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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13631/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di L'[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di L'[OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza del 30 settembre 2025, attraverso cui il4ip del fribunale di Sulmona applicava la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati in materia di stupefacenti.

2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per tassazione, mediante il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo un solo motivo di impugnazione.

3. Deduce, in particolare, vizi di violazione di legge anche processuale e vizi di motivazione in relazione all'articolo 274 / lett. c) i cod. proc. pen. con riguardo ai profili sia di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, che di adeguatezza e di proporzionalità della misura cautelare applicata.

Dopo avere richiamato giurisprudenza in materia di valutazione del pericolo di reiterazione del reato, nonchè di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, si sostieneche la motivazione dell'ordinanza impugnata si tradurrebbe in formule di rito, come tali riferibili astrattamente ad ogni esigenza di giustizia.

Vi sarebbe anche l'assenza di una motivazione puntuale e rigorosa a sostegno della tesi della permanenza di un pericolo di reiterazione tale da impedire anche una misura cautelare meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari, anche con applicazione del braccialetto elettronico e con il divieto di colloquio con terzi estranei.

Si sostiene, inoltre, che la tesi della assoluta necessità della custodia cautelare in carcere sarebbe smentita dalla assenza di circostanze dimostrative di attività illecita svolta in casa, e dalla mancanza di ogni attività di spaccio a favore di terzi.

Si aggiunge, altresì, che il pericolo di reiterazione non potrebbe essere desunto dalla gravità della condotta e quindi dal reato.

Mancherebbe anche una spiegazione della inidoneità degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis comma uno del codice di rito. t Iliribunale avrebbe solo ribadito le argomentazioni del Pubblico Ministero e del Gip, senza una sua autonoma valutazione e ricorrendo a clausole di stile.

Si aggiunge che un terzo soggetto, trovato in possesso di ottocento grammi di cocaina, sarebbe stato destinatario solo di una misura dell'obbligo di firma, mentre nei confronti del ricorrente sarebbe stato sequestrato un quantitativo di cocaina inferiore, pari a circa la metà. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, in tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 cod.pen. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato (Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013 Cc. (dep. 30/12/2013) Rv. 258070 - 01).

In altri termini, il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione, imprescindibili per effettuare una prognosi di probabilericaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 Rv. 271522 - 01).

In applicazione, quindi, dell'indirizzo di legittimità sopra citato, il collegio della cautela ha correttamente individuato la sussistenza di esigenze special preventive sub specie del pericolo di reiterazione di altri reati della stessa specie, alla luce della obiettiva gravità dei fatti, essendosi rinvenuta una ingente quantità di cocaina nel magazzino del ricorrente, presso cui si ritrovava anche una borsa contenente circa C 235.000 nonché un tira-pugni, un coltello a serramanico ed un bilancino di precisione oltre a 10 cellulari.

Presso l'abitazione del ricorrente, anche essa fatta oggetto di perquisizione, veniva trovato, altresì, un bilancino di precisione ed 1 grammo di cocaina.

In tale quadro indiziario è altrettanto coerente la considerazione secondo la quale si tratterebbe di un soggetto ben inserito all'interno del traffico locale di droga, per cui il regime degli arresti domiciliari non sarebbe idoneo per impedire il pericolo di reiterazione delle condotte, potendo egli mantenere contatti con fornitori e clienti.

Pertinente appare anche la valorizzazione di diversi precedenti specifici.

Quanto alla esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari, appare significativa anche la osservazione per cui all'interno dell'abitazione del ricorrente è stata egualmente ritrovata sostanza stupefacente, seppur in contenuti minimi.

Rispetto a così articolate e corrette motivazioni, si contrappone un motivo di impugnazione assolutamente generico, che non si confronta con i passaggi motivazionali, nonostante il noto principio dettato in tema di specificità del gravame, secondo il quale i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425).

Va poi anche ricordato, rispetto alla corrispondente critica sollevata in ricorso, che diversamente da quanto sostenuto l'ordinanza cautelare adottata dal lribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292,cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la (//motivazione assente o apparente). (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Rv. 280603 - 01).

Del tutto infondata è anche la considerazione inerente la ritenuta rilevanza comparativistica del diverso trattamento cautelare assicurato per altro soggetto, sia perché si tratta di un soggetto estraneo procedimento, come si ricava dalla stessa ordinanza impugnata/ sia perché tale considerazione è stata già adeguatamente respinta darEribunale del riesame, senza che siano state dedotte ulteriori specifiche ragioni di confutazione.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle krimende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] seppe Novie1194/ [OSCURATO:PERSONA] itrkv,„ LAk-k4A1,i Deposituta in Cancelleria 15 APR, 2026 IL FUN7-10,\TAR1 LIC(111(1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di L'[OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza del 30 settembre 2025, attraverso cui il4ip del fribunale di Sulmona applicava la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati in materia di stupefacenti. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per tassazione, mediante il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce, in particolare, vizi di violazione di legge anche processuale e vizi di motivazione in relazione all'articolo 274 / lett. c) i cod. proc. pen. con riguardo ai profili sia di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, che di adeguatezza e di proporzionalità della misura cautelare applicata. Dopo avere richiamato giurisprudenza in materia di valutazione del pericolo di reiterazione del reato, nonchè di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, si sostieneche la motivazione dell'ordinanza impugnata si tradurrebbe in formule di rito, come tali riferibili astrattamente ad ogni esigenza di giustizia. Vi sarebbe anche l'assenza di una motivazione puntuale e rigorosa a sostegno della tesi della permanenza di un pericolo di reiterazione tale da impedire anche una misura cautelare meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari, anche con applicazione del braccialetto elettronico e con il divieto di colloquio con terzi estranei. Si sostiene, inoltre, che la tesi della assoluta necessità della custodia cautelare in carcere sarebbe smentita dalla assenza di circostanze dimostrative di attività illecita svolta in casa, e dalla mancanza di ogni attività di spaccio a favore di terzi. Si aggiunge, altresì, che il pericolo di reiterazione non potrebbe essere desunto dalla gravità della condotta e quindi dal reato. Mancherebbe anche una spiegazione della inidoneità degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis comma uno del codice di rito. t Iliribunale avrebbe solo ribadito le argomentazioni del Pubblico Ministero e del Gip, senza una sua autonoma valutazione e ricorrendo a clausole di stile. Si aggiunge che un terzo soggetto, trovato in possesso di ottocento grammi di cocaina, sarebbe stato destinatario solo di una misura dell'obbligo di firma, mentre nei confronti del ricorrente sarebbe stato sequestrato un quantitativo di cocaina inferiore, pari a circa la metà. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, in tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 cod.pen. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato (Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013 Cc. (dep. 30/12/2013) Rv. 258070 - 01). In altri termini, il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione, imprescindibili per effettuare una prognosi di probabilericaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 Rv. 271522 - 01). In applicazione, quindi, dell'indirizzo di legittimità sopra citato, il collegio della cautela ha correttamente individuato la sussistenza di esigenze special preventive sub specie del pericolo di reiterazione di altri reati della stessa specie, alla luce della obiettiva gravità dei fatti, essendosi rinvenuta una ingente quantità di cocaina nel magazzino del ricorrente, presso cui si ritrovava anche una borsa contenente circa C 235.000 nonché un tira-pugni, un coltello a serramanico ed un bilancino di precisione oltre a 10 cellulari. Presso l'abitazione del ricorrente, anche essa fatta oggetto di perquisizione, veniva trovato, altresì, un bilancino di precisione ed 1 grammo di cocaina. In tale quadro indiziario è altrettanto coerente la considerazione secondo la quale si tratterebbe di un soggetto ben inserito all'interno del traffico locale di droga, per cui il regime degli arresti domiciliari non sarebbe idoneo per impedire il pericolo di reiterazione delle condotte, potendo egli mantenere contatti con fornitori e clienti. Pertinente appare anche la valorizzazione di diversi precedenti specifici. Quanto alla esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari, appare significativa anche la osservazione per cui all'interno dell'abitazione del ricorrente è stata egualmente ritrovata sostanza stupefacente, seppur in contenuti minimi. Rispetto a così articolate e corrette motivazioni, si contrappone un motivo di impugnazione assolutamente generico, che non si confronta con i passaggi motivazionali, nonostante il noto principio dettato in tema di specificità del gravame, secondo il quale i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). Va poi anche ricordato, rispetto alla corrispondente critica sollevata in ricorso, che diversamente da quanto sostenuto l'ordinanza cautelare adottata dal lribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292,cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la (//motivazione assente o apparente). (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Rv. 280603 - 01). Del tutto infondata è anche la considerazione inerente la ritenuta rilevanza comparativistica del diverso trattamento cautelare assicurato per altro soggetto, sia perché si tratta di un soggetto estraneo procedimento, come si ricava dalla stessa ordinanza impugnata/ sia perché tale considerazione è stata già adeguatamente respinta darEribunale del riesame, senza che siano state dedotte ulteriori specifiche ragioni di confutazione. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle krimende. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] seppe Novie1194/ [OSCURATO:PERSONA] itrkv,„ LAk-k4A1,i Deposituta in Cancelleria 15 APR, 2026 IL FUN7-10,\TAR1 LIC(111(1
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