulta corretto lo stesso presupposto della censura formulatacon il motivo di ricorso in esame, sotto tale profilo, il che ne determina l’inammissibilità. 2.2In ogni caso, la corte d’appello ha espressamente respinto i motivi di gravame con i quali era stata dedotta la nullità della consulenza tecnica svolta in primo grado (cfr. a pag. 14 della sentenza stessa) e, dal complesso della motivazione, è altresì agevolmente riscontrabile che, quanto meno in via implicita (ma inequivoca), i giudici di secondo grado hanno – del tutto correttamente – confermato la valutazione della necessità dell’apporto tecnico richiesto all’ausiliare, con riguardoalle que- stioni ritenute rilevanti ai fini della decisione. È, pertanto, infondatala censura di omissione di pronuncia. 3. Con il terzo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 112 c.p.c.per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazionedell’art. 115 c.p.c. per mancata con- testazione di parte [OSCURATO:PERSONA] delle prestazioni che ave- vano portato all’emissione della fattura 10 bis/2008 del 16/02/2008.Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.». Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 20 Il ricorrente sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai conte- stato l’esecuzione delle attività di consulenza per le quali egli aveva emesso nel 2008 una fattura (con il numero 10 bis) per oltre € 47.000,00. Sarebbe pertanto erronea la sentenza impu- gnata, nella parte in cui ha ritenuto non sufficientemente pro- vata l’esecuzione delle relative prestazioni. Il motivo è inammissibile. 3.1La corte d’appello ha ritenuto che, dal complesso delle al- legazioni difensive del [OSCURATO:PERSONA], ivi incluso il riferimento alla querela da lui presentata in sede penale contro il Melati per denunciare l’appropriazione indebita delle somme allo stesso versate, emergesse la sostanziale contestazione dello svolgi- mento delle attività di consulenzadi cui alla fattura in contesta- zione; si tratta di una interpretazione del contenuto degli atti difensivi delle parti che risulta sostenuta da adeguata motiva- zione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e che, pertanto, non è sindacabile nella presente sede. 3.2Le censure avanzate con il motivo di ricorso in esame di- fettano,d’altra parte, di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non è richiamato in modo pun- tuale e adeguato il preciso contenuto degli atti difensivi su cui le stesse sono fondate, il che non consente alla Corte di valu- tarle nel merito, sulla base del solo contenuto del ricorso. 4.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione degli artt. 62 e 194 c.p.c.rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio datata 12 settembre 2018 a firma [OSCURATO:PERSONA] e svolta nel Giudizio di [OSCURATO:PERSONA].Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.». Secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe «ritenuto erro- neamente corretto l’operato del [OSCURATO:PERSONA]Ufficio (il commercialista [OSCURATO:PERSONA] di Verona) nominato nel corso del Giudizio di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva ampliato di propria Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 20 iniziativa – e si ritiene, quindi , – illegittimamente – l’oggetto della [OSCURATO:PERSONA]Ufficio rispetto al quesito formulato dal Tribunale», estendendo, a suo dire arbitrariamente, «l’og- getto delle proprie valutazioni anche all’accertamento delle pre- stazioni eseguite dal Melati in favore del [OSCURATO:PERSONA] e che ave- vano portato all’emissione della fattura 10 bis/2008 del 16/02/2008». Il motivo èinammissibile, ancor prima che infondato . 4.1Secondo la corte d’appello, era stato demandato all’ausilia- rio di verificare la correttezza dell’operazione fiscale che lo stesso Melati aveva dedotto essere stata concordata con il Fer- rarelli per regolare almeno in parte i propri rapporti, in relazione alla fattura in contestazione,e tale verifica comportava neces- sariamente la valutazione della corretta emissione della stessa, anche con riguardo allo svolgimento delle attività fatturate. Si tratta di una valutazione del tutto condivisibile, il che già di per sé sarebbe sufficiente ad escludere il dedotto vizio di nullità della consulenza tecnica di ufficio, sotto l’aspetto dedotto dal ricorrente. 4.2In ogni caso, è assorbente la considerazione che lo svolgi- mento delle attività per le quali era stata emessa la fattura era certamente oggetto di contestazione (come del resto già chia- rito con riguardo al precedente motivo di ricorso), che l’onere di provarne l’effettiva esecuzione spettava certamente al Melati e che tale onere non è stato ritenuto assolto, in quanto la rela- tiva prova non è stata considerata sufficientemente raggiunta. L’insufficienza della prova prescinde, anche sul piano logico, da- gli accertamenti svolti in proposito dal consulente tecnico, il quale avrebbe al più potuto fornire dei riscontri positivi sullo svolgimento delle attività contestate, in favore dello stesso Me- lati, non escluderlo. Il fatto che il consulente non abbia rivenuto elementi attestanti l’esecuzione delle prestazioni fatturate, in altri termini, non ha Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 20 potuto in alcun modo aggravare l’onere probatorio comunque a carico del ricorrente: l’estensione dell’attività del consulente all’accertamento di eventuali elementi che potessero attestare che le prestazioni oggetto della fattura emessa dal ricorrente erano state effettivamente svolte, nonché l’esito negativo delle relative indagini, non può avere arrecato a quest’ultimo alcun effettivo pregiudizio e non può avere determinato alcuna nullità sul piano processuale, essendo comunque a suo carico l’onere della relativa prova, restando così del tutto irrilevante ai fini dell’esito della controversia la questione posta con il motivo di ricorso in esame. 5. Con il quinto motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 115 c.p.c.per manifesta illogicità e contraddittorietà delle motiva- zioni poste alla base del motivo di appello.Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.». Anche questo motivo – avente ad oggetto la regolarità della produzione di nuovi documenti, da parte del ricorrente, in sede di svolgimento della consulenza tecnica di ufficio – è in parte inammissibile ed in parte infondato. 5.1La decisione impugnata, nella parte in cui ha confermato l’esclusione della possibilità di prendere in considerazione i nuovi documenti prodotti dal Melati solo nel corso delle opera- zioni di consulenza, risulta conforme all’indirizzo di questa Corte secondo il quale «in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini com- messegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclu- sioni istruttorie vigenti a loro carico –tutti i documenti neces- sari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fonda- mento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 20 documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022, Rv. 663786 –03; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25604 del 31/08/2022 , Rv. 665450 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 09/11/2022 , Rv. 666142 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 21903 del 21/07/2023 , Rv. 668558 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 26144 del 07/09/2023, Rv. 669081 –01). Nella specie, anche per quanto osservato in precedenza, i do- cumenti prodotti tardivamente dal Melati erano diretti a provare fatti principali che eraonere dello stesso Melati provare e, per- tanto, non ne era possibile la legittima acquisizione da parte del consulente. 5.2 Va poi esclusa la contraddittorietà logica della decisione denunciata dal ricorrente: l’accertamento demandato al consu- lente in relazione alla corretta emissione della fattura allegata dal Melati, essendo già stato contestato lo svolgimento delle relative attività ed essendo già maturate per le parti tutte le preclusioni assertorie ed asseverative, non implicava certo la necessità logica di acquisire ulteriori e nuovi documenti non prodotti tempestivamente e, tanto meno, poteva implicare la legittimità di una produzione tardiva sul piano processuale. 5.3In ogni caso, il motivo di ricorso in esame presenta altresì un profilo di inammissibilità, per difetto di specificità, in viola- zione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: il ricorrente non ri- chiama, infatti, in modo adeguato e puntuale, il contenuto dei documenti di cui lamenta l’omessa valutazione e, soprattutto, non illustra puntualmente le ragioni del preteso carattere deci- sivo degli stessi. 6.Con il sesto motivo si denunzia « Violazione degli artt. 112 e 194 c.p.c.rispetto al diritto di difesa (Art. 24 Cost.) e del prin- cipio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.); violazione dell’ art.115 c.p.c. rispetto alla mancata contestazione del motivo di Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 20 appello da parte di [OSCURATO:PERSONA].Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.». Secondo il ricorrente, sarebbe stato erroneamente rigettato il motivo del suoappello, relativo alla nullità delle operazioni di consulenza, per la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Il motivo è inammissibile. 6.1Nella sentenza impugnata si afferma espressamente che, diversamente da quanto sostenuto dal Melati, non era stato af- fatto impedito alle parti di partecipare alle operazioni peritali e di presentare osservazioni. Di fronte a tale chiara statuizione, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame non possono ritenersi sufficiente- mente specifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: non viene infatti adeguatamente richiamato, a loro so- stegno, il contenuto degli atti e dei documenti di causa, ivi in- clusi quelli relativi allo svolgimento delle operazioni di consu- lenza, dai quali sia possibile evincere se effettivamente, ed in quali termini, possa ritenersi che, contrariamente a quanto espressamente accertato dalla corte d’appello, al Melati era stato impedito di intervenire alle operazioni di consulenza e di presentare osservazioni, nonché quale effettivo pregiudizio al diritto di difesa egli aveva eventualmente, e di conseguenza, subito. 6.2 È poi appena il caso di osservare che il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. riguarda le allegazioni di fatto svolte negli atti introduttivi del giudizio e, pertanto, non può ritenersi in alcun modo applicabile con riguardo ad un mo- tivo di appello, come pare assumere il ricorrente. Tale considerazion e è direttamente riferibil e alla censura for- mulata nei termini di «violazionedell’art. 115 c.p.c. rispetto alla mancata contestazione del motivo di appello da parte di Gio- vanni [OSCURATO:PERSONA]». Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 20 Essadeve, peraltro, ritenersi valida sia in relazione al presente motivo di ricorso che in relazione ai motivi del ricorso che se- guono e nei quali la predetta censura risulta formulata nei me- desimi termini, motivi ai quali deve ritenersi, pertanto, estes a e ribadita. 7.Con il settimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 198 c.p.c. rispetto al diritto di difesa ( Art. 24 Cost. ); violazione dell’art. 112 c.p.c.per manifesta contraddittorietà ed illogicità delle motivazioni della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia.Motivo che si formula ai sensi dell ’ art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.». Il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la nullità della consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado , per violazione dell’art. 198 c.p.c., per non avere il consulente acquisito la documentazione che assume trasmessa unitamente alle osservazioni alla bozza della relazioneperitale. Anche le censure formulate con il motivo di ricorso in esame non possono ritenersi sufficientemente specifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per ragioni analoghe a quelle esposte in relazione al motivo precedente: non viene in- fatti adeguatamente richiamato, a loro sostegno, l’effettivo contenuto dei documenti che si assumono illegittimamente non acquisiti dal consulente, documenti che, peraltro, la stessa corte d’appello dà atto non essere stati neanche allegati dal Melati alla propria produzione, di modo che gli stessi non avreb- bero potuto in nessun caso essere valutati ai fini della decisione. Non è, pertanto, neanche possibile pervenire all’esame del me- rito del presente motivo di ricorso. 8.Con l’ottavo motivo si denunzia « Violazione degli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972rispetto ai documenti 12 e 13 di parte Mi- chele Melati prodotti nel Giudizio di [OSCURATO:PERSONA].Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n°3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 20 dell’art. 115 c.p.c. Motivo che si fo rm ula ai sensi dell ’ art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c.». Con il nono motivo si denunzia « Violazione dell’ art 112 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione dell’art. 115 c.p.c.rispetto alla mancata contestazione del mo- tivo di appello da parte di [OSCURATO:PERSONA].Motivo che si for- mula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c.». L’ottavo ed il nono motivo del ricorso sono connessi, logica- mente e giuridicamente, onde essi possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili. Il ricorrente criticala decisione impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rilevato alcune irregolarità formali relative all’emissione della fattura oggetto delle contestazioni insorte tra le parti. 8.1Le censure si risolvono, in sostanza, nella contestazione di accertamenti di fatto svolti dai giudici del merito e sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente con- traddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 8.2In ogni caso, le valutazioni relative alla regolarità formale della fattura contestata e della sua emissione non possono ri- tenersi decisive ai fini dell’esito del giudizio, avendo comunque la corte territoriale ritenuto non raggiunta la prova dello svol- gimento delle prestazioni fatturate, il che è di per sé assor- bente, sotto i profili di fatto e di diritto rilevanti per la decisione della presente controversia. 9. Con il decimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art. 112 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione . Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c.». Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 20 Ilricorrente contesta l’affermazione della corte d’appello sulla impraticabilità, dal punto di vista normativoe fiscale, dell’ope- razione di compensazionedell’IVA che era stata da lui allegata a fondamento della propria linea difensiva, per giustificare i ver- samenti di danaro ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni esposte in relazione ai due precedenti motivi. In particolare, è sufficiente osservare che, una volta escluso che fossero state mai rese le prestazioni oggetto della fattura in contestazione, anche ogni altra questione sul punto deve ri- tenersi irrilevante ai fini della decisione della presente contro- versia, ivi inclusa la regolare praticabilità, dal punto di vista normativoe fiscale, dell’ operazione di compensazione dell’IVA allegata dal Melati a fondamento della propria linea difensiva, per giustificare i versamenti di danaro ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA]. 10.Con l’undicesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art.112 c.p.c.per omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello di Venezia su un motivo di appello; violazione dell’ art. 115 c.p.c.rispetto alla mancata contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del motivo di appello.Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c.». Ilricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe omesso la pronuncia sul suo motivo di appello con il quale era stato de- nunciato il preteso vizio della sentenza di primo grado derivante dalla mancanza di una espressa motivazione a sostegno dell’adesione alle conclusioni espostedal consulente tecnico di ufficio nella sua relazione, che pure erano state contestate. Il motivo è in parte inammissibilee in parte infondato. 10.1In primo luogo, la censura difetta di specificità, ancora in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene richiamato il contenuto delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio che sarebbero state contestate ed acritica- mente recepite dai giudici del merito. Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 20 Per tale profilo, essa è, quindi, inammissibile. 10.2V a , comunque, altresì osservato che il mancato esame, da parte del giudice del merito, di una questione puramente processuale(quale deve qualificarsi l’eventuale difetto di moti- vazione della pronuncia di primo grado su un punto della con- troversia) nonpuò dar luogo ad omissione di pronuncia, confi- gurandosi quest’ultimanella sola ipotesi di mancato esame di domande oeccezioni di merito (ex multis: Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 22952 del 10/11/2015, Rv. 637622 –01; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383 –01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018, Rv. 648218 - 02 ) , nella specie non sussistente. 10.3In ogni caso, la corte d’appello ha ampiamente motivato, nella sentenza impugnata, le ragioni dell’adesione alle conclu- sioni esposte nella relazione del consulente tecnico di ufficio, per quanto le stesse avessero rilievo ai fini dell’esito della con- troversia, il che, da una parte, esclude in radice ogni possibile rilievo del vizio della decisione di primo grado oggetto del mo- tivo di appello e, dall’altra parte, impedisce di ritenere fondata la stessa censura di omissione di pronuncia. 11.Con il dodicesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art.112 c.p.c.per omessa pronuncia su un motivo di appello; vio- lazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronun- ciato; violazione dell’ art. 115 cpc rispetto alla mancata conte- stazione di [OSCURATO:PERSONA] del motivo di appello.Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c.». Secondo il ricorrente, la corte di appello avrebbe omesso di pro- nunciarsi sul motivo del suo gravame relativo all’ammissione delle prove articolate in primo grado. Il motivo è in parte infondatoe in parte inammissibile. 11.1Va, in primo luogo, nuovamente ribadito che il mancato esame, da parte del giudicedel merito, di una questione pura- mente processuale (quale deve qualificarsi l’eventuale difetto Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 20 di pronuncia o di motivazione della sentenza di primo grado sulle istanze istruttorie, anche se con conseguente rigetto della domanda per insufficienza della prova dei fatti dedotti in quelle istanze) nonpuò dar luogo ad omissione di pronuncia, configu- randosi quest’ultimanella sola ipotesi di mancato esame di do- mande oeccezioni di merito (ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015, Rv. 637622 – 01 ; Sez. 6 - 2, Sen- tenza n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383 – 01 ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018, Rv. 648218 - 02 ) , nella specie non sussistente. 11.2 Inoltre, la censura difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene richia- mato in modo adeguato il contenuto delle istanze istruttorie di cui si discute, il che impedisce di valutarne la rilevanza ai fini dell’esito del giudizio. 11.3In ogni caso è assorbente, sul punto, il rilievo che lo stesso ricorrente dà atto del fatto che la corte d’appello ha preso essa stessa in esame le istanze istruttorie sulle quali il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato e le ha ritenute tutte inammissibili, il che esclude la stessa sussistenza dei vizi di vio- lazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dedotti con il motivo di ri- corso in esame. 12.Con il tredicesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art.112 c.p.c.per insufficiente motivazione in ordine al rigetto di un motivo di appello e per omessa pronuncia su un motivo di appello.Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c.». Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. 12.1 I l vizio di insufficiente motivazione non è più compreso tra i possibili motivi di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., nella formulazione nella specie applicabile, ratione temporis. Per tale profilo, il motivo è inammissibile. Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 20 12.2Il dedotto vizio di omessa pronuncia su un motivo di ap- pello, d’altra parte, certamente va escluso: la corte d’appello ha preso in esame tutti i motivi di appello relativi a domande o eccezioni del Melati, rigettandoli sulla base di adeguata motiva- zione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. Per tale profilo, quindi, il motivo è infondato. 13. Con il quattordicesimo motivo si denunzia « Violazione dell’art. 112 c.p.c.per insufficiente motivazione riguardante un motivo di appello. Motivo che si fo rmula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c.». 13.1Anche questo motivo è inammissibile, in quanto il vizio di insufficiente motivazione non è più compreso tra i possibili mo- tivi di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., nella formula- zione nella specie applicabile, ratione temporis. 13.2In ogni caso, è opportuno osservare che, sui punti conte- staticon il motivo di ricorso in esame, la motivazione resa dalla corte d’appello risulta, ancora una volta,adeguata, non appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. 14.Con il quindicesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art.112 c.p.c.per omessa pronuncia su un motivo di appello. Mo- tivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4 c.p.c.». Il ricorrente sostieneche la corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo del suo gravame relativo ad un difetto di motivazione della sentenza di primo grado (relativo alla con- siderazione delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio pe- nale). Il motivo è inammissibile. 14.1Va, in primo luogo, ulteriormente ribadito che il mancato esame, da parte del giudicedel merito, di una questione pura- mente processuale (quale deve qualificarsi l’eventuale difetto di pronuncia o di motivazione della sentenza di primo grado su Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 16 di 20 un punto controverso) nonpuò dar luogo ad omissione di pro- nuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di man- cato esame di domande oeccezioni di merito (ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015, Rv. 637622 –01; Sez. 6 -2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383 – 01 ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018 , Rv. 648218 - 02), nella specie non sussistente. 14.2 Inoltre, la censura difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene richia- mato in modo adeguato il contenuto delle dichiarazioni di cui si discute, il che impedisce di valutarne la rilevanza ai fini dell’esito del giudizio. 15.Con il sedicesimo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 81 cpv 640, 646, 61 n.11 c.p. in ordine alle presunte condotte di truffa e appropriazione indebita della somma di € 1.424,21 (€ 686,00 + 738,21) asseritamente con- sumate in danno di [OSCURATO:PERSONA].Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 3c.p.c.». Il motivo è inammissibile. Le censure in esso formulate si risolvono, in sostanza, nella contestazione di accertamenti di fatto svolti dai giudici del me- rito e sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né in- sanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 16. Con il diciassettesimo motivo si denunzia « Violazione dell’art. 112 c.p.c.in ordine alla quantificazione del danno pa- trimoniale.Motivo che si formula ai sensi dell’ art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.». Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. 16.1 In primo luogo, le censure sono formulate in modo del tutto generico. Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 17 di 20 16.2In ogni caso, non è ravvisabile alcuna violazione del prin- cipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art.112 c.p.c., essendosi la corte d’appello correttamente pronun- ciata su tutte le domande e tutte le eccezioni proposte dalle parti. 16.3 D’altra parte, come già chiarito, il vizio di insufficiente motivazione –che nella sostanza è quello che parrebbe essere denunciato con il motivo di ricorso in esame, pur nella generi- cità delle relative censure – non è più compreso tra i possibili motivi di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., nella for- mulazione nella specie applicabile, ratione temporis. 16.4Per completezza è, comunque, opportuno osservare che, sui punti contestati conil motivo di ricorso in esame, la moti- vazione resa dalla corte d’appello risulta adeguata, non appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. 17.Con il diciottesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art.112 c.p.c.per insufficiente e contraddittoria motivazione in or- dine al rigetto del motivo di appello riguardante il credito azio- nato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di citazione datato 10 ottobre 2012; -violazione del prin- cipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione dell’art. 115 c.p.c.rispetto alla mancata contestazione del mo- tivo di appello da parte [OSCURATO:PERSONA]. Motivo che si fo r- mula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.». Ilricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui è stata rigettata la sua domanda di pagamento dell’importo di € 263,60, di cui ad una fattura emessa nel novembre 2008. Il motivo è inammissibile. 17.1La corte d’appello ha ritenuto non raggiunta la prova dello svolgimento delle prestazioni oggetto della fattura. Si tratta di un accertamento di fatto derivante dalla prudente valutazione delle prove, attività riservata al giudice del merito Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 18 di 20 che, essendo nella specie sostenuta da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano lo- gico, certamente non è sindacabile nella presente sede. 17.2 Con riguardo alla questione del mancato accoglimento delle istanze istruttorie volte a dimostrare lo svolgimento di quelle prestazioni, valgono poi le medesime osservazioni for- mulate in relazione al dodicesimo motivo del ricorso: la censura difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene richiamato in modo adeguato il con- tenuto delle istanze istruttorie di cui si discute, il che impedisce di valutarne la rilevanza ai fini dell’esito del giudizio; in ogni caso è assorbente, sul punto, il rilievo chelo stesso ricorrente dà atto del fatto che la corte d’appello ha preso essa stessa in esame le istanze istruttorie e le ha ritenute tutte inammissibili, il che esclude la stessa sussistenza dei vizidedotti. 17.3Ogni altro profilo delle censure di cui al motivo di ricorso in esame resta assorbito. 18. Con il diciannovesimo motivo si denunzia « Violazione dell’art 112 c.p.c.: violazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omessa pronuncia sul motivo eli appello costituito dall’omessa pronuncia del Tribunale di Verona sulle istanze istruttorie formulate da parte [OSCURATO:PERSONA], con la me- moria ex art. 183 VI comma N°2 c.p.c. datata 04 ottobre 2014 e con la memoria ex art. 183 VI comma N°3 c.p.c. datata 28 ottobre 2014; violazionedell’ art. 115 c.p.c. rispetto alla man- cata contestazione del motivo di appello da parte di [OSCURATO:PERSONA].Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 4c.p.c.». Il presente motivo è inammissibileper le medesime ragioni già esposte con riguardo al dodicesimo e al diciottesimo motivo, che hanno analogo oggetto. 18.1 In primo luogo, il mancato esame, da parte del giudice del merito, di una questione puramente processuale (quale Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 19 di 20 deve qualificarsi l’eventuale difetto di pronuncia o di motiva- zione della sentenza di primo grado sulle istanze istruttorie, an- che in caso di conseguente rigetto della domanda per insuffi- cienza della prova dei fatti dedotti in quelle istanze) non può dar luogo ad omissione dipronuncia, configurandosi quest’ul- timanella sola ipotesi di mancato esame di domande o ecce- zioni di merito (ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015, Rv. 637622 –01; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383 –01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018, Rv. 648218 -02), nella specie non sussistente. 18.2 Inoltre, la censura difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non viene richia- mato in modo adeguato il contenuto delle istanze istruttorie di cui si discute, il che impedisce di valutarne la rilevanza ai fini dell’esito del giudizio. 18.3In ogni caso è assorbente, sul punto, il rilievo che lo stesso ricorrente dà atto del fatto che la corte d’appello ha preso essa stessa in esame le istanze istruttorie (sulle quali il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato) e le ha ritenute tutte inammissibili, il che esclude la stessa sussistenza dei vizi de- dotti. 19. Con il ventesimo motivo si denunzia « Violazione dell’ art.112 c.p.c.per mancata ammissione delle prove orali di cui alla memoria ex art. 183 VI comma N°2 c.p.c. datata 04 ottobre 2014 e di cui alla memoria ex art. 183 VI comma N°3 c.p.c. datata 28 ottobre 2014 ritenute decisive.Motivo che si formula ai sensi dell’art. 360 comma 1 n° 5c.p.c.». Anche questo motivo è inammissibile. Ilricorrente, in sostanza, si limita, con lo stesso, a sostenere chele prove orali di cui aveva chiesto inutilmente l’ammissione sarebbero state decisive ai fini dell’accoglimento delle proprie domande ed eccezioni. Ric. n. 26875/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 20 di 20 Manca, però, nell’articolazione della censura, non solo e non tanto la precisa illustrazione delle ragioni di tale convincimento, mediante il puntuale richiamo del contenuto delle suddette istanze, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quanto, soprattutto, la specifica contestazione delle distinte ra- gioni per le quali la corte di appello ha giudicato ciascuna di esse inammissibile. 20.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’in- timato svolto attività difensiva. Deve darsi a
Sentenza Cassazione n. 36589/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris