CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19487/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itato dal Tribunale di Lecce in data18.11.2019 nel procedimento iscritto al n. 46/2015 R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del27.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1748/2020Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 19487/2026Data pubblicazione 12/06/2026Annunziata Carrozzo, pendendo giudizio avente adoggetto un contratto preliminare di compravendita a suo tempoda lei concluso con [OSCURATO:PERSONA], propose al curatore delfallimento di costui un accordo transattivo in forza del quale ellaavrebbe acquisito la proprietà del bene oggetto del preliminare,dietro pagamento di una somma di denaro e con cancellazionedelle ipoteche iscritte sull’immobile dai creditori.La transazione fu autorizzata dal comitato dei creditori,ma, in mancanza di adesione del giudice delegato alla richiestadi cancellazione delle ipoteche senza il consenso dei creditoriipotecari, [OSCURATO:PERSONA] propose reclamo ai sensi dell’art.26 legge fall., che venne respinto dal Tribunale di Lecce incomposizione collegiale.Contro il decreto del tribunale [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso straordinario per cassazione, articolato in duemotivi.Il fallimento e [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice titolaredella prima ipoteca iscritta sull’immobile, si sono difesi concontroricorso.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il fallimento ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degliartt. 72 e 108 legge fall., in relazione agli artt. 1326, 1322,comma 2, 1362-1371 c.c., con la seguente specificazione:«eccesso di potere per erronea qualificazione dell’attopresupposto oggetto dell’approvazione del comitato dei creditorie del curatore, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Numero registro generale 1748/2020Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 19487/2026Data pubblicazione 12/06/20262. Il secondo motivo prospetta, testualmente: «Violazionedi legge. Eccesso di potere per erronea valutazione deipresupposti di fatto. Eccesso di potere per violazione dell’art. 97Cost. e del principio di buon andamento della PA. Violazione dilegge: artt. 25, 27 e 35 legge fall. Violazione artt. 99 e 100c.p.c.».3. Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo.3.1. Innanzitutto esso non contiene «la chiara esposizionedei fatti della causa essenziale alla illustrazione dei motivi» (art.366, comma 1, n. 3, c.p.c.), in particolare con riguardo alladescrizione del contenuto sostanziale del provvedimentoimpugnato, necessaria per verificare la sussistenza deipresupposti che consentono di proporre l’impugnazionestraordinaria ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (ovverosiala definitività e la decisorietà del provvedimento che, seppurenon dotato della forma di sentenza, ne costituisca unequivalente sul piano sostanziale, secondo il costanteorientamento giurisprudenziale, risalente agli anni ’50 del secoloscorso; v., tra le molte più recenti, Cass. n. 33630/2024 e, conspecifico riferimento ai decreti adottati ai sensi dell’art. 26 leggefall., Cass. nn. 1467/2026; 940/2026).Dalla lettura del ricorso non è dato comprendere qualefosse il contenuto della decisione adottata dal giudice delegato(e oggetto di reclamo), se non che con esso «si rigettava larichiesta di acquisto dell’immobile sito in Galatina … giàcompromesso per la vendita tra la ditta [OSCURATO:PERSONA] di VigneriDall’illustrazione del primo motivo – in cui si riporta unostralcio del decreto qui impugnato – si apprende, invece, chel’attenzione del tribunale di Lecce in sede di reclamo si èconcentrata non sul trasferimento dell’immobile, ma sullaNumero registro generale 1748/2020Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 19487/2026Data pubblicazione 12/06/2026cancellazione delle ipoteche, ritenuta impossibile, in mancanzadi vendita competitiva ai sensi dell’art. 107 legge fall. oppure diconsenso da parte dei creditori ipotecari.Manca, dunque, la necessaria chiarezza nella esposizionedei fatti di causa.3.2. Se poi, superando il principio di autosufficienza, sivolesse prendere in considerazione il tenore del provvedimentodel giudice delegato come riportato nel decreto del tribunale, sidovrebbe comunque rilevare la mancanza dei requisiti didecisorietà e di definitività in quello che sembra essere, più cheun provvedimento adottato in risposta ad una precisa istanza diparte, un semplice parere espresso sulla possibilità che uncontratto stipulato dal curatore possa produrre effetti neiconfronti di terzi soggetti. Tale è, infatti, il testo delprovvedimento del giudice riportato nel decreto del tribunale:«Il GD ritiene indispensabile il consenso dei creditori ipotecari aifini della transazione».4. I rilevati profili di inammissibilità non sono superabili eprevalgono rispetto alla constatazione della palese infondatezzadel ricorso laddove esso prospetta la possibilità di un ordine dicancellazione delle ipoteche da parte del giudice delegato inmancanza di procedura di vendita competitiva ai sensi dell’art.107 legge fall. L’orientamento a suo tempo espresso sul temada questa Corte (e sia pure su caso non esattamentesovrapponibile a quello qui in esame: Cass. n. 3310/2017) èstato, infatti, nel frattempo superato da una decisione delleSezioni unite (Cass. S.u. n. 7337/2024), alla quale si èuniformata senza esitazioni la successiva giurisprudenza (exmultis, Cass. nn. 13306/2025; 13305/2026).Numero registro generale 1748/2020Numero sezionale 2356/2026Numero di raccolta generale 19487/2026Data pubblicazione 12/06/20265. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di literelative al presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano in dispositivo.6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore delfallimento, delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in € 3.500 per compensi, oltre alle spese generali al15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;condanna la ricorrente al pagamento, in favore [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in € 3.000 per compensi, oltre alle spese generali al15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del27.5.2026.Il Presidente