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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34820/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29232/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ed Oggetto:motivazione perplessa/contraddittoria elettivamentedomiciliati presso lo studio del difensore in Roma, Via MonteSanto n. 2 ; –controricorrenti e ricorrent i incidental i – avverso la sentenza n. 634 / 1 / 20 22 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 2 . 5 .20 22 , non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] del la Toscana emetteva la sentenza 634/1 / 2022 sul l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diFirenze n. 36 / 3 /20 21 con la quale era no stati riuniti e rigettati i due ricors i d ei contribuenti quali ex soci della società [OSCURATO:SOCIETA].,svolgente attività di commercializzazione di pedane in legno , voltiad impugnare altrettante cartelle di pagamento per II.DD. e IVA relativamenteall’anno di imposta 2006 .

Insentenza si legge che l'Agenzia delle Entrate notificava agli ex soci della estinta società un processo verbale di constatazione da cui emergeva che alcuni dei fornitori della società erano soggetti economici non realmente operativi e, di conseguenza, le forniture eseguiteda questi ultimi costitui vano operazioni imponibili ai fini IVA soggettivamenteinesistenti.

L'Amministrazione finanziaria, pur escludendo che potesse configurarsiun'ipotesi di indeducibilità dei costi, alla luce del disposto dell'art. 14, comma 4 bis, l . 537/93, contestava l'incidenza delle operazioni considerate soggettivamente inesistenti sui costi dichiarati dalla società e l’inattendibilità delle scritture contabili, procedendoai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/73 alla rideterminazione induttiva del reddito della società, liquidando leconseguenti maggior i IRES e IRAP.

Sullabase del p.v.c. veniva quindi emesso l’avviso di accertamento per il periodo di imposta 2006 che Carlo e [OSCURATO:PERSONA] impugnavanounitamente agli altri soci della ormai cessata società .

Il ricorso veniva accolto in primo grado, ma respinto in appello.

In esecuzione provvisoria della sentenza d’appello, l ' a gente della riscossionenotificava due cartelle di pagamento in relazione ai tributi esigibilipro quota dai soci della cessata società .

La CTP con la sentenza 36 /3/20 21 rigettava i ricorsi introduttivi avverso le cartelle, ritenendo che il giudice d’appello pronunciatosi sull’accertamento societario avesse confermato la legittimità dell'atto impugnato che, pertanto, doveva essere integralmente applicato.Il giudice d’appello rigettava in dispositivo l’impugnazione, ma nel penultimo periodo della motivazione , relativamente alle sanzioni, stabiliva: « In questo senso l'appello potrebbe essere accolto per quanto attiene al motivo subordinato, ma gli appellanti nonhanno precisato se l'entità delle sanzioni attribuite loro pro quota superil'entità degli utili che sono stati loro attribuiti.

L'agenzia delle Entrate verificherà se l'entità delle sanzioni attribuite ai due soci superio meno il limite fissato dalla giurisprudenza operando in caso positivol'opportuna riduzione ».

Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia , affidato a due motiv i , al quale i contribuent i ha n n o replicato con controricorsoe ricorso incidentale per due motiv i .

Consideratoche: 1.Con il primo motivo d el ricorso principale , in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello per n ullità del capo sopra riportato per violazione e falsa applicazionedegli artt. 111 Cost., 132, n. 4 del cod. proc. civ. , 36 e 61 del d.lgs. 546/1992, 118 disp. di attuazione del cod. proc. civ. , sotto il profilo dell'abnormità e dell'irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riferimento al capo della decisionein cui il giudice ha deciso sul profilo sanzionatorio . 2.Il motivo è in fondato .

2.1. In generale, l a sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).

Inoltre, la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ’ essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in C assazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

L’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione(Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

2.2. Orbene, il capo della decisione impugnat o è il seguente : « Si verifica, infatti, un fenomeno successorio sui generis , in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte che ciascuno di essi consegue nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione, pertanto entro tali limiti soci risponderanno delle sanzionia suo tempo irrogate alla società.

In questo senso l'appello potrebbe essere accolto per quanto attiene al motivo subordinato, ma gli appellanti non hanno precisato se l'entità delle sanzioni attribuiteloro pro quota s up eri l'entità degli utili che sono stati loro attribuiti.L'agenzia delle Entrate verificherà se l'entità delle sanzioni attribuite ai due soci superi o meno il limite fissato dalla giurisprudenzaoperando in caso positivo l'opportuna riduzione ».

Lareale ratio decidendi è concentrata nel passaggio motivazionale in cui il giudice afferma che, limitatamente alle sanzioni, teoricamente l'appello potrebbe essere accolto, ma in concreto no perché gli appellanti non hanno precisato se l'entità delle sanzioni attribuite loro pro quota s up eri o meno l'entità degli utili loro attribuiti in sede di piano di riparto.

È chiaramente una ratio di rigetto, e tutto quanto successivamente argomentato dal giudice è una divagazione, un obiter dictum , del tutto estraneo alla ratio decidendi, investendo il rigetto per genericità circa l’entità delle sanzioniin relazione agli utili ripartiti anche la domanda subordinata formulata dai contribuenti in appello , sempre circa il profilo sanzionatorio.

3. Il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo dell’incidentale prospetta no , in relazione all’art.360, primo comma, n.4,cod. proc. civ., la n ullità del capo della sentenza impugnato della sentenzain violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. , rispettivamente, per ultrapetizione e per non aver il giudice correttamente interpretato le limitazioni di responsabilità oggetto del motivo subordinatodi appell o .

4. I due motivi sono inammissibil i , in quanto non co lgono la ratio decidendi espressa dal giudice che è come sopra visto di rigetto integrale dell’appello anche quanto alle sanzioni , in piena corrispondenzadel principio chiesto - pronunciato .5.

Residua il primo motivo del ricorso incidentale , nel quale viene dedottala violazione dell'art. 68, comma 1 , d .P.R. n. 546/1992, nella formulazione vigente ratione temporis , e 19, comma 1 , d . l gs. n. 472/1997, in relazione all'art. 360, comma 1 , n. 3) cod. proc. civ. con riferimento alla comprensione della portata precettiva della sentenzadi appello presupposta alle cartelle impugnate .

6. La censura è inammissibile per novità della questione, non essendovievidenza della stessa nella sentenza impugnata, né dalla lettura del controricorso emerge la sua tempestiva proposizione in primogrado e riproposizione in appello .

7. Entrambi gli appelli sono perciò rigettati e, in presenza di soccombenzareciproca, le spese di lite del presente grado di giudizio sonointegralmente compensate .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, compensale spese di lite del giudizio di legittimità .

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,sussistono i presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29232/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ed Oggetto:motivazione perplessa/contraddittoria elettivamentedomiciliati presso lo studio del difensore in Roma, Via MonteSanto n. 2 ; –controricorrenti e ricorrent i incidental i – avverso la sentenza n. 634 / 1 / 20 22 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 2 . 5 .20 22 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] del la Toscana emetteva la sentenza 634/1 / 2022 sul l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diFirenze n. 36 / 3 /20 21 con la quale era no stati riuniti e rigettati i due ricors i d ei contribuenti quali ex soci della società [OSCURATO:SOCIETA].,svolgente attività di commercializzazione di pedane in legno , voltiad impugnare altrettante cartelle di pagamento per II.DD. e IVA relativamenteall’anno di imposta 2006 . Insentenza si legge che l'Agenzia delle Entrate notificava agli ex soci della estinta società un processo verbale di constatazione da cui emergeva che alcuni dei fornitori della società erano soggetti economici non realmente operativi e, di conseguenza, le forniture eseguiteda questi ultimi costitui vano operazioni imponibili ai fini IVA soggettivamenteinesistenti. L'Amministrazione finanziaria, pur escludendo che potesse configurarsiun'ipotesi di indeducibilità dei costi, alla luce del disposto dell'art. 14, comma 4 bis, l . 537/93, contestava l'incidenza delle operazioni considerate soggettivamente inesistenti sui costi dichiarati dalla società e l’inattendibilità delle scritture contabili, procedendoai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/73 alla rideterminazione induttiva del reddito della società, liquidando leconseguenti maggior i IRES e IRAP. Sullabase del p.v.c. veniva quindi emesso l’avviso di accertamento per il periodo di imposta 2006 che Carlo e [OSCURATO:PERSONA] impugnavanounitamente agli altri soci della ormai cessata società . Il ricorso veniva accolto in primo grado, ma respinto in appello. In esecuzione provvisoria della sentenza d’appello, l ' a gente della riscossionenotificava due cartelle di pagamento in relazione ai tributi esigibilipro quota dai soci della cessata società . La CTP con la sentenza 36 /3/20 21 rigettava i ricorsi introduttivi avverso le cartelle, ritenendo che il giudice d’appello pronunciatosi sull’accertamento societario avesse confermato la legittimità dell'atto impugnato che, pertanto, doveva essere integralmente applicato.Il giudice d’appello rigettava in dispositivo l’impugnazione, ma nel penultimo periodo della motivazione , relativamente alle sanzioni, stabiliva: « In questo senso l'appello potrebbe essere accolto per quanto attiene al motivo subordinato, ma gli appellanti nonhanno precisato se l'entità delle sanzioni attribuite loro pro quota superil'entità degli utili che sono stati loro attribuiti. L'agenzia delle Entrate verificherà se l'entità delle sanzioni attribuite ai due soci superio meno il limite fissato dalla giurisprudenza operando in caso positivol'opportuna riduzione ». Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia , affidato a due motiv i , al quale i contribuent i ha n n o replicato con controricorsoe ricorso incidentale per due motiv i . Consideratoche: 1.Con il primo motivo d el ricorso principale , in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello per n ullità del capo sopra riportato per violazione e falsa applicazionedegli artt. 111 Cost., 132, n. 4 del cod. proc. civ. , 36 e 61 del d.lgs. 546/1992, 118 disp. di attuazione del cod. proc. civ. , sotto il profilo dell'abnormità e dell'irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riferimento al capo della decisionein cui il giudice ha deciso sul profilo sanzionatorio . 2.Il motivo è in fondato . 2.1. In generale, l a sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). Inoltre, la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ’ essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in C assazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione(Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 2.2. Orbene, il capo della decisione impugnat o è il seguente : « Si verifica, infatti, un fenomeno successorio sui generis , in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte che ciascuno di essi consegue nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione, pertanto entro tali limiti soci risponderanno delle sanzionia suo tempo irrogate alla società. In questo senso l'appello potrebbe essere accolto per quanto attiene al motivo subordinato, ma gli appellanti non hanno precisato se l'entità delle sanzioni attribuiteloro pro quota s up eri l'entità degli utili che sono stati loro attribuiti.L'agenzia delle Entrate verificherà se l'entità delle sanzioni attribuite ai due soci superi o meno il limite fissato dalla giurisprudenzaoperando in caso positivo l'opportuna riduzione ». Lareale ratio decidendi è concentrata nel passaggio motivazionale in cui il giudice afferma che, limitatamente alle sanzioni, teoricamente l'appello potrebbe essere accolto, ma in concreto no perché gli appellanti non hanno precisato se l'entità delle sanzioni attribuite loro pro quota s up eri o meno l'entità degli utili loro attribuiti in sede di piano di riparto. È chiaramente una ratio di rigetto, e tutto quanto successivamente argomentato dal giudice è una divagazione, un obiter dictum , del tutto estraneo alla ratio decidendi, investendo il rigetto per genericità circa l’entità delle sanzioniin relazione agli utili ripartiti anche la domanda subordinata formulata dai contribuenti in appello , sempre circa il profilo sanzionatorio. 3. Il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo dell’incidentale prospetta no , in relazione all’art.360, primo comma, n.4,cod. proc. civ., la n ullità del capo della sentenza impugnato della sentenzain violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. , rispettivamente, per ultrapetizione e per non aver il giudice correttamente interpretato le limitazioni di responsabilità oggetto del motivo subordinatodi appell o . 4. I due motivi sono inammissibil i , in quanto non co lgono la ratio decidendi espressa dal giudice che è come sopra visto di rigetto integrale dell’appello anche quanto alle sanzioni , in piena corrispondenzadel principio chiesto - pronunciato .5. Residua il primo motivo del ricorso incidentale , nel quale viene dedottala violazione dell'art. 68, comma 1 , d .P.R. n. 546/1992, nella formulazione vigente ratione temporis , e 19, comma 1 , d . l gs. n. 472/1997, in relazione all'art. 360, comma 1 , n. 3) cod. proc. civ. con riferimento alla comprensione della portata precettiva della sentenzadi appello presupposta alle cartelle impugnate . 6. La censura è inammissibile per novità della questione, non essendovievidenza della stessa nella sentenza impugnata, né dalla lettura del controricorso emerge la sua tempestiva proposizione in primogrado e riproposizione in appello . 7. Entrambi gli appelli sono perciò rigettati e, in presenza di soccombenzareciproca, le spese di lite del presente grado di giudizio sonointegralmente compensate . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, compensale spese di lite del giudizio di legittimità . Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,sussistono i presupposti processuali per il
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