CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03790/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il T ribunale di Roma nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA],nata a d Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria, concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Roma annullava parzialmente il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Velletri nella parte in cui aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato a garantire la confisca in relazione al reato di riciclaggio contestato in via provvisoria ad [OSCURATO:PERSONA]. Il sequestro era stato eseguito “per equivalente” sulla somma dieuro 11.101,06 depositati sul conto corrente dell’indagata . Il Tribunale disponeva l’annullamento rilevando la carenza della motivazione del provvedimento genetico in ordine alla sussistenza del periculum in mora, basata solo sulla accertata inferiorità del patrimonio personale del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla entità del profitto lucrato. 2. Avverso tale provvedimento ricorreva il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, a mezzo del suo [OSCURATO:PERSONA], che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 321,comma 2, cod. proc. pen.): richiedere da parte del Giudice per le indagini preliminari una valutazione ex antesull'esito del provvedimentodi sequestro, che solo in fase di esecuzione si configurava “per equivalente” significavaconfondere la motivazione giustificativa del vincolo con quella che concerne la sua esecuzione; a ciò si aggiungerebbe che la motivazione che valorizzava ai fini della identificazione della sussistenza del periculum in moral’“incapienza patrimoniale” del l ’indagata rispetto alla entità del profitto era da ritenersi sufficiente tenuto conto sia del fatto che la dispersione del profitto indicava “in sé” il periculum sia del fatto che l’incapienza potrebbe essere stata preordinata; si ribadiva che proprio il fatto che l'indagato sia sorpreso con la disponibilità di una somma inferiore al profitto lucrato evidenzierebbe il concreto ed attuale pericolo di dispersione; 2.2. violazione di legge e “vizio di motivazione”: la trasformazione della provvista,il suo occultamento, l’accertato ed incontestato ruolo di persona dedita al riciclaggio della M arciano sarebbero elementi che, illegittimamente, non sarebbero stati valutati dal Tribunale; invero al le condotte di riciclaggio, funzionali all’occultamento della provvista illecita, avrebbe dovuto essere assegnato un valore anche per decifrare la sussistenza del contestato periculum in mora. Di contro,escludere la valenza sintomatica dell’incapienza patrimoniale nei casi in cui – come in quello in esame - la stessa sia espressione di una condotta “preordinata e complementare” ad un occultamento totale delle provviste illecite sarebbe illegittimo in quanto tale incapienza indicherebbe in modo autosufficientela sussistenza non solo di una astratta capacità distrattiva del profitto, ma il suo concreto utilizzo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. 1.1.In via preliminare il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 2,n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 1.2. Nel caso in esame il pubblico ministero ha impugnato il pr o vvedimento ritenendo “insufficiente” una motivazione , comunque “esistente” in ordine al la sussistenza del requisito del periculum in mora ; il Tribunale ha esplicitamente ritenuto che l’incapienza patrimoniale dell’indagata non sia “da sola” sufficiente a far ritenere sussistente il pericolo cautelare. L’“esistenza” e non apparenza di tale motivazione , rende infondata l’impugnazione, che, come nel caso in esame, proprio quella motivazione contesta. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che l’incapienza patrimoniale dell’indagato sia un elemento potenzialmente indiziante della sussistenza del pericul u m di dispersione del profitto, sebbene lo stesso debba essere considerato unitariamente aglialtri elementi di contesto e, segnatamente , alle caratteristiche della condotta per cui si procede edalla personalità dell’indagato. Pertanto, l’affermazione secondo cui, per dimostrare l a sussistenza del periculum,il provvedimento di sequestro preventivo anticipatorio della confisca , non può limitarsi a rilevare che la persona destinatari a del vincolo abbia un patrimonio inferiore a quello confiscabile (in questo senso, in materia di sequestro anticipatorio della confisca allargata: Sez. 6, n. 45268 del 18/09/2024, Guido, Rv. 287311 - 01) deve essere interpretata alla luce di quanto appena rilevato. P.Q.M Rigetta il ricorso. Così deciso, il giorno 20 gennaio 2 02 6 . Il Consigliere estensore Il P residente