CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in funzione digiudice dell’esecuzione, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto il vincolo dellacontinuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze irrevocabili, pronunciatein sede di giudizio abbreviato:a. sentenza del 12 luglio 2019 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], dicondanna alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione, per i delitti di cui agliartt. 74, 73, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi in provincia di ReggioCalabria e altrove da aprile 2011 al 2015;b. sentenza del 28 dicembre 2020 della Corte di appello di Venezia, dicondanna alla pena di anni sette, mesi quattro e giorni venti di reclusione, per idelitti di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 648-bis e 648-ter cod. pen.,commessi in provincia di Venezia da dicembre 2013 a dicembre 2015;c. sentenza del 6 giugno 2023 della Corte di appello di Venezia, di condannaalla pena di anni otto, mesi otto e giorni venti di reclusione, per il delitto di cuiall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in provincia di Venezia da dicembre2013 a dicembre 2015.Ritenuta più grave la pena inflitta con la condanna sub a), ha irrogato incontinuazione la pena di tre anni di reclusione per le fattispecie giudicate con lasentenza sub b) e la pena di tre anni di reclusione per la fattispecie giudicata conla sentenza sub c), pene già ridotte per il rito.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione,per il tramite del difensore, con cui ha articolato un unico motivo, censurando ilcriterio di determinazione della pena.Si è doluto che il giudice abbia omesso di individuare la pena per il reato piùgrave, assumendo come pena base quella irrogata per il reato continuato di cuialla sentenza del 12 luglio 2019 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], e diesplicitare i singoli aumenti per i reati satellite giudicati con le restanti sentenze dicondanna.Ha eccepito la violazione del principio giurisprudenziale secondo cui il giudicedell’esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite inmisura superiore a quelli stabiliti dal giudice della cognizione con la sentenzairrevocabile di condanna.Ha evidenziato che, nel caso di continuazione riconosciuta in sede esecutivatra reati giudicati nelle forme del rito abbreviato, il giudice deve apportare lariduzione per il rito sulla pena complessiva finale del reato continuato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. Secondo la costante indicazione giurisprudenziale, «in tema di reatocontinuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distintecondanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati anorma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riunitidal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sullapena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reatosatellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base delnuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01;conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 –01; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030 – 01; Sez.1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299 – 01).Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha individuato la violazione piùgrave tramite un generale rinvio alla sanzione complessivamente irrogata, con lasentenza del 12 luglio 2019 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], per quattrocapi d’imputazione avvinti dalla continuazione interna, senza dare conto della penainflitta per il reato più grave e dei singoli aumenti per i reati satellite.Analogamente ha proceduto in relazione ai due reati satellite giudicati con lasentenza del 28 dicembre 2020 della Corte di appello di Venezia, per i quali hastabilito un aumento complessivo di tre anni di reclusione al netto della riduzioneper il rito, mentre riguardo al reato giudicato con la sentenza del 6 giugno 2023della Corte di appello di Venezia, pronunciata in sede di rinvio a seguito diannullamento parziale della sentenza del 28 dicembre 2020, ha disposto unincremento di pena, al netto della riduzione per il rito, pari ad anni tre di reclusione,più severo rispetto alla pena finale, ridotta per il rito, irrogata in aumento dalgiudice della cognizione, pari a un anno e mesi quattro di reclusione, in contrastocon il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo ilquale il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione deltrattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reatocontinuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misurasuperiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabiledi condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 -01).3. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata relativamente altrattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversapersona composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), affinché proceda allarideterminazione in aderenza ai richiamati principi giurisprudenziali, in modo taleda consentire il controllo sull'esercizio della discrezionalità del giudice e la verificadel rispetto del rapporto di proporzione tra le componenti della pena complessivadel reato continuato (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio,con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia in diversacomposizione.Così è deciso, 08/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]