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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 13679/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bologna lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 ( capo a) e di cui agli artt. 337, 582 e 585 (capo b) Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ; con il secondo motivo, violazione di legge e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e in ordine al quantum di aumento per i reati in continuazione.

Con memoria difensiva ha ulteriormente articolato i motivi di ricorso.

La prima censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo marijuana pari a grammi 149,2 con un principio attivo pari a 18,057 grammi, da cui erano ricavabili 772 dosi medie singole.

La Corte territoriale ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della sussistenza del fatto lieve ( in particolare la sentenza Sez.3 numero 12551 del 27/03/2023, Rv. 278615) che ha precisato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'attenuante citata non può essere affermata sulla base del solo parametro quantitativo desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario.

Pertanto il giudice a quo , richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite Murolo, ha escluso che il fatto possa essere ricondotto ai sensi dell'art 73, comma 5 d.P.R.309/1990, in ragione del quantitativo detenuto, certamente non irrisorio, tale da soddisfare un numero cospicuo di tossicodipendenti, comunque incompatibile con le precarie condizioni economiche dell'imputato, e ha valorizzato il collegamento con gli ambiento criminali dediti allo spaccio di stupefacenti, come si evince dai precedenti specifici a suo carico.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla capacità delinquere dell'imputato, gravato da precedenti penali specifici anche recenti che certamente non hanno sortito alcun effetto deterrente.

In ordine alla entità dell'aumento di pena, pari a complessivamente un anno di reclusione per la continuazione con i reati di cui al capo B, il giudice a quo, con motivazione altrettanto congrua ed esente da vizi, ha fatto richiamo alla pluralità dei reati contestati concernente una pluralità di persone offese, all'elevata intensità del dolo, avendo l'imputato commesso tali reati nell'intento di sottrarsi al controllo e di assicurarsi l'impunità per la detenzione illecita di stupefacente.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bologna lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 ( capo a) e di cui agli artt. 337, 582 e 585 (capo b) Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ; con il secondo motivo, violazione di legge e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e in ordine al quantum di aumento per i reati in continuazione. Con memoria difensiva ha ulteriormente articolato i motivi di ricorso. La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo marijuana pari a grammi 149,2 con un principio attivo pari a 18,057 grammi, da cui erano ricavabili 772 dosi medie singole. La Corte territoriale ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della sussistenza del fatto lieve ( in particolare la sentenza Sez.3 numero 12551 del 27/03/2023, Rv. 278615) che ha precisato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'attenuante citata non può essere affermata sulla base del solo parametro quantitativo desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario. Pertanto il giudice a quo , richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite Murolo, ha escluso che il fatto possa essere ricondotto ai sensi dell'art 73, comma 5 d.P.R.309/1990, in ragione del quantitativo detenuto, certamente non irrisorio, tale da soddisfare un numero cospicuo di tossicodipendenti, comunque incompatibile con le precarie condizioni economiche dell'imputato, e ha valorizzato il collegamento con gli ambiento criminali dediti allo spaccio di stupefacenti, come si evince dai precedenti specifici a suo carico. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla capacità delinquere dell'imputato, gravato da precedenti penali specifici anche recenti che certamente non hanno sortito alcun effetto deterrente. In ordine alla entità dell'aumento di pena, pari a complessivamente un anno di reclusione per la continuazione con i reati di cui al capo B, il giudice a quo, con motivazione altrettanto congrua ed esente da vizi, ha fatto richiamo alla pluralità dei reati contestati concernente una pluralità di persone offese, all'elevata intensità del dolo, avendo l'imputato commesso tali reati nell'intento di sottrarsi al controllo e di assicurarsi l'impunità per la detenzione illecita di stupefacente. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]