CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 luglio 2024
Cassazione n. 15228/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato EmanueleQuacquaro-ricorrente-controSchiaffino Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sturlese-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.1006/2024depositata il 19/07/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 22447/2024Numero sezionale 471/2026Numero di raccolta generale 15228/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 19/05/2026Mauro Criscuolo