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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 06460/2025

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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letta l'istanza di rimessione del processo proposta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ritenuto che l'istanza si appalesa inammissibile in quanto priva dell'allegazione delle notifiche alle altre parti del processo, prescritte a pena di inammissibili dal comma 4 dell'art. 46 cod. proc. pen. a cura del richiedente; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letta l'istanza di rimessione del processo proposta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ritenuto che l'istanza si appalesa inammissibile in quanto priva dell'allegazione delle notifiche alle altre parti del processo, prescritte a pena di inammissibili dal comma 4 dell'art. 46 cod. proc. pen. a cura del richiedente; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.
Sentenza Cassazione n. 06460/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris