CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 maggio 2021
Cassazione n. 42939/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad Ottaviano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, e l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ex art. 310 cod. proc. pen. ha accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. di Noia aveva applicato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dalle funzioni inerenti ad un pubblico ufficio o servizio per la durata di mesi otto, applicando, in sua vece, la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine plurimi reati induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. Secondo le contestazioni provvisoriamente enunciate nei capi da 1 a 19, [OSCURATO:PERSONA] quale funzionario in servizio presso l'INPS di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con alcuni intermediari, abusando dei poteri propri della funzione, induceva (capi da 2 a 19) e tentava di indurre (capo 1) numerose persone a consegnare somme di denaro in contante e beni di varia natura, per la regolare evasione delle pratiche afferenti all'ufficio. Fatti commessi tra settembre e novembre 2019. il Tribunale aveva ritenuto che più adeguata si rivelasse la misura degli arresti donniciliari, accogliendo parzialmente l'appello del P.M. che aveva invece richiesto la misura cautelare della custodia in carcere. 2. La ricorrente, pur deducendo quale unico motivo la violazione di legge in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 319 -quater cod. pen., censura sia la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al contestato delitto di induzione indebita, facendo presente che tutte le pratiche erano in attesa di definizione e la ricorrente avrebbe solo sollecitato la definizione, per cui le dazioni non avrebbero mai potuto costituire remunerazione per realizzare un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, sia le esigenze cautelari in considerazione del pensionamento della Vincenti a far data dal 1 maggio 2021, circostanza che esclude un rischio di recidiva ed un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che si caratterizza per la sua manifesta infondatezza e genericità, è inammissibile. 2. Deve ribadirsi il principio di diritto espresso reiteratamente da questa Corte secondo cui i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). L'impugnazione è, infatti, inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra le tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). La ricorrente esprime generica doglianza avverso la parte del provvedimento che implica la contestazione del delitto di cui all'art. 319-ter cod. pen. facendo riferimento ad evenienze estranee alle imputazioni, quale per esempio, la remunerazione accordata per compiere atti contrari ai doveri di ufficio; dato che si palesa eccentrico rispetto al delitto di induzione indebita contestato realizzato attraverso un'azione della pubblica funzionaria tesa ad indurre privati cittadini che richiedevano di accedere a servizi a cui avevano diritto a consegnare denaro e beni di varia natura non certo qualificabili quali remunerazioni, se del caso pertinenti in ordine ad ipotesi corruttive che parrebbero estranee alla vicenda in esame e che comunque non risultano in tali termini contestate. Il motivo, pertanto, in quanto non articolato ed inidoneo a svolgere la motivata critica, non supera il vaglio dell'ammissibilità. 3. Egualmente generico risulta il motivo che fa riferimento all'assenza di esigenze cautelari in ragione dell'asserito intervenuto pensionamento in data 1 maggio 2021, epoca successiva alla stessa decisione impugnata se del caso rilevante ex art. 299 cod. proc. pen., dato ovviamente non preso in esame dal Tribunale del riesame. Anche con riferimento a tale motivo, il ricorso si presenta apodittico ed assertivo, non idoneo a confutare la pur sintetica motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Il Tribunale adito dal P.M. ex art. 310 cod. proc. pen., onde giustificare l'adeguatezza della più gravosa misura degli arresti domiciliari, ha fatto specifico riferimento ai radicati rapporti con numerose persone che, a prescindere dallo svolgimento delle funzioni pubbliche presso la sede dell'INPS, erano comunque idonee a consentire la reiterazione del reato, reiterazione del reato ancora in corso al momento della cessazione delle intercettazioni. Motivazione che è conforme ai principi in tema di attualità e concretezza delle esigenze cautelari neppure confutata con la generica negazione della sussistenza del solo pericolo di reiterazione del reato, aspetto estraneo al giudizio di appello che, sulla base delle ritenute esigenze cautelari, tendeva unicamente a valutare il più limitato aspetto concernente l'adeguatezza della misura. A fronte, pertanto, di motivazione logica e completa, il ricorso risulta privo della precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980) che ne determina l'inammissibilità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5. L'intervenuta definitività della decisione impone ex art. 310 comma 3, cod. proc. pen., la comunicazione ad opera della Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in data 14/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid