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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38260/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 146 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo da doglianze in punto di fatto e meramente confutative, in funzione di una alternativa lettura del "significato" delle risultanze processuali (notoriamente preclusa nel giudizio di legittimità e avulsa dalla nozione di travisamento della prova), risultando in ogni caso la questione sollevata in appello adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di evasione); - il secondo motivo da censure che non si confrontano con la questione sollevatin appello (in tal senso cfr. la sintesi del motivo a pag. 1 non contestata in questa sede) che risulta anch'essa adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 sulla richiesta di esclusione della recidiva per la natura "di non particolare gravità" del fatto da ultimo commesso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 146 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo da doglianze in punto di fatto e meramente confutative, in funzione di una alternativa lettura del "significato" delle risultanze processuali (notoriamente preclusa nel giudizio di legittimità e avulsa dalla nozione di travisamento della prova), risultando in ogni caso la questione sollevata in appello adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di evasione); - il secondo motivo da censure che non si confrontano con la questione sollevatin appello (in tal senso cfr. la sintesi del motivo a pag. 1 non contestata in questa sede) che risulta anch'essa adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 sulla richiesta di esclusione della recidiva per la natura "di non particolare gravità" del fatto da ultimo commesso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 38260/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris