CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 41508/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato, in sede di riesame, la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli il 30/01/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di autoriciclaggio, reimpiego ed intestazione fittizia, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 27478 del 20 giugno 2025), sulle sole esigenze cautelari, della precedente ordinanza del PV riesame che con provvedimento del 20/2/2025 aveva negato gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, in base all'aggravante agevolativa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., non contestata. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo per violazione di legge, in relazione all'art.275, comma 3-bis, cod. proc. pen. e per vizio di motivazione non avendo il Tribunale valutato correttamente: il tempo trascorso dall'indagato in regime custodiale (dal 30 gennaio 2025) per soli quattro capi di provvisoria incolpazione; la richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato; il comportamento collaborativo; l'unico precedente; lo svolgimento di un'attività lavorativa prima della misura cautelare; l'interruzione di ogni rapporto con l'omonimo cugino sottoposto al regime penitenziario dell'art. 41-bis; l'assenza di altre ragioni cautelari oltre il rischio di reiterazione; il riconoscimento da parte della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione della diversa posizione rispetto a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva specifica di [OSCURATO:PERSONA], tale da rendere adeguata la sola misura massimamente contenitiva, valorizzando il suo ruolo di intermediario del cugino - detenuto in regime di alta sicurezza, quale esponente del clan di camorra [OSCURATO:PERSONA] - nelle operazioni di reimpiego, riciclaggio ed intestazioni fittizie volte a garantirne l'illecita accumulazione patrimoniale, con condotte accuratamente pianificate, reiterate nel tempo e in un contesto criminoso strutturato. Alla luce di questi elementi, non oggetto di contestazione, risultano privi di valore dirimente gli argomenti difensivi proposti: il tempo trascorso in custodia cautelare in carcere, perché soggetto a termini predeterminati per legge; l'unicità del precedente penale e lo svolgimento di un'attività lavorativa prima di essere arrestato elementi perché del tutto neutri ai fini cautelari; l'attività di collaborazione perché risultata inidonea ad apportare un serio contributo alleindagini; la scelta del rito abbreviato operato dal ricorrente nel proprio legittimo ed esclusivo interesse processuale. Anche il dato oggettivo dell'interruzione di ogni rapporto con l'omonimo cugino appare inidoneo ad incidere sulle esigenze cautelari in quanto derivante non da una scelta, ma dal regime detentivo di entrambi, e non assumendo alcun rilievo le decisioni assunte dalla Corte di cassazione relativamente alla posizione di tale [OSCURATO:PERSONA] di cui non sono indicati né il ruolo né eventuali profili, oggettivi e soggettivi, di identità con quella del ricorrente. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-comma 1-ter, disp.