Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 24435/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria difensiva depositata in data 19 febbraio 2026 nell'interesse del ricorrente; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge la mancata riqualificazione del fatto contestato nella ipotesi di reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, che ha precisato come la vicenda in esame debba essere qualificata come riciclaggio, avendo l'[OSCURATO:PERSONA] alterato l'assegno ricevuto, mediante la sostituzione del proprio nome a quello dell'effettivo beneficiario, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del titolo (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); considerato inoltre che tale censura è manifestamente infondata perché offre una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo rilevato, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come la condotta posta in essere dall'imputato integrasse gli elementi costitutivi del reato contestato in rubrica; che a tale riguardo deve infatti ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integri il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito (cfr. Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, P.g. in proc. venuti e altro, Rv. 271530 - 01); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria difensiva depositata in data 19 febbraio 2026 nell'interesse del ricorrente; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge la mancata riqualificazione del fatto contestato nella ipotesi di reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, che ha precisato come la vicenda in esame debba essere qualificata come riciclaggio, avendo l'[OSCURATO:PERSONA] alterato l'assegno ricevuto, mediante la sostituzione del proprio nome a quello dell'effettivo beneficiario, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del titolo (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); considerato inoltre che tale censura è manifestamente infondata perché offre una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo rilevato, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come la condotta posta in essere dall'imputato integrasse gli elementi costitutivi del reato contestato in rubrica; che a tale riguardo deve infatti ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integri il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito (cfr. Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, P.g. in proc. venuti e altro, Rv. 271530 - 01); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24435/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris