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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2022

Cassazione n. 41547/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città, ritenuta la continuazione tra i reati contestati (truffa continuata e sostituzione di persona) e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Pordenone (relativa ad altri sette analoghi reati commessi tra l'aprile 2013 e il dicembre 2013) ha rideterminato la pena complessivamente inflitta all'imputato.

Al riguardo, deduce:

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen., per avere omesso la sentenza impugnata di indicare il reato più grave su cui era stata stabilita la pena base, così precludendo la verifica del rispetto del limite massimo dell'aumento stabilito dall'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen., per i reati avvinti dalla continuazione;

1.2. violazione di legge in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., sul rilievo della celebrazione dell'udienza camerale in appello in assenza della presenza del difensore, nominato il giorno prima il quale aveva inoltrato richiesta di trattazione orale.

2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 15/09/2022, sul rilievo della genericità e manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è del tutto generico e privo di confronto con la sentenza impugnata nella quale viene indicato come reato base quello di truffa commesso nell'aprile 2013 di cui alla sentenza del Tribunale di Pordenone.

Con la conseguenza che la pena stabilita ex art. 81 cpv. in relazione alle restanti truffe (mesi quattro di reclusione ed euro 150 di multa) e ai reati di sostituzione di persona (mesi due di reclusione ed euro 100 di multa) si rivela pienamente rispettosa, in ragione della pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 560,00 di multa, del limite di cui al secondo comma dell'art. 81 cod. pen. 3.2.

Il secondo motivo di ricorso - a prescindere dai rilievi di genericità addotti dalla P.G. nella requisitoria in ordine all'onere del ricorrente di circostanziare la doglianza e di indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi da parte della Corte regolatrice - si rivela manifestamente infondato in quanto, non risultando avanzata nei termini di legge dal precedente difensore alcuna richiesta di trattazione orale, a fronte della natura perentoria del relativo termine (stabilito ex lege a pena di decadenza), la successiva nomina del difensore di fiducia e la richiesta di trattazione orale a termine scaduto non determina alcun mutamento del rito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Motivazione semp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città, ritenuta la continuazione tra i reati contestati (truffa continuata e sostituzione di persona) e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Pordenone (relativa ad altri sette analoghi reati commessi tra l'aprile 2013 e il dicembre 2013) ha rideterminato la pena complessivamente inflitta all'imputato. Al riguardo, deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen., per avere omesso la sentenza impugnata di indicare il reato più grave su cui era stata stabilita la pena base, così precludendo la verifica del rispetto del limite massimo dell'aumento stabilito dall'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen., per i reati avvinti dalla continuazione; 1.2. violazione di legge in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., sul rilievo della celebrazione dell'udienza camerale in appello in assenza della presenza del difensore, nominato il giorno prima il quale aveva inoltrato richiesta di trattazione orale. 2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 15/09/2022, sul rilievo della genericità e manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è del tutto generico e privo di confronto con la sentenza impugnata nella quale viene indicato come reato base quello di truffa commesso nell'aprile 2013 di cui alla sentenza del Tribunale di Pordenone. Con la conseguenza che la pena stabilita ex art. 81 cpv. in relazione alle restanti truffe (mesi quattro di reclusione ed euro 150 di multa) e ai reati di sostituzione di persona (mesi due di reclusione ed euro 100 di multa) si rivela pienamente rispettosa, in ragione della pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 560,00 di multa, del limite di cui al secondo comma dell'art. 81 cod. pen. 3.2. Il secondo motivo di ricorso - a prescindere dai rilievi di genericità addotti dalla P.G. nella requisitoria in ordine all'onere del ricorrente di circostanziare la doglianza e di indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi da parte della Corte regolatrice - si rivela manifestamente infondato in quanto, non risultando avanzata nei termini di legge dal precedente difensore alcuna richiesta di trattazione orale, a fronte della natura perentoria del relativo termine (stabilito ex lege a pena di decadenza), la successiva nomina del difensore di fiducia e la richiesta di trattazione orale a termine scaduto non determina alcun mutamento del rito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semp
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