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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 22323/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01NO1BP ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 055WT77 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge penale in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui all'art.416 cod. pen. ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. giudicate prevalenti sulla contestata aggravante e recidiva, sono inammissibili in quanto prospettano censure generiche e riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che i ricorrenti, reiterando genericamente con pedissequi motivi, non si confrontano con i pertinenti argomenti giuridici dei giudici di merito sulla sussistenza dell'associazione di cui all'art. 416 cod. pen., sull'indeterminatezza del programma criminoso, sulla presenza di una struttura organizzativa e sullo specifico ruolo rivestito dagli stessi, nonché sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01NO1BP ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 055WT77 ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge penale in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui all'art.416 cod. pen. ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. giudicate prevalenti sulla contestata aggravante e recidiva, sono inammissibili in quanto prospettano censure generiche e riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che i ricorrenti, reiterando genericamente con pedissequi motivi, non si confrontano con i pertinenti argomenti giuridici dei giudici di merito sulla sussistenza dell'associazione di cui all'art. 416 cod. pen., sull'indeterminatezza del programma criminoso, sulla presenza di una struttura organizzativa e sullo specifico ruolo rivestito dagli stessi, nonché sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 Il C
Sentenza Cassazione n. 22323/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris