CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 24319/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 15/2021 in data 14/10/2021 della Corte di appello di Torino, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; letti i motivi nuovi in data 19/03/2022 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; letta la memoria difensiva in data 11/04/2022 di replica alle conclusioni della Procura generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, ha applicato la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni cinque nonché il sequestro, ai fini di confisca, di beni immobili, mobili e rapporti finanziari vari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, quali terze interessate, sua moglie [OSCURATO:PERSONA] e la loro figlia Barbara, assumendo la pericolosità sia qualificata che generica dello stesso Pontoriero. 2. A seguito di proposta impugnazione, la Corte di appello di Torino, con decreto in data 14/10/2021, rigettava i ricorsi proposti dal proposto e dalle terze interessate, confermando il provvedimento impugnato. 3. Avverso il sunnominato decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Si denuncia: -Violazione di legge ed in particolare degli artt. 1, 4, 24, 10 d.lgs. n. 159 del 2011, 1 Prot. add. Cedu (primo motivo). Premesso che l'applicazione di una misura di prevenzione si fonda su elementi da cui desumere la pericolosità sociale del proposto secondo le categorie cui la normativa vigente riconduce l'applicabilità delle misure, richiedendosi altresì che la condotta di vita evidenzi la pericolosità effettiva ed attuale e non meramente potenziale del soggetto, si censura il percorso motivazione del giudice di secondo grado che ha fondato il giudizio di pericolosità qualificata in capo al Pontoriero esclusivamente sulle sentenze di condanna intervenute nei suoi confronti nell'ambito dei procedimenti penali n. 10774/08 e n. 13563/12, con fatti rispettivamente commessi tra il 2005 ed il 2007 (primo procedimento) e durante il 2006 (secondo procedimento), ritenendo la pericolosità sino al 2014 (data di pronuncia della seconda sentenza) ed omettendo di considerare che nel 2009, con l'arresto dello stesso, era cessato ogni contatto con la consorteria criminale. [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata anche la pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, legata al triplice requisito, commissione abituale di delitti, produzione effettiva di profitti, costituzione di unica o rilevante fonte di reddito. In realtà, la Corte territoriale, pur conscia del fatto che dal 2012 al 2019 il proposto non ha posto in essere alcuna attività delittuosa, vivendo presumibilmente con proventi leciti, ha del tutto ignorato la cesura temporale sulla base di un fatto illecito isolato ed episodico del 2019. Si tratta, in realtà, di una pericolosità solo potenziale che avrebbe dovuto indurre a spiegare perché la commissione di un delitto tentato potesse essere idoneo a sconfessare ben sette anni di assenza di qualsivoglia pregiudizio e, a distanza di due anni, potesse nel 2021 riverberare conseguenze negative sul giudizio di pericolosità generica. -Violazione dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 quanto all'individuazione della pericolosità generica nel periodo di perimetrazione temporale (secondo motivo). Nella motivazione del decreto impugnato, la Corte territoriale non ha dato conto della quantificazione, neppure in via approssimativa, del profitto che sarebbe derivato dalle sistematiche condotte illecite del proposto; inoltre, non ha neppure chiaramente delineato le tipologie delittuose cui sarebbe stato dedito il proposto, non tenendo conto, ad esempio, che la pratica dell'evasione fiscale non è di per sé delittuosa, se non si accompagna ad altri elementi di fattispecie e non supera determinate soglie di rilevanza; né ha dato dimostrazione che i redditi di natura illecita del Pontoriero siano stati la sua principale entrata o almeno una porzione significativa delle sue entrate. -Errata applicazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 nonché dell'art. 10 d.lgs. n. 159/2011, motivazione meramente apparente (terzo motivo). Sotto il profilo del giudizio di sproporzione, il decreto impugnato merita ulteriori censure, che risiedono nella totalmente omessa applicazione del principio per cui lo squilibrio fra guadagni e acquisti va verificato con riferimento all'acquisizione dei singoli beni. È essenziale che tale squilibrio, incongruo e significativo, si riferisca non solo a un tempo determinato, ma anche a specifici acquisti. Ora, non vi è dubbio che, nel decreto impugnato, manca ogni tentativo di abbinamento fra (in)capacità reddituale ed acquisto di specifici beni. I giudici di merito si sono basati sulle risultanze degli accertamenti della DIA su una pluralità di anni, in cui l'unico dato che rileva è la commissione di alcuni reati finalizzati a profitto accompagnati da un accumulo ritenuto complessivamente sproporzionato rispetto alla capacità economica del proposto del lungo periodo. Ma si tratta, con tutta evidenza, di una valutazione insufficiente, sostanzialmente ripetitiva del giudizio di conformità all'art. 1, lett. b), che va tenuta ben distinta da quella di sproporzione nei termini riconosciuti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Il decreto si espone poi ad ulteriori censure, che affondano nell'assenza di una necessaria ed effettiva comparazione fra le opposte posizioni dei consulenti dell'accusa e della difesa. -Violazione dell'art. 24 e dell'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 per applicazione della confisca a cespiti acquisiti fuori dal periodo di pericolosità, sulla base dell'erronea e comunque immotivata riconduzione delle imprese gestite dal proposto alla categoria delle imprese "mafiose" o "radicalmente illecite" (terzo motivo-bis).L'iter giudiziale che ha portato alla confisca dei beni e delle aziende ricondotte al Pontoriero è passato attraverso l'individuazione di un periodo di pericolosità successivo al 2004, anno in cui sono state riscontrate le prime condotte che hanno portato, successivamente, ad una declaratoria di responsabilità penale. Tuttavia, una parte assai consistente dei beni confiscati (in particolare, gli immobili), è stata acquistata precedentemente, anche decenni prima di tale data: in tempi così lontani dall'epoca di realizzazione dei c.d. reati- spia, da rendere ictu °cui/ irragionevole la presunzione di derivazione del bene da un'attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto quella per cui è intervenuta condanna. Per estendere la perimetrazione temporale, i giudici hanno attinto alla figura della c.d. impresa mafiosa, arrivando alla sottoposizione di tutto il patrimonio del Pontoriero ad una confisca indiscriminata, tale da coinvolgere acquisti provatamente avvenuti negli anni 80 e 90: qualcosa di evidentemente diverso dal fatto di commettere reati tributari in una realtà di impresa, allo scopo di abbattere gli utili o comunque conseguire risultati inerenti ad esigenze di natura aziendale. -Violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 in rapporto all'art. 1 Prot. add. CEDU per assenza di base legale della confisca ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, riguardo agli acquisti fatti prima dell'entrata in vigore delle normative, succedutesi nel tempo, riguardanti le misure di prevenzione patrimoniali, erroneamente ricostruita dalla Corte territoriale (quarto motivo). Per quanto riguarda l'applicabilità delle misure patrimoniali ai soggetti di pericolosità generica, fino al 2008 era possibile solo con riferimento ai proventi dei delitti indicati dall'art. 14 della I. 55 del 1990. Solo nel 2008, con l'art. 11 ter del d.l. n. 92 del 2008 è stato espressamente abrogato l'art. 14 della I. n. 55 del 1990 ed è stato così possibile estendere l'applicazione di tutte le disposizioni previste dalla I. n. 575 del 1965 ai soggetti dotati di pericolosità generica, qualunque fosse il delitto che aveva generato il profitto. -Violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 in rapporto all'art. 1 Prot. add. CEDU per assenza di base legale della confisca ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, riguardo all'applicazione della giurisprudenza, successiva ai fatti indizianti di pericolosità, in tema di "impresa mafiosa" anche all'ambito della pericolosità generica (quinto motivo). Si censura l'applicazione dei principi di cui alla sentenza Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225-07, secondo cui la confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale ed all'insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia AP 4 dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti: mutamento giurisprudenziale sfavorevole del tutto imprevedibile dal proposto al momento della commissione dell'illecito ed al più applicabile solo per gli acquisti effettuati dal pericoloso generico dal 2019, anno di pronuncia della sentenza in parola. 4 bis. Motivi nuovi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Con gli stessi si denuncia: -Violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 4, lett. a) e b), 24 d.lgs. n. 159 del 2011, 7 CEDU, in ordine all'omessa specificazione del profilo di pericolosità qualificata e al consequenziale rapporto di essa con la confisca dell'intero capitale sociale delle società C.S.M. e [OSCURATO:PERSONA] e dei rispettivi compendi aziendali (primo motivo); -Violazione ed errata applicazione degli artt. 125, 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 11 preleggi e 7 CEDU, in ragione dell'applicazione retroattiva del disposto di cui al comma 1 bis dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 alle fattispecie ricostruttive precedenti (secondo motivo); -Violazione ed errata applicazione degli artt. 125, 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 4, lett. a) e b), 24 d.lgs. n. 159 del 2011 per avere il decreto contro cui si ricorre, alla stregua di motivazione mancante, inesistente e meramente apparente, disposto la confisca dei beni acquistati in epoca antecedente il 2004 in difetto di pericolosità sociale, necessario presupposto soggettivo di applicazione della confisca, conseguentemente determinando la violazione del requisito legale di perimetrazione cronologica della pericolosità e di necessaria correlazione temporale (terzo motivo). 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Si denuncia: -Violazione degli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, per essere stati confiscati l'intero capitale sociale ed i beni immobili della C.S.M. s.r.I., omettendo di motivare in merito alla sussistenza di alcuni elementi costitutivi della fattispecie legittimanti l'applicazione della misura preventiva patrimoniale (motivo unico). Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge con chiarezza la totale mancanza di motivazione in ordine alla contestata "ragionevolezza temporale" tra l'acquisizione dei beni immobili della C.S.M. confiscati ed il periodo di perimetrazione della pericolosità sociale ravvisata a carico del proposto, nonché all'assenza di proporzionalità con riferimento all'an ed al quantum dei beni immobili sottoposti a confisca, soprattutto in considerazione del contesto di fatto sottoposto al vaglio dei giudici, nel quale lo scorporo dei suddetti beni immobili del patrimonio aziendale sarebbe stato agevolato proprio dalla natura del bene stesso. Pur tenendo conto della rilevante distanza temporale dei fatti, compresi tra i 15 ed i 40 anni, la terza interessato ha offerto "riscontri" delle predette dazioni, richiamando alcune donazioni ricevute dai propri genitori: da qui la rivendicazione di vedersi restituiti i beni immobili nella sua disponibilità pur se formalmente intestati alla C.S.M., società costituita solo nel marzo del 1999, ovvero quando la stragrande maggioranza dei beni immobili sequestrati era già stata acquistata. 6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Si denuncia: -Violazione degli artt. 16 e 52 d.lgs. n. 159 del 2011, per essere stati confiscati beni la cui titolarità risulta in capo ad un soggetto terzo, non destinatario di misura di prevenzione personale, né tantonneno soggetto il cui patrimonio sia direttamente collegato a quello del proposto (motivo unico). La ricorrente ha dimostrato di possedere un reddito autonomo (anche quando era studentessa) che le ha permesso di acquistare i terreni agricoli, di valore irrisorio pari ad euro 4.000, oggetto di confisca; in relazione alle posizioni bancarie a lei intestate, le stesse derivano sostanzialmente dall'attività bancaria posta in essere dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], titolare di un proprio reddito con il quale aveva fronteggiato le restituzioni dei mutui concessigli dagli istituti di credito. L'importo complessivo dei bonifici effettuati dalla Caione nel conto corrente intestato alla figlia è pressocchè corrispondente all'importo dalla stessa ricevuto a titolo di finanziamento da parte degli istituti di credito. Infine, andava ricordato come il terzo intestatario di un bene sottoposto a confisca può limitarsi - come avvenuto nella fattispecie - ad allegare circostanze di fatto tese a dimostrare l'effettivo impiego di risorse economiche proprie per l'acquisto del bene. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va premesso, quanto ai limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, che il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. n. 159 del 2011 di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito così da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (cfr., Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514). Ed ancora. Va ricordato che, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte, il giudice della prevenzione non è vincolato dall'esistenza di un giudizio penale ed è invece abilitato, alla luce del principio di autonomia del giudizio di prevenzione, ribadito anche in esito alla introduzione del codice antimafia (artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 159 del 2011), a ricostruire, motu proprio ed anche in assenza di un procedimento penale correlato, gli episodi storici portati alla sua attenzione (cfr., Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207). Può, dunque, essere affermata la riconducibilità del preposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. 159 del 2011, non solo sulla base di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di condotte delittuose rilevanti a tal fine, ma anche ove, a carico del destinatario della misura, non sia mai stato proposto un giudizio penale, per le ragioni più varie (perché la notitia criminis, è stata archiviata; perché le prove raccolte non furono ritenute sufficienti a sostenere un'accusa penale; perché l'azione penale era già paralizzata, al momento della conoscenza della notitia criminis, da una causa di estinzione o di improcedibilità). In questi casi, il giudice della prevenzione, dopo avere verificato - sia pure incidentalmente - la valenza penale di quelle condotte (e, quindi, dopo averle sussunte entro precise fattispecie penali), deve valutare - senza i limiti stringenti della prova penale - se quelle condotte siano sintomatiche della pericolosità sociale del proposto e, quindi, se sussistano congiuntamente tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, dandone conto nella motivazione. Infine, va altresì ricordato come sia lasciato interamente al giudice di merito il compito di dettare nel caso concreto le linee della perimetrazione temporale della pericolosità, tenendo conto di tutte le circostanze che caratterizzano la natura e la tipologia delle condotte su cui la stessa si fonda, la natura degli illeciti e le modalità delle diverse acquisizioni patrimoniali, dal che ne deriva che la valutazione relativa al dato temporale di manifestazione della pericolosità sociale di un soggetto è questione di merito, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità laddove non ci si trovi in presenza di una motivazione assente o meramente apparente e, quindi, di una violazione di legge emendabile dalla Corte di cassazione (così in motivazione: Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop., cit.). 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. 3.1.1. In particolare, con specifico riguardo alla pericolosità qualificata ex art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 di [OSCURATO:PERSONA] occorre tener presente che il provvedimento impugnato ha individuato la collaborazione del ricorrente con tali D'Agostino e Cardillo, personaggi appartenenti alla 'ndrangheta, sin dal 1991, come ricavabile dalla lettura dell'imputazione cautelare nel procedimento "Pioneer" ove al Pontoriero è attribuita la gestione della contabilità della società Ediltava e della gran parte delle imprese gravitanti intorno agli interessi economici e commerciali dei sunnominati D'Agostino e Cardillo; inoltre, al Pontoriero sono attribuite, a partire dal luglio 2005, nell'assunzione fittizia della qualità di amministratore della Ediltava, delle condotte di cui agli artt. 110, 648 cod. pen., 7 d.l. 152 del 1991 (capo 1), e 81 cpv., 110, 117, 479 cod. pen., 12 quinquies d.l. 306 del 1992, 7 d.l. 152 del 1991 (capo 2). In relazione a dette incolpazioni, il Pontoriero definirà il procedimento con sentenza di patteggiamento pronunciata nel 2011. Con una successiva sentenza di patteggiamento pronunciata nel 2014, il Pontoriero definirà altro procedimento per il quale erano state elevate a suo carico le condotte cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 117, 479 cod. pen., 12 quinquies d.l. 306 del 1992, 648 bis (capo B) e 110, 648 ter, commi 1 e 2, cod. pen., 7 d.l. 152 del 1991 (capo D), violazioni, queste ultime, ritenute in continuazione con quelle già giudicate con la prima sentenza di patteggiamento. Pur non venendo in discussione il concetto di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa ed in assenza di una condotta formalmente riconducibile alla "partecipazione", la contestata e ritenuta (in entrambe le sentenze) aggravante dell'agevolazione mafiosa, caratterizzata nella fattispecie da condotte protrattesi per molti anni, consente di ritenere che si sia in presenza di comportamenti costituenti non episodico ma funzionale supporto causale idoneo ad apportare un contributo fattivo alle attività e allo sviluppo del sodalizio criminoso degli Spagnolo, in una sorta di costante vicinanza funzionale in un settore - quello del riciclaggio di denaro di provenienza illecita - ritenuto strategico dall'aggregazione criminale di riferimento. 3.1.2. In relazione alle questioni inerenti alla pericolosità generica ex art. 4, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, si è detto delle pendenze del Pontoriero in sede tributaria. In particolare, il primo dei due procedimenti aventi ad oggetto reati fiscali, definito con sentenza di improcedibilità per estinzione degli addebiti in ragione della maturata prescrizione, riguarda reati commessi in un arco temporale compreso tra il 2004 ed il 2009 e consistiti nell'emissione di fatture per prestazioni inesistenti finalizzate a consentire dichiarazioni dei redditi fraudolente effettuate utilizzando elementi passivi del tutto fittizi. Dalle indagini fiscali è risultato che il proposto, la moglie ([OSCURATO:PERSONA]) e la figlia ([OSCURATO:PERSONA]), le società loro collegate (la [OSCURATO:SOCIETA]. e la IFAP s.r.I.) nonché la ditta individuale della Caione fossero tutte intrecciate tra loro. A riprova dell'uso di artifici affini elusivi, si pone l'altra sentenza in materia di reati fiscali, per violazione dell'art. 11 d.lgs. 74 del 2000, avendo il ricorrente, allo scopo di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte, ceduto reiteratamente fittiziamente alla propria figlia dei beni (si allude alla condanna in via definitiva riportata nel 2015 per evasione dell'IVA per oltre tre milioni di euro, attuata attraverso la simultanea alienazione alla figlia del 50%, per soli 10.000 euro, delle proprie quote di partecipazione della BP Immobiliare, società condivisa dal Pontoriero con tale [OSCURATO:PERSONA]): attività illecita seriale, sistematica, per valori decisamente significativi (la violazione testè descritta è di importo pari a tre volte circa la sproporzione rilevata dall'Autorità proponente), poste in essere continuativamente per diversi anni, e come tale capace di descrivere una intensa pericolosità generica. In tal senso, va ricordato che, in tema di pericolosità generica, la sistematica condotta di evasione fiscale, di rilievo penale, e la conseguente immissione di capitali di provenienza non lecita in un complesso aziendale - che comporta l'impossibilità di scindere tra eventuali componenti sane, riferibili ad attività imprenditoriale lecita, e apporto di capitali illeciti - nonché il considerevole divario tra l'ammontare dei redditi ufficiali e la misura degli investimenti effettuati nelle società riferibili al proposto rappresentano elementi rilevanti al fine dell'inquadramento del predetto nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. 159 del 2011 e della conseguente applicazione della confisca di prevenzione di immobili e quote sociali nella disponibilità del medesimo, anche se formalmente intestati a terzi (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679- 02). A quanto sin qui esposto, si aggiunge il procedimento dal quale è sortita una condanna di primo grado ad un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. (fatto commesso nel 2019), pronunciata dal Giudice 9 per l'udienza preliminare in data 27/07/2021. Il proposto, venuto a sapere del sequestro anticipatorio delle proprie società compiuto nell'ambito del presente procedimento, ha cercato di recuperare il controllo di una di esse ([OSCURATO:PERSONA]) creando un'ulteriore società fittizia, intestandola a due nuovi prestanome e mandando questi ultimi dall'amministratore giudiziale per chiedergli di prendere in affitto un ramo d'azienda e tutti gli immobili: condotta che, secondo il provvedimento impugnato, ha reso trascurabile lo iato cronologico di sette anni esistente fra i reati di cui alle due sentenze in materia fiscale e quello appena descritto. 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale, dopo aver richiamato il modus operandi sistematico adottato dal proposto, descritto il fascio di condotte illecite poste in essere in un arco temporale che si è spinto sino al 2019 ed indicato la loro rilevanza ai fini che qui interessano, ha significativamente riconosciuto il sistematico ricorso da parte del ricorrente all'artificio a fini elusivi, sia per emettere una falsa fattura che per trasferire un immobile da una ad altra propria società, in un contesto ove finiva per essere irrilevante sia la "misura" che, in un certo senso, il "tempo" della violazione. Su questi presupposti, si rivela così quasi imposta la conclusione nel senso dell'esistenza di una persistente e continuativa pericolosità accompagnata da un incontrollabile impulso a delinquere: motivazione logica e coerente con i dati esaminati, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. Infatti, le doglianze relative alla consistenza indiziaria ed alla valutazione dell'attualità della pericolosità sono inammissibili, poiché, nel procedimento di prevenzione - come evidenziato in premessa - il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 della legge n. 1423 del 1956 (ora, art. 10, comma 2, d.lgs. 159 del 2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; v. anche, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Nel caso di specie, il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ed ordinatamente espressi. 3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Anche con riferimento all'accertata sproporzione, il provvedimento appare incensurabile. Come evidenziato dalla Procura generale, si è fatto corretto ricorso al meccanismo delle presunzioni, tenendo conto dei proventi dei reati fiscali, riconoscendosi che i modestissimi utili societari, a fronte di numerosi esercizi in perdita, di ineludibili costi societari e in presenza di scritture contabili definite come opache e carenti, anche considerando la competenza specifica del Pontoriero (di professione, commercialista), non consentono di ritenere dubbia la prova dell'esistenza della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto ha la titolarità o la disponibilità e il suo reddito o l'attività economica espletata. E tutto questo, pur a fronte di evanescenti elementi difensivi a sostegno delle asserite lecite provenienze dei lasciti dei genitori della Caione o dell'erogazione a fondo perduto di finanziamenti della Finpiemonte a favore della stessa Caione o più in generale al gruppo Pontoriero: di tal che, il decreto impugnato, ha riconosciuto che, essendo rimasta del tutto oscura la reale ragione d'impresa e, spesso, non essendosi nemmeno chiarita l'origine delle risorse utilizzate per estinguere tali finanziamenti, non pare azzardato dedurre che questo fosse di uno dei modi utilizzati dal ricorrente per restituire alla luce fondi di origine illecita. Peraltro, appare evidente che il ricorso al credito bancario o al finanziamento in generale per il ripianamento di debiti societari anche di società diverse da quelle finanziate, parimenti a quanto accade nell'ipotesi di finanziamento per l'acquisto di un bene confiscabile, non dimostra né fa diventare lecita l'operazione di ripianamento che rivela sua fittizietà, posto che il suddetto finanziamento deve essere rimborsato e deve esserne sostenuto altresì il costo. E' dunque con riferimento alla impossibilità di sostenere/mantenere tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse di fonte lecita 48 da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Catalano, Rv. 264461; Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217). In questa prospettiva, va ricordato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui mentre spetta alla pubblica accusa la prova della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il suo reddito o l'attività economica espletata, è, invece, onere del proposto - onere, nella specie, non assolto - che deduca eccezioni o argomenti difensivi, giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittima provenienza dei beni, perché è il proposto che, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della propria tesi difensiva (cfr., Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679- 03, cit.). 3.4. Manifestamente infondato è il terzo motivo-bis da trattarsi unitamente al collegato - ed affetto dal medesimo vizio - quinto motivo. In relazione al tema della confisca integrale del complesso aziendale, pur non versandosi nell'ipotesi della c.d. impresa mafiosa, nel caso di specie appare meritevole di conferma il principio - richiamato nel provvedimento impugnato - formulato da Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, n. 31549, Simply soc. coop., cit., Rv. 277225-07, secondo cui "La confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale ed all'insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti. (In motivazione la Corte ha precisato che la confisca può essere estesa agli investimenti con proventi illeciti anche precedenti al periodo di pericolosità, purché sia dimostrata la riferibilità al proposto delle imprese formalmente terze e non sia possibile distinguere, in termini di certezza e di rilevante prevalenza, l'attività imprenditoriale lecita da quella costituente reimpiego o occultamento di profitti illeciti)". In tal senso è la ricostruzione effettuata nel provvedimento impugnato che descrive l'uso strumentale ed illecito che delle società, sottoposte a confisca di prevenzione, è stato fatto negli anni dal proposto e l'interconnessione tra flussi finanziari personali e societari che lo connota. 3.5. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Assume il ricorrente, sostanzialmente reiterando il motivo di gravame d'appello, che non sarebbe esistita, al momento della verificazione dei fatti, una norma che prefigurasse il rischio di subire il sequestro e poi la confisca di tutte le proprietà non giustificabili, comunque acquisite nel periodo di pericolosità, e non solo di quelle specificamente ottenute tramite i reati commessi. In particolare, nessuna norma nel 2008 (da qui il denunciato difetto di base legale), avrebbe previsto la confisca "allargata" del patrimonio tramite confisca di prevenzione: più specificamente, la commissione del delitto di cui all'art. 12 quinquies legittimerebbe l'applicazione delle misure patrimoniali solo per effetto della I. n. 94/2009, che avrebbe modificato l'art. 1 della I. n. 575 del 1965, in epoca quindi successiva al 2005, quando sarebbero state poste in essere le condotte di trasferimento fraudolento di valori nell'interesse della Ediltava. E, la commissione dei reati diversi da quelli fondati sulla pericolosità specifica consentirebbe l'applicazione della misura di prevenzione solo per effetto del d.l. n. 92/2008: prima, il rischio patrimoniale conoscibile dal proposto sarebbe stato limitato alla diversa misura della tradizionale confisca del profitto derivato dalla commissione di specifici reati. 3.5.1. La questione è strettamente correlata alla natura giuridica della confisca di prevenzione. E' evidente, infatti, che mai potrebbe pervenirsi all'applicazione della confisca dei beni - per condotte antecedenti alla entrata in vigore della disposizione di legge peggiorativa (dunque, per condotte antecedenti al maggio del 2008) - se ed in quanto la confisca fosse da ritenersi sanzione penale in senso proprio, in virtù del principio di irretroattività della norma penale. Tuttavia, tale aspetto ha trovato adeguata composizione nell'arresto delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sent. n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli), con cui si è riaffermata la natura giuridica di misura di sicurezza atipica di tale classe di confisca (le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen.), il che consente l'applicazione della legge vigente al momento della decisione, anche se - per taluni aspetti - peggiorativa del trattamento giuridico della persona destinataria, rispetto al momento in cui costui avrebbe, in ipotesi, tenuto la condotta «fonte» della ablazione patrimoniale (cfr., Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, dep. 2018, Brussolo). Da qui la valutabilità delle acquisizioni patrimoniali avvenute non soltanto in epoca antecedente rispetto all'anno 2008 (d.l. n. 92 del 2008 che segna l'accrescimento dell'area della confiscabilità) ma anche, se del caso, in epoca antecedente rispetto all'anno 1982, momento che - con la legge n. 646 del 1982 - segna il momento della introduzione nel settore della prevenzione dello strumento della confisca.Tale è, infatti, il portato della ritenuta natura giuridica, che consente l'applicazione della disposizione lì dove i presupposti di fatto siano verificati nella loro materialità e consistenza probatoria, ma che, tuttavia, non pone limiti temporali di retroazione. Ed in questo senso è stata la risposta giurisprudenziale che venne offerta, sul tema, nei primi anni di vigenza della legge n. 646 del 1982 (cfr., Sez. 1, n. 3833 del 24/11/1986, Bontade, Rv. 174988), come evidenziato in un significativo passaggio argonnentativo da Corte Cost. - sent. n. 465 del 1993 - ove si afferma che la possibilità di trattare il procedimento di prevenzione patrimoniale in epoca successiva alla decisione in tema di misura personale (all'epoca con il limite della coincidenza temporale tra le due misure, oggi dissolto era storicamente occasionata dalla possibilità ed opportunità di effettuare, già in sede di prima applicazione della legge n. 646 del 1982, che ha introdotto gli strumenti di prevenzione patrimoniale in argomento, la confisca dei beni dei soggetti indiziati di appartenenza a organizzazioni di stampo mafioso ai quali prima dell'entrata in vigore di quella legge fosse già stata applicata la misura di prevenzione personale). 3.5.2. Fermo quanto precede, all'estraneità del principio di irretroattività della legge penale alla materia della prevenzione, da un lato, e all'applicabilità della legge in tema di misure patrimoniali anche ai cespiti acquisiti prima della sua entrata in vigore (in quanto il provvedimento ablatorio è norma intimamente collegata a ricchezze accumulate e consolidate attraverso gli anni precedenti il momento in cui la normativa in questione è divenuta operante), dall'altro, consegue l'applicabilità della disciplina di cui alla I. n. 161 del 2017, ratione temporis, tenuto conto della normativa in vigore al momento della presentazione della proposta. 3.6. Va infine rilevato come la dichiarata inammissibilità dei motivi del ricorso principale cui si ricollegano i motivi aggiunti, idonei, in astratto, a colmarne i difetti, travolge anche questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile (cfr., Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387; Sez. 2, n. 6897 del 28/01/2022, Lomolino, non mass.). 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è l'unico motivo proposto. 4.1. Va evidenziato in premessa che il ricorso, nella sovrapposizione tralatizia degli argomenti trattati e, nell'indiscriminata totale "aggressione" del provvedimento impugnato, senza alcun preliminare "riparto" di competenza sui temi della legittimazione e dell'interesse azionato finiscono per affrontare indistintamente tutte le problematiche prospettabili, e segnatamente: - il rapporto di gestione e di disponibilità delle società "attenzionate"; - l'esistenza del rapporto di proporzione/sproporzione tra bene e reddito; - la provenienza e le condizioni per la confiscabilità dei beni; - la pericolosità sociale del proposto. 4.1.1. Tale modus procedendi - creativo di un vero e proprio "cortocircuito" tra i "diversi" ricorsi - finisce per attribuire un effetto penalizzante soprattutto nei confronti del terzo interessato (il rilievo vale in parte anche per il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) che spende la gran parte dell'espositiva ad argomentare sulla assenza delle condizioni per la declaratoria di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], mentre le argomentazioni finalizzate a rivendicare la proprietà e la non riconducibilità al proposto dei beni intestati o facenti capo a terzi rasentano, frequentemente, profili di genericità, essendo spesso limitate a mere affermazioni (in un controargomentare a quanto accertato dai giudici di merito) o disquisizioni sugli oneri probatori e quasi mai supportate dall'indicazione di specifici e risolutivi elementi a fondamento delle tesi prospettate di coincidenza tra proprietà formale e proprietà sostanziale. Quanto fin qui detto - al di là della particolare circostanza della "confusione di ruoli" tra proposto e terzo che finisce per determinare una difesa "vicendevole" e che trasmoda in una oltremodo indicativa riconduzione ad unità del tutto, che costituisce il nucleo sostanziale delle argomentazioni che hanno portato i giudici del merito ad adottare i provvedimenti di confisca - assume però diretta rilevanza anche in punto di diritto. 4.1.2. Ricorda, infatti, il Collegio che, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un isolato assunto giurisprudenziale secondo cui «in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto» (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272608), la consolidata - è qui ritenuta ampiamente condivisibile - giurisprudenza di questa Suprema Corte è da tempo orientata in termini diametralmente opposti all'assunto indicato, affermando - da un lato, quanto alla posizione del proposto - che «in materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto, che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario; è invece ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento» (così, Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822; v. anche, Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141); e - dall'altro, quanto alla legittimazione dell'impugnazione del provvedimento di confisca da parte del terzo - che costui, pur non essendo gravato da alcun onere probatorio, ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità. 4.1.3. Risulta, quindi, chiaro che, per il terzo, il procedimento ruoterà solo ed esclusivamente intorno al suddetto onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es. sussistenza della condizione di pericolosità, valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere (v., Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, in motivazione). In altri termini, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è consolidata nel ritenere che: - il ricorso meramente "adesivo" del proposto che, aderendo alla posizione processuale del terzo intestatario (ritenuto fittizio), chieda che il bene confiscato sia riconosciuto di proprietà esclusiva del suddetto terzo, è inammissibile in quanto carente di legittimazione attiva (cfr., Sez. 2, n. 30935 del 07/05/2015, Ciotta, Rv. 264295; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767); - ugualmente ed a fortiori, è carente di legittimazione il terzo che sostenga che il bene è del proposto; - è, di contro, ammissibile, l'impugnazione del terzo che sostenga che il bene è suo (e, quindi, non del proposto), ma, in questo caso, la sua difesa dovrà limitarsi solo ed esclusivamente a dimostrare di essere il reale proprietario essendo egli del tutto estraneo ed indifferente alle questioni giuridiche che riguardano il solo proposto (pericolosità, sproporzione ecc.). 4.2. Tutto ciò premesso, rileva il Collegio come già la Corte territoriale abbia evidenziato l'incongruità degli assunti della Caione e l'oscurità dei fini perseguiti con il ricorso, avendo la stessa difesa del Pontoriero riconosciuto come sia la C.S.M. che la [OSCURATO:PERSONA] fossero riconducibili al medesimo; rivendicando un ruolo di partecipe nell'attività di quest'ultimo, la ricorrente finisce, così, apparentemente per assegnare a sè stessa una posizione di destinataria diretta del provvedimento ablativo. Ferme, la mancanza di interesse, da un lato, e le valutazioni svolte in relazione ai trasferimenti immobiliari, alle società confiscate, ai finanziamenti e al giudizio di sproporzione, dall'altro, la Corte territoriale, con un giudizio che non può non essere condiviso, ha riconosciuto la totale assenza di riscontri circa le asserite dazioni in denaro liquido e in beni che sarebbero affluiti in epoca remota alla Caione per iniziativa dei suoi genitori, evidenziando l'assenza di tracce significative nei redditi da costei dichiarati, sebbene gli accertamenti svolti dall'autorità proponente risalgano fino al 1985. Con queste argomentate conclusioni, la ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è l'unico motivo proposto. Richiamate, per quanto di ragione, le considerazioni di carattere generale svolte nel precedente paragrafo 4. del considerato in diritto con riferimento alla posizione dell'altra ricorrente [OSCURATO:PERSONA], evidenzia il Collegio come anche il presente ricorso manifesti in capo all'instante, un'evidente carenza di interesse, sia con riferimento al modus operandi del padre (trattandosi di aspetto rilevante ai soli fini dell'accertamento della pericolosità dello stesso), che riguardo alla società C.S.M. (a lei non intestata, né in concreto appartenente), che, infine, riguardo al denaro utilizzato per estinguere i mutui accesi dalla Caione (non essendo ancora una volta a lei riconducibile quel denaro). Come rilevato nel provvedimento impugnato, risultano irrimediabilmente contraddittori gli argomenti inerenti alla sfera patrimoniale, con i quali da un lato si sostiene che determinati acquisti potrebbe averli fatti la stessa terza interessata con redditi propri non dichiarati, ottenuti lavorando dello studio del padre, e dall'altro lato che non vi sarebbe nulla di male se il proposto e la di lei madre Caione, con risorse proprie, avessero acquistato beni per intestarli alla figlia. In ogni caso, si è rilevato, che al primo argomento si può replicare che si tratta di acquisti avvenuti quando costei era ancora una studentessa e non dichiarava alcun provento da lavoro; e al secondo argomento, che ciò che interessa è che si tratti di beni