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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 29842/2026

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il Tribunale di Potenza, infunzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata dall’odiernoricorrente avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione trai reati giudicati con le seguenti sentenze:1) Sentenza del Tribunale di Potenza del 7.6.2017, irrev. il 16.11.2018, aventead oggetto il reato di cui agli artt. 624, 625, 624-bis cod. pen., commessi inPicerno (PZ) e Potenza il 30.12.2015, il 28 e il 29 gennaio 2016;2) Sentenza del GUP del Tribunale di Ravenna del 27.4.2015, irrevocabile il31.1.2018, avente ad oggetto i reati di cui agli artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen.,commessi in Forlì e Riccione il 24.10.2014 e il 28.8.2014;rilevato che l’istanza è stata rigettata in quanto il giudice dell’esecuzione haescluso l’esistenza di indici sintomatici della medesima ideazione criminosatenuto conto dei diversi obiettivi dei furti (gioiellerie e abitazioni) conconseguenti diverse modalità esecutive, della distanza spaziale e temporale degliepisodi, ed osservando che gli episodi ponevano, piuttosto, in evidenza laoccasionalità delle singole azioni delittuose, ciascuna sorretta da autonomadeterminazione;rilevato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa delricorrente censurando la decisione per non aver adeguatamente valutatol’omogeneità delle condotte e per avere, invece, eccessivamente valorizzato glialtri indici (distanza temporale e spaziale), in sé non decisivi, nonché per avereerroneamente valutato la diversa modalità attuativa;ritenuto che il ricorso, in quanto fondato su motivi manifestamente infondati,debba essere dichiarato inammissibile, non emergendo dalla motivazione delprovvedimento alcun profilo di contraddittorietà o palese illogicità dellamotivazione;rilevato che questa Corte ha affermato che, ai fini del riconoscimento del vincolodella continuazione, i singoli reati devono presentarsi come realizzazione di unprogramma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente delsoggetto, nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altresiano già deliberate nelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazionidella volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia purdilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso; che elementiindicatori del vincolo della continuazione sono stati individuati in plurime ecostanti pronunce, tra tutte Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074-01,nella omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nella contiguità spaziotemporale, nelle singole causali, nelle modalità della condotta, nella sistematicitàe nelle abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelleloro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza ditaluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea; che, con riferimento alla distanza temporale tragli episodi delittuosi, si è affermato che «In tema di continuazione, il decorsodel tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini delriconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, inassenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni,tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria epredeterminata, almeno nelle linee fondamentali», E infatti, «un consistenteintervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui sirinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmentefrazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una 'successione' di azionisorrette da rinnovata ideazione o comunque orientate a realizzare più che unafinalità circoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia»(Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, n.m.);rilevato che nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati, evidenziando che nessun elemento consentivadi ravvisare una ideazione unitaria dei singoli reati, e che gli elementisintomatici, inclusa l’omogeneità delle condotte, erano assenti.

E infatti, purtrattandosi di furti, avevano avuto ad oggetto obiettivi ben diversi il che nonconsentiva certo di ipotizzare tout court che fossero frutto di unaprogrammazione unitaria; gli ulteriori indici, poi, deponevano in senso oppostoalla unitarietà ideativa;rilevato che con detta puntuale argomentazione il ricorrente non si è confrontato,essendosi limitato ad osservazioni generiche e a desumere contraddizioni edillogicità niente affatto evidenti nella motivazione, senza confrontarsi, inconcreto, con le argomentazioni del rigetto; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il Tribunale di Potenza, infunzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata dall’odiernoricorrente avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione trai reati giudicati con le seguenti sentenze:1) Sentenza del Tribunale di Potenza del 7.6.2017, irrev. il 16.11.2018, aventead oggetto il reato di cui agli artt. 624, 625, 624-bis cod. pen., commessi inPicerno (PZ) e Potenza il 30.12.2015, il 28 e il 29 gennaio 2016;2) Sentenza del GUP del Tribunale di Ravenna del 27.4.2015, irrevocabile il31.1.2018, avente ad oggetto i reati di cui agli artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen.,commessi in Forlì e Riccione il 24.10.2014 e il 28.8.2014;rilevato che l’istanza è stata rigettata in quanto il giudice dell’esecuzione haescluso l’esistenza di indici sintomatici della medesima ideazione criminosatenuto conto dei diversi obiettivi dei furti (gioiellerie e abitazioni) conconseguenti diverse modalità esecutive, della distanza spaziale e temporale degliepisodi, ed osservando che gli episodi ponevano, piuttosto, in evidenza laoccasionalità delle singole azioni delittuose, ciascuna sorretta da autonomadeterminazione;rilevato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa delricorrente censurando la decisione per non aver adeguatamente valutatol’omogeneità delle condotte e per avere, invece, eccessivamente valorizzato glialtri indici (distanza temporale e spaziale), in sé non decisivi, nonché per avereerroneamente valutato la diversa modalità attuativa;ritenuto che il ricorso, in quanto fondato su motivi manifestamente infondati,debba essere dichiarato inammissibile, non emergendo dalla motivazione delprovvedimento alcun profilo di contraddittorietà o palese illogicità dellamotivazione;rilevato che questa Corte ha affermato che, ai fini del riconoscimento del vincolodella continuazione, i singoli reati devono presentarsi come realizzazione di unprogramma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente delsoggetto, nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altresiano già deliberate nelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazionidella volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia purdilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso; che elementiindicatori del vincolo della continuazione sono stati individuati in plurime ecostanti pronunce, tra tutte Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074-01,nella omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nella contiguità spaziotemporale, nelle singole causali, nelle modalità della condotta, nella sistematicitàe nelle abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelleloro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza ditaluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea; che, con riferimento alla distanza temporale tragli episodi delittuosi, si è affermato che «In tema di continuazione, il decorsodel tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini delriconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, inassenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni,tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria epredeterminata, almeno nelle linee fondamentali», E infatti, «un consistenteintervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui sirinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmentefrazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una 'successione' di azionisorrette da rinnovata ideazione o comunque orientate a realizzare più che unafinalità circoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia»(Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, n.m.);rilevato che nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha fatto correttaapplicazione dei principi enunciati, evidenziando che nessun elemento consentivadi ravvisare una ideazione unitaria dei singoli reati, e che gli elementisintomatici, inclusa l’omogeneità delle condotte, erano assenti. E infatti, purtrattandosi di furti, avevano avuto ad oggetto obiettivi ben diversi il che nonconsentiva certo di ipotizzare tout court che fossero frutto di unaprogrammazione unitaria; gli ulteriori indici, poi, deponevano in senso oppostoalla unitarietà ideativa;rilevato che con detta puntuale argomentazione il ricorrente non si è confrontato,essendosi limitato ad osservazioni generiche e a desumere contraddizioni edillogicità niente affatto evidenti nella motivazione, senza confrontarsi, inconcreto, con le argomentazioni del rigetto; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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