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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 gennaio 2024

Cassazione n. 29369/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Torino del 16/01/2024. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con declaratoria di cessata efficacia del provvedimento del Questore di Torino del 3 gennaio 2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa il 16/01/2024 (ore 14,38), il Tribunale di Torino convalidava il provvedimento emesso in data 03/01/2024 (notificato il 15/01/2024 alle ore 13,00), con cui il Questore di Torino aveva imposto a [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di comparizione presso la Questura di Agrigento per la durata di anni 5, trenta minuti prima dell'inizio di ogni partita di calcio disputata dalla kiventus FC..

2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. toscano il Puntorno ricorre per cassazione.

2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta l'eccessiva compressione del diritto di difesa.Pur avendo depositato in data 17/01/2024 ore 11,06 una memoria difensiva a mezzo PEC, il GIP ha convalidato il provvedimento ben prima della scadenza delle 48 ore dalla notifica del DASPO e senza tenere in considerazione tale memoria.

2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di pericolosità del proposto.

Non avendo preso visione della memoria difensiva (in cui si contestava il giudizio di pericolosità, operato sula base di un precedente penale ostativo, senza tener conto che il 4 10.0iO• Puntorno non si reca allo stet-eyda anni), la motivazione del provvedimento in punto di pericolosità è chiaramente insufficiente.

2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione sulla durata della sanzione.

3. In data 27 maggio 2024 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava, per il ricorrente, conclusioni scritte con cui insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in riferimento al primo motivo, con efficacia assorbente sulle restanti doglianze.

2. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Murari, Rv. 267281; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.

La convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può, quindi, intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato e l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.

Ciò posto, come già evidenziato nelle premesse in fatto, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore non è stato rispettato.

Ed invero, il provvedimento del Questore di Torino del 03/01/2024 è stato notificato il 15/01/2024 alle ore 13,00.

La convalida è stata operata il 16/01/2024 alle ore 14,38.• [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva a mezzo PEC in data 17/01/2024 ore 11,06.

Dunque, avendo il Puntorno depositato memoria in momento successivo al deposito del provvedimento, ma precedente alla scadenza del termine delle 48 ore dalla notifica del DASPO, questa non è stata considerata dal GIP, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio cartolare e quindi del diritto di difesa.

Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della predetta ordinanza, limitatamente all'obbligo di presentazione.

3. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Torino del 03/01/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Torino del 16/01/2024. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con declaratoria di cessata efficacia del provvedimento del Questore di Torino del 3 gennaio 2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 16/01/2024 (ore 14,38), il Tribunale di Torino convalidava il provvedimento emesso in data 03/01/2024 (notificato il 15/01/2024 alle ore 13,00), con cui il Questore di Torino aveva imposto a [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di comparizione presso la Questura di Agrigento per la durata di anni 5, trenta minuti prima dell'inizio di ogni partita di calcio disputata dalla kiventus FC.. 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. toscano il Puntorno ricorre per cassazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta l'eccessiva compressione del diritto di difesa.Pur avendo depositato in data 17/01/2024 ore 11,06 una memoria difensiva a mezzo PEC, il GIP ha convalidato il provvedimento ben prima della scadenza delle 48 ore dalla notifica del DASPO e senza tenere in considerazione tale memoria. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di pericolosità del proposto. Non avendo preso visione della memoria difensiva (in cui si contestava il giudizio di pericolosità, operato sula base di un precedente penale ostativo, senza tener conto che il 4 10.0iO• Puntorno non si reca allo stet-eyda anni), la motivazione del provvedimento in punto di pericolosità è chiaramente insufficiente. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione sulla durata della sanzione. 3. In data 27 maggio 2024 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava, per il ricorrente, conclusioni scritte con cui insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in riferimento al primo motivo, con efficacia assorbente sulle restanti doglianze. 2. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Murari, Rv. 267281; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale. La convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può, quindi, intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato e l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale. Ciò posto, come già evidenziato nelle premesse in fatto, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore non è stato rispettato. Ed invero, il provvedimento del Questore di Torino del 03/01/2024 è stato notificato il 15/01/2024 alle ore 13,00. La convalida è stata operata il 16/01/2024 alle ore 14,38.• [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva a mezzo PEC in data 17/01/2024 ore 11,06. Dunque, avendo il Puntorno depositato memoria in momento successivo al deposito del provvedimento, ma precedente alla scadenza del termine delle 48 ore dalla notifica del DASPO, questa non è stata considerata dal GIP, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio cartolare e quindi del diritto di difesa. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della predetta ordinanza, limitatamente all'obbligo di presentazione. 3. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Torino del 03/01/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al
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