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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 14505/2026

Testo disponibile della fonte

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della Corte di appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;lette le conclusioni depositate il 19 marzo 2026 del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo nel loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 15/10/2025, la Corte di appello di Roma, adita nell’interesse diNicolae [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data12/06/2025, in esito a giudizio abbreviato, con cui l’imputato era stato dichiarato colpevoledel delitto di rapina e, concessa la attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in regime diprevalenza sulla ritenuta recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale e con la riduzionedel rito, condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa,oltre che al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante lacustodia in carcere.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Camemi, difensore di fiducia dell’imputato, articolando due motivi.2.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 62-bis cod. pen., rilevando come, a fronte dispecifico motivo di appello, la Corte territoriale abbia omesso di motivare, ritenendo che le2.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla attenuante ‘costituzionale’ della lieve entità.Al riguardo, rileva come non appaia sufficiente la motivazione con cui la Corte diappello ha escluso la attenuante in parola sulla base del mero richiamo all’utilizzo delcoltello, senza considerare tutti gli elementi del fatto e, in particolare, la ubriachezza in cuiversava il soggetto, l’assenza di violenza e danno alla persona offesa ed avendo avuto lacondotta di impossessamento ad oggetto due bottiglie di birra.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1.

In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso percassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e dellamanifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. (Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05; Sez. 4, n. 8294del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01).La mancanza di specificità del motivo va, poi, valutata e ritenuta non solo per la suaindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le argomentazioni del provvedimento censurato, in ragionedella funzione tipica di critica argomentata avverso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 – 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B.,Rv. 281521 – 01; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01).1.2.

Come più volte affermato da questa Corte, inoltre, l’indagine di legittimità suldiscorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacatodemandato al giudice di legittimità essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logicoapparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità diverificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso persostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Sez.

U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 -01;Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).1.3.

Ciò premesso, risulta la carenza di interesse con riferimento al primo motivo diricorso.Invero, il primo giudice ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche, dandopuntuale, logica e compiuta motivazione con cui sono stati considerati ostativi i precedentipenali, valutati non solo nel mero dato formale della esistenza, ma anche della quantità equalità dei reati (vds. penultima pagina della sentenza di primo grado).Al riguardo, si rammenta che la mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche è giustificata, con motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza cherende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche allorquando il diniego del giudice non prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili daglicomunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.248244).

Nella specie, la sentenza di primo grado ha dunque correttamente dato rilievo, conmotivazione priva di aporie logiche ed aderente alle risultanze processuali, agli elementinegativi ostativi alla concessione delle attenuanti.A fronte di tale puntuale e corretta motivazione, il motivo di appello risultava non soloaspecifico, in quanto non si confrontava in modo critico con la motivazione sul punto e con larilevanza assorbente assegnata all’elemento di segno negativo (vds. punto III dell’appello),ma vieppiù a sua volta non sostenuto da alcun interesse, stante la impossibilità di farederivare, dall’accoglimento del motivo, un risultato concretamente utile per l’impugnante, inragione del già operato bilanciamento di circostanze in termini di equivalenza e del divieto diprevalenza di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. per l’ipotesi in cui fossero riconosciutele invocate attenuanti generiche (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocco, Rv. 276274 –01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172 – 01; Sez. 7, n. 21809 del18/12/2014, dep. 2015, Letorri, Rv. 263538 – 01).Deve allora rilevarsi come, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, siainammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza disecondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile aborigine per genericità o manifesta infondatezza, o la cui motivazione si assuma sul puntoviziata, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esitofavorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 283808 –01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 35949 del20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 – 01; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980– 01).1.4.

Il secondo motivo è meramente reiterativo della doglianza dedotta con l’appello ecomunque manifestamente infondato.La Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede chela pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per lanatura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolaretenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».Nella giurisprudenza di questa Corte, è stato poi anche chiarito come l'attenuante dellalieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisca unostrumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, per adeguare la sanzione all'effettivagravità del fatto, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa inun caso di offensività minima (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 – 01).Sul punto, la Corte territoriale ha ritenuto di non riconoscere la attenuante in parolavalorizzando l’utilizzo di un coltello a serramanico e tutti gli altri elementi del fatto, da cuilegittimamente ha tratto, per quanto sopra esposto, la valutazione in termini di esclusionedella lieve entità: si tratta, dunque, di motivazione compiuta, coerente e priva di aporielogiche, con cui viene fatta corretta applicazione della norma, per come risultante dalladichiarazione di illegittimità costituzionale e dalle indicazioni fornite dalla stessa Cortecostituzionale nella sentenza n. 86 del 2024.2.

Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma infavore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi che hanno datocausa alla inammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;lette le conclusioni depositate il 19 marzo 2026 del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo nel loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 15/10/2025, la Corte di appello di Roma, adita nell’interesse diNicolae [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data12/06/2025, in esito a giudizio abbreviato, con cui l’imputato era stato dichiarato colpevoledel delitto di rapina e, concessa la attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in regime diprevalenza sulla ritenuta recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale e con la riduzionedel rito, condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa,oltre che al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante lacustodia in carcere.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Camemi, difensore di fiducia dell’imputato, articolando due motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 62-bis cod. pen., rilevando come, a fronte dispecifico motivo di appello, la Corte territoriale abbia omesso di motivare, ritenendo che le2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla attenuante ‘costituzionale’ della lieve entità.Al riguardo, rileva come non appaia sufficiente la motivazione con cui la Corte diappello ha escluso la attenuante in parola sulla base del mero richiamo all’utilizzo delcoltello, senza considerare tutti gli elementi del fatto e, in particolare, la ubriachezza in cuiversava il soggetto, l’assenza di violenza e danno alla persona offesa ed avendo avuto lacondotta di impossessamento ad oggetto due bottiglie di birra.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso percassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e dellamanifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05; Sez. 4, n. 8294del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01).La mancanza di specificità del motivo va, poi, valutata e ritenuta non solo per la suaindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le argomentazioni del provvedimento censurato, in ragionedella funzione tipica di critica argomentata avverso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 – 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B.,Rv. 281521 – 01; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01).1.2. Come più volte affermato da questa Corte, inoltre, l’indagine di legittimità suldiscorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacatodemandato al giudice di legittimità essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logicoapparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità diverificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso persostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 -01;Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).1.3. Ciò premesso, risulta la carenza di interesse con riferimento al primo motivo diricorso.Invero, il primo giudice ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche, dandopuntuale, logica e compiuta motivazione con cui sono stati considerati ostativi i precedentipenali, valutati non solo nel mero dato formale della esistenza, ma anche della quantità equalità dei reati (vds. penultima pagina della sentenza di primo grado).Al riguardo, si rammenta che la mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche è giustificata, con motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza cherende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche allorquando il diniego del giudice non prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili daglicomunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.248244). Nella specie, la sentenza di primo grado ha dunque correttamente dato rilievo, conmotivazione priva di aporie logiche ed aderente alle risultanze processuali, agli elementinegativi ostativi alla concessione delle attenuanti.A fronte di tale puntuale e corretta motivazione, il motivo di appello risultava non soloaspecifico, in quanto non si confrontava in modo critico con la motivazione sul punto e con larilevanza assorbente assegnata all’elemento di segno negativo (vds. punto III dell’appello),ma vieppiù a sua volta non sostenuto da alcun interesse, stante la impossibilità di farederivare, dall’accoglimento del motivo, un risultato concretamente utile per l’impugnante, inragione del già operato bilanciamento di circostanze in termini di equivalenza e del divieto diprevalenza di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. per l’ipotesi in cui fossero riconosciutele invocate attenuanti generiche (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocco, Rv. 276274 –01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172 – 01; Sez. 7, n. 21809 del18/12/2014, dep. 2015, Letorri, Rv. 263538 – 01).Deve allora rilevarsi come, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, siainammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza disecondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile aborigine per genericità o manifesta infondatezza, o la cui motivazione si assuma sul puntoviziata, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esitofavorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 283808 –01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 35949 del20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 – 01; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980– 01).1.4. Il secondo motivo è meramente reiterativo della doglianza dedotta con l’appello ecomunque manifestamente infondato.La Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede chela pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per lanatura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolaretenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».Nella giurisprudenza di questa Corte, è stato poi anche chiarito come l'attenuante dellalieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisca unostrumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, per adeguare la sanzione all'effettivagravità del fatto, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa inun caso di offensività minima (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 – 01).Sul punto, la Corte territoriale ha ritenuto di non riconoscere la attenuante in parolavalorizzando l’utilizzo di un coltello a serramanico e tutti gli altri elementi del fatto, da cuilegittimamente ha tratto, per quanto sopra esposto, la valutazione in termini di esclusionedella lieve entità: si tratta, dunque, di motivazione compiuta, coerente e priva di aporielogiche, con cui viene fatta corretta applicazione della norma, per come risultante dalladichiarazione di illegittimità costituzionale e dalle indicazioni fornite dalla stessa Cortecostituzionale nella sentenza n. 86 del 2024.2. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma infavore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi che hanno datocausa alla inammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente