Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10404/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

LOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23361/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA]. s .p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via del Pozzetto 122, presso lo studio dell’Avv.Prof. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale. –controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6050/06/2017, depositata il 3 luglio 2017.

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 14 marzo 2023, ex art. 23, comma 8 - bi s, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022,n. 198; [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate emise nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (da ora in poi [OSCURATO:PERSONA]), per l’anno di imposta 2012, avviso di accertamento, con il quale recuperò a [OSCURATO:PERSONA] CREDITItassazione, ai fini Ires, maggior reddito, determinando la maggiore imposta dovuta ed irrogando le relative sanzioni.

L’atto impositivo si fondavasu 10 rilievi, di cui: a) i rilievi dal n. 1 a 6 e il n. 8 sono stati oggetto di dichiarazione giudiziale di parziale cessazione della materia del contendere e non sono oggetto del presente giudizio; b) il rilievo n. 7 riguardavala negata deducibilità, come sopravvenienza passiva ex art. 101, comma 4 , del t.u.i.r. , di un credito vantato dalla contribuente n ei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (da ora in poi [OSCURATO:PERSONA]), successivamente era stato oggetto di rinuncia da parte del contribuente.

Secondo la ricostruzione effettuata dall’Ufficio, tale credito nasceva da una complessa dinamica infragruppo coinvolgente alcune società aderenti al consolidato nazionale presentato da [OSCURATO:PERSONA], tra cui la [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima, originariamente di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] e poi successivamente ceduta alla [OSCURATO:SOCIETA]. (società facente parte del gruppo di [OSCURATO:PERSONA]), aveva venduto alla odierna controricorrente l’unico immobile di sua proprietà per il prezzo di 16.335.000,00 €, di cui 2.835.000 € a titolo di I.V.A.

Al momento del versamento delle imposte dovute in base al consolidato nazionale, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di consolidante, si era fatta carico del versamento dell’Iva relativa alla compravendita del bene ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] e vantava, quindi, nei confronti di quest’ultima un credito I.V.A. pari a 2.835.000 €.

Tuttavia tale credito era stato poi oggetto di rinuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA],nell’ambito di un accordo transattivo concluso tra quest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA], la quale, in cambio della rinuncia, si obbligava a far subentrare la odierna controricorrente nella posizione creditoria, la cui esistenza ed entità erano ancora oggetto di un procedimento instaurato presso il Tribunale di Latina, nei confronti della Provincia di Latina, cui veniva imputato di non avere adempiuto alcuni obblighi contrattuali nascenti da investimenti immobiliari compiuti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA].

La scelta di addivenire ad un accordo transattivo in alternativa alla riscossione del credito veniva giustificata dalla [OSCURATO:PERSONA] con la sostanziale insolvenza della [OSCURATO:PERSONA], che versava in uno stato di illiquidità, da cui discendeva l’ oggettiva inesigibilità del credito transatto.

Secondo l’Amministrazione, la rinuncia della contribuente al credito, inserita nella transazione con la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe antieconomica, poiché la [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna apparente ragione imprenditoriale, ha rinunciato ad un credito certo ed esigibileverso la [OSCURATO:PERSONA], ricevendo in cambio un creditodi quest’ultima, verso la Provincia di Latina, ancora sub iudicee quindi incerto; c) il rilievo n. 9 riguardava la passività iscritta in bilancio e costituita dal debito nascente dalla prestazione professionale del dott. [OSCURATO:PERSONA], che veniva dall’Ufficio ritenuta insussistente perché non documentata da idonee fatture; d) il rilievo n. 10 riguardava la negazione della postapassiva, e la correlata omessa rilevazione di una sopravvenienza attiva,avente ad oggetto un debito della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. maturato a seguito di cessione di un contratto di leasing immobiliare.

Secondo l’Amministrazione, il credito dellaGHG s .r.l. era venuto meno, dando luogo pertanto ad una sopravvenienza passiva, in luogo della dedotta passività.

Avverso l’avviso di accertamento la contribuente ha presentato ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, che, per quanto qui ancora interessa, lo ha accolto.

Contro la sentenza di primo grado la contribuente ha proposto appello, che la [OSCURATO:PERSONA] della Campania ha accolto con la sentenza di cui all’epigrafe.

L’Amministrazione ha quindi introdotto ricorso per la cassazione della decisione di secondo grado, affidandolo a tre motivi.

La contribuente si è costituita con controricorsoed ha prodotto memoria.

Il Procuratore generale ha prodotto conclusioni scritte, chiedendo dirigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 88, 101, comma 5 e 109, comma 5 del t.u.i.r. nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che la rinuncia al credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA], costituisse una perdita , legittimamente deducibile, su un credito che, a causa della oggettiva situazione di illiquidità finanziaria in cui versava [OSCURATO:PERSONA], era divenuto inesigibile.

Invece, a detta dell’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA], infatti, con la transazione oggetto di contestazione, ha ceduto un credito certo ed esigibile in cambio di un credito litigioso, così assumendo su di sé il concreto rischio di una futura pronuncia giudiziaria sfavorevole ed integrando una condotta priva di logica imprenditoriale, quindi antieconomica, che non potrebbe giustificarsi con la possibilità che dalle operazioni svolte discendano benefici economici futuri. 2.Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r.e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. civ., per aver la CTR ritenuto che, in mancanza di idonee fatture, la lettera di incarico relativa all’anno 2010 po tesse costituire documentazione giustificativa, ai fini della deduzione delle prestazioni svolte dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Con il terzo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 88 e 109, comma 5, T.U.I.R. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.360, comma1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che non sussistessero idonei elementi da cui desumere l’insussistenza sopravvenuta del debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,né tantomeno altre cause di estinzione del debito, tra le quali la decorrenza del termine prescrizionale.

Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], invece, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto tenere conto di una serie di elementi, risultanti dall’Anagrafe Tributaria, dai quali far discendere la sopravvenuta insussistenza del debito assunto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

La ricorrente, infatti, rileva: a) la [OSCURATO:SOCIETA]. era società sostanzialmente inattiva, in quanto non svolgeva attività dal 2009 e non aveva presentato, per gli stessi anni, alcuna dichiarazione fiscale; b) alla luce della documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva intrapreso alcuna iniziativa legale volta al recupero del debito; c) la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato plurimi pagamenti parziali con modalità anomale (tramite importi inferiori a 1.000,00 € in contanti) le cui ricevute erano redatte su carta bianca non intestata recante la firma del sig. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della società; d) nel 2013 e nel 2014 non risultavano ulteriori pagamenti a favore della [OSCURATO:SOCIETA].; e) dall’Anagrafe Tributaria risulta che il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva ricevuto, negli anni 2010, 2011 e 2012, dalla [OSCURATO:PERSONA] compensi per lavoro autonomo.

In particolare l’esistenza di un rapporto di lavoro tra la società debitrice e il sottoscrittore delle ricevute di pagamento nonché le modalità anomale di pagamento, denoterebbero, a detta dell’Ufficio, l’impossibilità di dimostrare «la correlazione tra i pagamenti effettuati e il debito preesistente verso la [OSCURATO:SOCIETA].»(pag. 9 del ricorso). 4.La contribuente controricorrente ha prodotto memoria, con la quale ha chiesto di sospendere il giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022.

Sussistendone i presupposti, il giudizio va quindi sospeso sino al 10 ottobre 2023 e va disposto rinvio a nuovo ruolo per un’adunanza successiva a tale data.

P.Q.M. sospende il giudizio e rinvia a nuovo ruolo per la fissazione di adunanza successiva al 10 ottobre 2023.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23361/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA]. s .p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via del Pozzetto 122, presso lo studio dell’Avv.Prof. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale. –controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6050/06/2017, depositata il 3 luglio 2017. Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 14 marzo 2023, ex art. 23, comma 8 - bi s, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022,n. 198; [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate emise nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (da ora in poi [OSCURATO:PERSONA]), per l’anno di imposta 2012, avviso di accertamento, con il quale recuperò a [OSCURATO:PERSONA] CREDITItassazione, ai fini Ires, maggior reddito, determinando la maggiore imposta dovuta ed irrogando le relative sanzioni. L’atto impositivo si fondavasu 10 rilievi, di cui: a) i rilievi dal n. 1 a 6 e il n. 8 sono stati oggetto di dichiarazione giudiziale di parziale cessazione della materia del contendere e non sono oggetto del presente giudizio; b) il rilievo n. 7 riguardavala negata deducibilità, come sopravvenienza passiva ex art. 101, comma 4 , del t.u.i.r. , di un credito vantato dalla contribuente n ei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (da ora in poi [OSCURATO:PERSONA]), successivamente era stato oggetto di rinuncia da parte del contribuente. Secondo la ricostruzione effettuata dall’Ufficio, tale credito nasceva da una complessa dinamica infragruppo coinvolgente alcune società aderenti al consolidato nazionale presentato da [OSCURATO:PERSONA], tra cui la [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, originariamente di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] e poi successivamente ceduta alla [OSCURATO:SOCIETA]. (società facente parte del gruppo di [OSCURATO:PERSONA]), aveva venduto alla odierna controricorrente l’unico immobile di sua proprietà per il prezzo di 16.335.000,00 €, di cui 2.835.000 € a titolo di I.V.A. Al momento del versamento delle imposte dovute in base al consolidato nazionale, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di consolidante, si era fatta carico del versamento dell’Iva relativa alla compravendita del bene ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] e vantava, quindi, nei confronti di quest’ultima un credito I.V.A. pari a 2.835.000 €. Tuttavia tale credito era stato poi oggetto di rinuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA],nell’ambito di un accordo transattivo concluso tra quest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA], la quale, in cambio della rinuncia, si obbligava a far subentrare la odierna controricorrente nella posizione creditoria, la cui esistenza ed entità erano ancora oggetto di un procedimento instaurato presso il Tribunale di Latina, nei confronti della Provincia di Latina, cui veniva imputato di non avere adempiuto alcuni obblighi contrattuali nascenti da investimenti immobiliari compiuti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. La scelta di addivenire ad un accordo transattivo in alternativa alla riscossione del credito veniva giustificata dalla [OSCURATO:PERSONA] con la sostanziale insolvenza della [OSCURATO:PERSONA], che versava in uno stato di illiquidità, da cui discendeva l’ oggettiva inesigibilità del credito transatto. Secondo l’Amministrazione, la rinuncia della contribuente al credito, inserita nella transazione con la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe antieconomica, poiché la [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna apparente ragione imprenditoriale, ha rinunciato ad un credito certo ed esigibileverso la [OSCURATO:PERSONA], ricevendo in cambio un creditodi quest’ultima, verso la Provincia di Latina, ancora sub iudicee quindi incerto; c) il rilievo n. 9 riguardava la passività iscritta in bilancio e costituita dal debito nascente dalla prestazione professionale del dott. [OSCURATO:PERSONA], che veniva dall’Ufficio ritenuta insussistente perché non documentata da idonee fatture; d) il rilievo n. 10 riguardava la negazione della postapassiva, e la correlata omessa rilevazione di una sopravvenienza attiva,avente ad oggetto un debito della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. maturato a seguito di cessione di un contratto di leasing immobiliare. Secondo l’Amministrazione, il credito dellaGHG s .r.l. era venuto meno, dando luogo pertanto ad una sopravvenienza passiva, in luogo della dedotta passività. Avverso l’avviso di accertamento la contribuente ha presentato ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, che, per quanto qui ancora interessa, lo ha accolto. Contro la sentenza di primo grado la contribuente ha proposto appello, che la [OSCURATO:PERSONA] della Campania ha accolto con la sentenza di cui all’epigrafe. L’Amministrazione ha quindi introdotto ricorso per la cassazione della decisione di secondo grado, affidandolo a tre motivi. La contribuente si è costituita con controricorsoed ha prodotto memoria. Il Procuratore generale ha prodotto conclusioni scritte, chiedendo dirigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 88, 101, comma 5 e 109, comma 5 del t.u.i.r. nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che la rinuncia al credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA], costituisse una perdita , legittimamente deducibile, su un credito che, a causa della oggettiva situazione di illiquidità finanziaria in cui versava [OSCURATO:PERSONA], era divenuto inesigibile. Invece, a detta dell’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA], infatti, con la transazione oggetto di contestazione, ha ceduto un credito certo ed esigibile in cambio di un credito litigioso, così assumendo su di sé il concreto rischio di una futura pronuncia giudiziaria sfavorevole ed integrando una condotta priva di logica imprenditoriale, quindi antieconomica, che non potrebbe giustificarsi con la possibilità che dalle operazioni svolte discendano benefici economici futuri. 2.Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r.e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. civ., per aver la CTR ritenuto che, in mancanza di idonee fatture, la lettera di incarico relativa all’anno 2010 po tesse costituire documentazione giustificativa, ai fini della deduzione delle prestazioni svolte dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Con il terzo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 88 e 109, comma 5, T.U.I.R. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.360, comma1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che non sussistessero idonei elementi da cui desumere l’insussistenza sopravvenuta del debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,né tantomeno altre cause di estinzione del debito, tra le quali la decorrenza del termine prescrizionale. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], invece, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto tenere conto di una serie di elementi, risultanti dall’Anagrafe Tributaria, dai quali far discendere la sopravvenuta insussistenza del debito assunto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente, infatti, rileva: a) la [OSCURATO:SOCIETA]. era società sostanzialmente inattiva, in quanto non svolgeva attività dal 2009 e non aveva presentato, per gli stessi anni, alcuna dichiarazione fiscale; b) alla luce della documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva intrapreso alcuna iniziativa legale volta al recupero del debito; c) la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato plurimi pagamenti parziali con modalità anomale (tramite importi inferiori a 1.000,00 € in contanti) le cui ricevute erano redatte su carta bianca non intestata recante la firma del sig. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della società; d) nel 2013 e nel 2014 non risultavano ulteriori pagamenti a favore della [OSCURATO:SOCIETA].; e) dall’Anagrafe Tributaria risulta che il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva ricevuto, negli anni 2010, 2011 e 2012, dalla [OSCURATO:PERSONA] compensi per lavoro autonomo. In particolare l’esistenza di un rapporto di lavoro tra la società debitrice e il sottoscrittore delle ricevute di pagamento nonché le modalità anomale di pagamento, denoterebbero, a detta dell’Ufficio, l’impossibilità di dimostrare «la correlazione tra i pagamenti effettuati e il debito preesistente verso la [OSCURATO:SOCIETA].»(pag. 9 del ricorso). 4.La contribuente controricorrente ha prodotto memoria, con la quale ha chiesto di sospendere il giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Sussistendone i presupposti, il giudizio va quindi sospeso sino al 10 ottobre 2023 e va disposto rinvio a nuovo ruolo per un’adunanza successiva a tale data. P.Q.M. sospende il giudizio e rinvia a nuovo ruolo per la fissazione di adunanza successiva al 10 ottobre 2023. Così deci
Sentenza Cassazione n. 10404/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris