CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 18635/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.09/04/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14620/2019 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –Agenzia delle entrate-Riscossione -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia sez. staccata di Taranto n. 1080/ 29/ 2018 depositata i l 05/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Soldi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi la Commissione tributaria provinciale di Taranto (CTP) la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate per l’importo di € 202.497,69 in relazione a “canone o credito demaniale riferito all’anno 1996”, deducendone l’illegittimità per omessa notifica dell’atto presupposto, decadenza e difetto di motivazione. 2. Si costituivano [OSCURATO:SOCIETA] , che affermava la conformità della cartella al modello ministeriale, e l’Agenzia delle entrate, che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario poiché le somme iscritte a ruolo erano dovute a seguito di sentenza della Corte dei conti. 3. Il ricorso era accolto dalla CTP di Taranto e la sentenza era confermata dalla Commissione tributaria regionale (CTR) della Puglia sez. staccata di Taranto con la sentenza in epigrafe. 4. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi, instando per l’eccepito difetto di giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, succeduta ad [OSCURATO:PERSONA],sono rimasti intimati. 5. Il ricorso, fissato per l’adunanza camerale del 7 dicembre 2023, veniva rimesso alle Sezioni Unite per la decisione sulla questione di giurisdizione. 6. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione sollevata nel giudizio di merito di difetto di giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di recupero crediti derivant e da sentenza della Corte dei conti per responsabilità erariale e non da imposte. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. In disparte che la CTR, decidendo sul merito della causa, ha anche statuito sulla questione di giurisdizione, è dirimente che il vizio di omessa pronunzia èconfigurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche, come nella specie, in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito o di questioni processuali (v. Cass. 11/10/2018, n. n. 25154 ; Cass. 25/1/2018, n. 1876; Cass. 26/9/2013, n. 22083; Cass.23/1/2009, n. 1701), ambito nel quale rientra anche la questione sulla giurisdizione. 2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la CTR erroneamente affermato che l’appellante aveva inammissibilmente integrato le ragioni poste alla base dell’atto di riscossione con la memoria prodotta in appello , e l’allegata documentazione (sentenza della Corte dei conti n. 13/93), con cui l’Ufficio aveva invece inteso ribadire l’ eccezione di difetto di giurisdizione, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado. 3. Il motivo è fondato. 3.1.Occorre premettere che la CTR, nel denegare ogni rilievo alla decisione della Corte dei conti, ha affermato che non era «peregrina l’ipotesi comunque che si trattasse di tributi». Nel fare ciò, tuttavia, il giudice d’appello si è fermato sull’asserita ambivalenza del tenore della motivazione della cartella, trascurando di verificare se la controversia appartenesse o meno alla propria giurisdizione e ciò, tanto più, a fronte dell’intervenuta allegazione – tempestiva in sede d’appello ex art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 - del titolo in base al quale era stata avviata la procedura di riscossione. 4. Ciò detto, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi escludere che sussista la giurisdizione del giudice tributario o del giudice contabile. 4.1. In primo luogo, va ribadito che «in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico» (Sez. U, n. 11293 del 29/04/2021; v. anche, in precedenza, con riguardo all’avviso di iscrizione ipotecaria Sez. U, n. 17111 del 11/07/2017). 4.2. Nella vicenda in giudizio non si controverte su imposte o tasse ma la pretesa trae il suo diretto fondamento da una decisione della Corte dei conti che, in esito ad un giudizio di responsabilità contabile, ha condannato il privato al risarcimento dei danni e al pagamento delle somme dovute all’Amministrazione in conseguenza della sua condotta illecita o illegittima. Si tratta, dunque, di pretesa del tutto estranea all’ambito della giurisdizione tributaria. 5. In secondo luogo, la fattispecie in giudizio riguarda non l’accertamento della responsabilità erariale ma la riscossione della pretesa stessa per come accertata dal giudice contabile, sicché non si pone una (eventuale) questione di riparto di giurisdizione tra giudice contabile e altro giudice per l’accertamento della responsabilità ma vengono in rilievosolo profili relativi all’esecuzione delle decisioni del giudice contabile. In altri termini, nel giudizio contabile sono già stati accertati , con statuizione passata in giudicato,i presupposti per la sussistenza della responsabilità e del debito, sì da generare un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido edesigibile, senza che possano venire in ulteriore considerazione profili cognitori per l'accertamento dell'esistenza di un'obbligazione. Da ciò, dunque, deriva che, in punto di giurisdizione, « non si può profilare altro giudice competente sulla materia e che quando sia posta in esecuzione una sentenza di condanna della P.A., ancorché pronunciata da un giudice speciale, viene introdotta una controversia avente per oggetto un diritto soggettivo, rimessa alla competenza del giudice ordinario» (v. Sez. U, n. 7578 del 31/03/2006; Sez. U, n. 19280 del 19/07/2018). 6. In una prospettiva più generale, del resto, va rilevato che esula dalla sfera delle attribuzioni del giudice contabile l’esecuzione delle sue sentenze. 6.1. La procedura per il recupero dei crediti derivanti dallesentenze di condanna del giudice contabile, infatti, è storicamente governata dall’Amministrazionedanneggiata, che è il soggetto titolare del credito in quanto beneficiaria della sentenza. Il più risalente assetto normativo – in ispecie, il r.d. 5 settembre 1909, n. 776, richiamatodall’art. 76 del r.d. n. 1214 del 1934 e dall’art. 24 del r.d. n. 1038 del 1933 – già disponeva che “Le decisioni della Corte, le ordinanze e i decreti presidenziali che interessano l'erario sono trasmessi a cura delPubblico Ministero, per la loro esecuzione, alle amministrazioni interessate”, le quali procedevano, se possibile, alle ritenute verso i dipendenti o, comunque, attivavano le modalità per l’acquisizione diretta o il pagamento spontaneo. Ove non fosse possibile ottenere l’adempimento per tali vie, l’Amministrazione trasmetteva una richiesta al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] il quale, ai sensi dell’art. 5, r.d. n. 776 del 1909(“Spetta unicamente all'Amministrazione del Demanio esercitare l'azione pertinente allo Stato sui beni mobili o immobili dei debitori...” ), esercitava, in concreto,l’azione esecutiva, previa iscrizione della partita nei campioni demaniali di IV categoria , procedendo alla riscossione coattiva (in specie,mediante ingiunzione fiscale). Per inciso, ciò spiega, tra l’altro, l’asserita ambivalenza della motivazione della cartella che, quale causale, indicava la locuzione “sentenze, tasse e imp. indirette”, ente creditore, il “Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA]” e, quanto al dettaglio degli addebiti “canone o credito demaniale DEL 4”. 6.2. Con il d.P.R. 24 giugno 1998, n. 260– qui applicabile ratione temporis - il sistema della riscossione delle sentenze del giudice contabile è stato innovato. In particolare, la nuova disciplina ha concentrato la competenza sulle Amministrazioni titolari del credito, prevedendo (art. 1) che “Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con sentenza o ordinanza esecutiva a carico di responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o ente interessati.”, escludendo una competenza “aggiuntiva” dell’Amministrazione finanziaria. L’art. 2 d.P.R. n. 260 del 1998, poi, dopo aver previsto la possibilità di procedere al recupero mediante ritenuteo versamento volontario (e consentire la rateazione del debito), al comma 4 stabilisce che “ Per la riscossione dei crediti dello Stato non recuperati nelle forme disciplinate dal presenteregolamento, l'ufficio competente procede all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;…”, disciplina quest’ultima poi abrogata e sostituita con il d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Accanto alla riscossione in via amministrativa, pertanto, alle Amministrazioni statali – ferma la possibilità di avvalersi delle forme dell’esecuzione forzata civile (come si desume dal fatto che può essere disposto, ex art. 5, comma 4, d.l. n. 453 del 1993, conv. dalla l. n. 19 del 1994, il sequestro conservativo, da cui la necessaria esperibilità della procedura ordinaria) - è riconosciuta la possibilità di procedere alla riscossione anche mediante iscrizione a ruolo. 6.3. Per completezza, infine, va sottolineato che il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174(codice della giustizia contabile) ha, per quanto qui rileva esia pure nell’ambito di un più ampio intervento organico, precisato e confermato l’assetto delineato con la legge del 1998, prevedendo, in particolare (art. 214), che l’azione di recupero è avviata dall’amministrazione titolare del credito (o quella cui compete il maggior credito) e che «la riscossione del credito erariale è effettuata: a) mediante recupero in via amministrativa; b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile; c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.» 7. A fronte di tutto ciò, l’unico ambito attribuito alla sfera di cognizione del giudice contabile è costituito dalla possibilità di avviare il giudizio di interpretazione dinanzi alla Corte dei conti. Il rimedio, già regolato dall’art. 78 del r.d. n. 1214 del 1934 e dall’art. 25 del r.d. n. 1038 del 1933, è stato oggetto di specifica disciplina con l’art. 6del d.P.R. n. 260 del 1998 che ne ha previsto la proposizione «qualora in sede di esecuzione sorgano questioni di interpretazione delle sentenze di condanna», ossia a questioni che diano luogo ad obbiettive incertezze, all’evidente finalità di evitare, anche in prevenzione,controversie in sede di esecuzione. Giova sottolineare, tuttavia,per quanto qui rileva, che l’art. 6 del d.P.R. n. 260 del 1998 limitava la legittimazione solo in capo al procuratore regionale e al titolare dell’ufficio interessato (di per sé neppure presente nel pregresso giudizio contabile), mentre solo con l’art. 211 del d.lgs. n. 174 del 2016 sono state espressamente contemplate le partidel giudizio contabile. 7.1. Ne deriva che tale rimedio – quantomeno fino al 2016, ossia nella vigenza dell’art. 6 d.P.R. n. 260 del 1998 – costituiva uno strumento straordinario la cui proposizione non era soggetta a termini e che era attribuito solo ad alcuni soggetti (tra i quali non era compreso il debitore), sicché la sua proposizione, più che incidere ai fini di un possibileriparto di giurisdizione, poneva , in ipotesi, solo l’esigenza di assicurareun coordinamento con l’eventuale contestuale esperimento delle opposizioni all’esecuzione proposte dal debitore (o da altri soggetti) innanzi al giudice ordinario. 8. Nella vicenda in giudizio, in ogni caso, tale ultimo profilo non riveste alcuna rilevanza:da un lato, nessun giudizio di interpretazione è stato avviato;dall’altro, il petitum sostanziale della domanda qui in giudizio investe esclusivamente –come emerge dagli atti e dalla stessa decisione impugnata –il diritto al pagamento delle somme pretese, con deduzioniarticolate, tra l’altro, su profili afferenti la regolarità formale della procedura riscossiva. 9. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo,la sentenza va cassata, dovendosi affermare la giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, cui la causa va rimessa anche per il regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il secondo motivo del ricorso,