CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 06215/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 del TRIBUNALE di NUOROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio, limitatamente all’omessa pronuncia sulla domanda di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Nuoro in composizione monocratica ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 – per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di quindici centimetri, strumento atto all’offesa – e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di euro mille di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale lamenta violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine all’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Rappresenta la difesa trattarsi di richiesta espressamente formulata, quale subordinata, in sede di conclusioni rassegnate all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha anche depositato conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento della doglianza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, quanto all’omessa pronuncia sulla domanda di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova premettere che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della decisione assunta in sede di merito, al fine di evitare che il controllo della Corte stessa si eserciti - anziché sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo svolto dl Giudice di merito - sul contenuto intrinseco della decisione, è stato circoscritto dal legislatore alla mancanza, alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità della motivazione. Questi vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, devono cioè apparire tali nello stesso sviluppo logico del provvedimento, piuttosto che nella diversa prospettiva addotta dal ricorrente. Il vizio di mancanza di motivazione è costituito, pertanto, sia dalla totale carenza della parte espositiva, quindi da un vuoto che sia già di tipo grafico, sia dalla mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili, nel rapporto tra i temi sui quali si deve esercitare il giudizio e il contenuto di questo. 3. Nella concreta fattispecie, dalla stessa intestazione della sentenza si evince che il difensore aveva evocato l’art. 131-bis cod. pen., facendone espressa richiesta; la parte motiva della pronuncia impugnata, però, ha del tutto ignorato tale profilo, così concretizzando il vizio sopra enunciato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento della sentenza impugnata, per quanto inerisce alla mancata pronuncia in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio, su tale punto, al Tribunale di Nuoro. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cp con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribun