CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 marzo 1991
Cassazione n. 31312/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 03/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di diniego della liberazione anticipata emesso dal Magistrato di sorveglianza di Napoli il 10 settembre 2025. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il detenuto, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt. 69-bis, lett. b) e 35-bis, Ord. Pen. e vizio di motivazione in ordine all'ammissibilità del reclamo. Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza è stato notificato al ricorrente presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] il 2 settembre 2025. Il successivo 12 settembre presso l'Ufficio matricola del predetto luogo di detenzione, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la propria volontà di proporre impugnazione avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, riservando le motivazioni al proprio difensore contestualmente nominato. Ha, dunque, manifestato espressamente la volontà di impugnare, sicché la declaratoria di tardività del reclamo non avrebbe potuto essere pronunciata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1, Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Risulta dalla disamina degli atti contenuti nel fascicolo (attività consentita in ragione della natura della questione dedotta, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) che, a fronte della notifica, in data 2 settembre 2025, del provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza, il ricorrente ha presentato i motivi di reclamo il 15 settembre 2025, ossia oltre il termine di dieci giorni imposti dall'art. 69-bis, comma 3, Ord. pen, La tesi del ricorrente è che la manifestazione della volontà di impugnare il provvedimento espressa personalmente da [OSCURATO:PERSONA] presso l'Ufficio matricola del Carcere di Napoli in data 12 settembre 2025 integri attività idonea a ritenere rispettato il termine per la proposizione del reclamo. L'assunto difensivo è manifestamente infondato. 2È pacifico che i reclami previsti dall'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, attesa la loro natura di mezzi d'impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata, debbono essere sostenuti, a pena di inammissibilità, da specifici motivi (fra le altre, Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep. 2012, Pg in proc. Parisi, Rv. 251678 - 01; Sez. 1, n. 48152 del 18/11/2008, Trasmondi, Rv. 242655 - 01; in termini, sebbene, ad altri fini, anche Sez. 1, n. 2150 del 11/10/2018, dep. 2019, Natale, Rv. 276384 - 01). Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con il provvedimento impugnato è esente dalle censure sollevate con il ricorso. 3. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] arA2515.9102-efltak- Depositata in Caecelleria oggi Roma, lì itid2.% CLIL FUNZlONARK:) GIUDIZIARIO • ,•n:uiLIAR10 1_ ¦' 3