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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 agosto 1975

Cassazione n. 36988/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1975 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia del 15.7.2020, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona, dichiarata la prescrizione per il reato di cui al capo a) relativo al delitto previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000, ha rideterminato la pena per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta societaria in anni due e mesi otto di reclusione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'illogicità della motivazione, è meramente reiterativo di uno dei motivi proposti in sede di appello, non si confronta con la puntuale motivazione sul punto fornita dalla Corte territoriale in ordine alla natura distrattiva della seconda cessione di immobili, reiterando le doglianze relative alla sentenza di primo grado: come recente ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Rilevato che quanto alla doglianza relativa alla omessa valutazione del motivo di appello afferente il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta, deve rilevarsi che nel caso in esame si verte in tema di 'doppia conforme' poiché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) e che la doglianza predetta, genericamente formulata, viene implicitamente rigettata con la condivisione della decisione di primo grado, riepilogata al fol. 5 della sentenza di appello, e confermata totalmente; Rilevato che i motivi chiedono una rivalutazione in fatto non consentita dalla legge in sede di legittimità; rilevato che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore D P. P (1)7 T I A Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1975 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia del 15.7.2020, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona, dichiarata la prescrizione per il reato di cui al capo a) relativo al delitto previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000, ha rideterminato la pena per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta societaria in anni due e mesi otto di reclusione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'illogicità della motivazione, è meramente reiterativo di uno dei motivi proposti in sede di appello, non si confronta con la puntuale motivazione sul punto fornita dalla Corte territoriale in ordine alla natura distrattiva della seconda cessione di immobili, reiterando le doglianze relative alla sentenza di primo grado: come recente ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Rilevato che quanto alla doglianza relativa alla omessa valutazione del motivo di appello afferente il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta, deve rilevarsi che nel caso in esame si verte in tema di 'doppia conforme' poiché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) e che la doglianza predetta, genericamente formulata, viene implicitamente rigettata con la condivisione della decisione di primo grado, riepilogata al fol. 5 della sentenza di appello, e confermata totalmente; Rilevato che i motivi chiedono una rivalutazione in fatto non consentita dalla legge in sede di legittimità; rilevato che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore D P. P (1)7 T I A Il Presidente
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