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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:584
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 settembre 2011 – Germania / Commissione (causa C‑544/09 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Aiuti di Stato – Introduzione della televisione digitale terrestre nella regione di Berlino‑Brandeburgo – Art. 87, n. 3, lett. c), CE – Fallimento del mercato – Proporzionalità – Neutralità sul piano tecnologico – Effetto incentivante»

1. Aiuti concessi dagli Stati – Compatibilità di un aiuto con il mercato comune – Aiuto che apporta un miglioramento alla situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza essere necessario per conseguire gli scopi previsti dall’art. 87, n. 3, CE – Insussistenza – Finanziamento pubblico del passaggio alla televisione digitale terrestre – Valutazione del criterio della necessità (Art. 87, n. 3, CE) (v. punti 44, 46‑48)

2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (v. punto 63)

3. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti idonei a fruire della deroga prevista all’art. 87, n. 3, lett. c), CE – Presupposti – Transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale – Requisito della neutralità sul piano tecnologico – Valutazione [Art. 87, n. 3, lett. c), CE; comunicazione della Commissione COM(2003) 541 def.] (v. punti 77, 79‑81) [OSCURATO:PERSONA] proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 6 ottobre 2009, causa T‑21/06, Germania/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione 9 novembre 2005, 2006/513/CE, relativa all’aiuto di stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore dell’introduzione della televisione digitale terrestre nella regione di Berlino-Brandeburgo (GU L 200, pag. 14) – Violazione dell’art. 107, n. 3, c), TFUE.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 settembre 2011 – Germania / Commissione (causa C‑544/09 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Aiuti di Stato – Introduzione della televisione digitale terrestre nella regione di Berlino‑Brandeburgo – Art. 87, n. 3, lett. c), CE – Fallimento del mercato – Proporzionalità – Neutralità sul piano tecnologico – Effetto incentivante» 1. Aiuti concessi dagli Stati – Compatibilità di un aiuto con il mercato comune – Aiuto che apporta un miglioramento alla situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza essere necessario per conseguire gli scopi previsti dall’art. 87, n. 3, CE – Insussistenza – Finanziamento pubblico del passaggio alla televisione digitale terrestre – Valutazione del criterio della necessità (Art. 87, n. 3, CE) (v. punti 44, 46‑48) 2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (v. punto 63) 3. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti idonei a fruire della deroga prevista all’art. 87, n. 3, lett. c), CE – Presupposti – Transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale – Requisito della neutralità sul piano tecnologico – Valutazione [Art. 87, n. 3, lett. c), CE; comunicazione della Commissione COM(2003) 541 def.] (v. punti 77, 79‑81) [OSCURATO:PERSONA] proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 6 ottobre 2009, causa T‑21/06, Germania/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione 9 novembre 2005, 2006/513/CE, relativa all’aiuto di stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore dell’introduzione della televisione digitale terrestre nella regione di Berlino-Brandeburgo (GU L 200, pag. 14) – Violazione dell’art. 107, n. 3, c), TFUE. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.