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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 luglio 2021

Cassazione n. 37953/2021

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la seguente g-.(3 illAt-t L LSENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2018 del TRIBUNALE di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 ottobre 2020 il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, esclusa l'aggravante di cui all'att. 186, comma 2 bis ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) C.d.S., ritenendo la lieve entità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen..

2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, formulando un unico motivo, articolato in due profili.

3. Con il primo, fa valere la violazione del disposto dell'art. 186, comma 2 bis C.d.S. ed il vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso la sussistenza dell'aggravante dell'avere provocato un sinistro stradale, nonostante dalla ricostruzione del sinistro emergesse in modo evidente che l'imputata lo aveva cagionato, essendo evidenti le tracce di sfregamento del suo veicolo contro il guard rail ed essendo del tutto ininfluente la dinamica degli urti, come invece ritenuto dal giudice.

Rileva che la completa disamina degli elementi processuali raccolti avrebbe dovuto indurre l'affermazione della sussistenza dell'aggravante contestata.

4. Con il secondo profilo si duole dell'applicazione della causa di non punibilità per lieve entità del fatto, non ricorrendone i presupposti, stante l'ampio superamento del valore soglia (gr/I 3,8) e la gravità del fatto.

5. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale ha chiesto convertirsi il ricorso per cassazione in appello, in applicazione dell'art. 569 comma 3 cod. proc. pen. 6.

Il ricorso deve essere convertito in appello, essendo stata formulata anche la censura del vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza del sinistro ed alla conseguente applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis C.d.S. .

P.Q.M.

Qualificato il ricorso del P.M. come appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello dell'Aquila per il giudizio.

Così deciso il 16/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente g-.(3 illAt-t L LSENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2018 del TRIBUNALE di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2020 il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, esclusa l'aggravante di cui all'att. 186, comma 2 bis ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) C.d.S., ritenendo la lieve entità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen.. 2. Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, formulando un unico motivo, articolato in due profili. 3. Con il primo, fa valere la violazione del disposto dell'art. 186, comma 2 bis C.d.S. ed il vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso la sussistenza dell'aggravante dell'avere provocato un sinistro stradale, nonostante dalla ricostruzione del sinistro emergesse in modo evidente che l'imputata lo aveva cagionato, essendo evidenti le tracce di sfregamento del suo veicolo contro il guard rail ed essendo del tutto ininfluente la dinamica degli urti, come invece ritenuto dal giudice. Rileva che la completa disamina degli elementi processuali raccolti avrebbe dovuto indurre l'affermazione della sussistenza dell'aggravante contestata. 4. Con il secondo profilo si duole dell'applicazione della causa di non punibilità per lieve entità del fatto, non ricorrendone i presupposti, stante l'ampio superamento del valore soglia (gr/I 3,8) e la gravità del fatto. 5. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale ha chiesto convertirsi il ricorso per cassazione in appello, in applicazione dell'art. 569 comma 3 cod. proc. pen. 6. Il ricorso deve essere convertito in appello, essendo stata formulata anche la censura del vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza del sinistro ed alla conseguente applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis C.d.S. . P.Q.M. Qualificato il ricorso del P.M. come appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello dell'Aquila per il giudizio. Così deciso il 16/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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